Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 marzo 2012 —
FLS Plast / Commissione

(causa T‑64/06)

«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Ammende — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale — Principio del ne bis in idem»

1.                     Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Oneri probatori della società che intende confutare tale presunzione (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 26‑31, 52‑55, 65, 76)

2.                     Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni tra imprese con oggetto anticoncorrenziale — Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa — Rappresentante di un’impresa che non ha informato quest’ultima del carattere anticoncorrenziale delle riunioni — Irrilevanza (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 68‑69)

3.                     Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa — Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico — Insussistenza (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 88)

4.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impresa ceduta più volte nel corso dell’infrazione — Successione nel tempo di più società controllanti — Attribuzione dello stesso importo di partenza ad ogni società controllante — Solidarietà delle società controllanti per un importo complessivo superiore all’importo dell’ammenda inflitta alla controllata — Ammissibilità (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 99‑102)

5.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa — Criteri di valutazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino) (v. punti 124‑127)

6.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Fatturato cumulato dell’insieme di società costituive dell’entità economica che agisce come impresa — Limiti (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5) (v. punti 135‑138, 140)

7.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo — Effetto deterrente nei confronti tanto dell’impresa autrice dell’infrazione quanto dei terzi — Possibilità di infliggere un’ammenda ad un’impresa non più attiva sul mercato di cui trattasi alla data della decisione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 146‑147)

8.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Società controllante e sue controllate — Valutazione della cooperazione di tali società individualmente (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D, punto 2) (v. punti 163‑166, 168‑176)

Oggetto

A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nei limiti e nella misura in cui dichiara la FLS Plast A/S responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

2)

L’importo del pagamento di cui la FLS Plast è solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea e la FLS Plast sopporteranno ciascuna le proprie spese.