Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 26 novembre 2008 – Rajani / UAMI – Artoz-Papier (ATOZ)

(causa T‑100/06)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ATOZ – Marchio internazionale denominativo anteriore ARTOZ – Insussistenza di un obbligo di provare un uso effettivo – Dies a quo del termine di cinque anni – Data di registrazione del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 – Obbligo di motivazione – Artt. 73 e 79 del regolamento n. 40/94 e art. 6 della CEDU»

1.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 35, 43‑45, 49)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 65‑66)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 gennaio 2006 (procedimento R 1126/2004‑2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Artoz Papier AG e il sig. Deepak Rajani.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Deepak Rajani

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo ATOZ per servizi delle classi 35 e 41 – domanda di registrazione n. 1319961

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Artoz-Papier AG

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio internazionale denominativo ARTOZ per servizi rientranti nelle classi 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Deepak Rajani è condannato alle spese.