Cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV,

T-62/06 RENV e T-69/06 RENV

Irlanda e altri

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dall’accisa — Conformità dell’esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 — Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione — Certezza del diritto — Buona amministrazione»

Massime della sentenza

  1. Diritto dell’Unione – Principi – Certezza del diritto – Presupposti e limiti – Necessità di evitare incoerenze in sede di attuazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione circa l’esistenza di un’eventuale distorsione della concorrenza – Articolazione tra le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali e le norme in materia di aiuti di Stato

    (Artt. da 87 CE a 89 CE e 93 CE; direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, § 4)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di vantaggi imputabile allo Stato – Esenzione dall’accisa autorizzata dal Consiglio su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81 – Vantaggio imputabile all’Unione – Esclusione

    (Art. 87, § 1, CE; direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, § 4)

  1.  Il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione. A tal fine è essenziale che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato e che pregiudicano la situazione giuridica e sostanziale dei soggetti di diritto, sicché esse potranno modificare tali atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura. Tuttavia, una violazione del principio della certezza del diritto non può essere fatta valere utilmente se il soggetto di diritto, la cui situazione giuridica e sostanziale sia stata pregiudicata dall’atto di cui è causa, non ha rispettato le condizioni stabilite da quest’ultimo. Il rispetto del principio della certezza del diritto richiede altresì che le istituzioni dell’Unione evitino, per principio, le incoerenze che possano sorgere nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione, e ciò in particolar modo qualora tali disposizioni riguardino uno stesso obiettivo, quale quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.

    (v. punto 62)

  2.  Le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, enunciate all’articolo 93 CE e nella direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e le norme in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli da 87 CE a 89 CE, mirano allo stesso obiettivo, ovvero la promozione del buon funzionamento del mercato interno, lottando, in particolare, contro le distorsioni della concorrenza. Alla luce del loro obiettivo comune, l’attuazione coerente di tali diverse norme impone di ritenere che la nozione di distorsione della concorrenza rivesta la stessa portata e lo stesso senso in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali e in materia di aiuti di Stato. Inoltre, le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, di cui all’articolo 93 CE e alla direttiva 92/81, conferiscono esplicitamente alle istituzioni dell’Unione, vale a dire alla Commissione che propone ed al Consiglio che dispone, la responsabilità di valutare l’esistenza di un’eventuale distorsione della concorrenza, al fine di autorizzare o meno uno Stato membro ad applicare o a continuare ad applicare un’esenzione dall’accisa armonizzata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, o l’esistenza di un’eventuale concorrenza sleale o distorsione nel funzionamento del mercato interno che giustifichi il riesame di un’autorizzazione già rilasciata in base a quest’ultimo articolo, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81. In caso di valutazione negativa a tal riguardo, spetta alla Commissione proporre al Consiglio di non autorizzare l’esenzione richiesta o, se del caso, di eliminare o modificare l’autorizzazione di esenzione già rilasciata. In caso di diversa valutazione del Consiglio a tal riguardo, la Commissione può ricorrere ai poteri che le derivano dall’articolo 230 CE per proporre, dinanzi al giudice dell’Unione, un ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio di autorizzare un’esenzione o di mantenere un’autorizzazione di esenzione già rilasciata, al fine di far verificare l’oggettiva mancanza di qualsiasi distorsione della concorrenza, di qualsiasi concorrenza sleale o di qualsiasi distorsione nel funzionamento del mercato interno indotta da tale esenzione. Ciò che la Commissione invece non può fare è decidere, fintantoché è in vigore l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio, che le esenzioni concesse dagli Stati membri costituiscono misure che devono esserle notificate a titolo di controllo degli aiuti di Stato, in quanto il fatto stesso che il Consiglio abbia concesso la sua autorizzazione significa che ha escluso qualsiasi distorsione della concorrenza, distorsione in mancanza della quale non può configurarsi un aiuto vietato dal Trattato.

    (v. punti 72, 84-110)

  3.  Affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, essi devono essere, segnatamente, imputabili ad una decisione autonoma ed unilaterale degli Stati membri interessati.

    Ciò non vale per esenzioni di accisa concessi da taluni Stati membri basandosi su decisioni di autorizzazione del Consiglio rilasciate su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite. I suddetti vantaggi devono essere imputati all’Unione che, tramite una delle sue istituzioni aveva autorizzato gli Stati membri interessati ad applicare le esenzioni in particolare considerazione del fatto che tali esenzioni non comportavano distorsioni della concorrenza.

    Ne consegue che, finché le decisioni di autorizzazione del Consiglio erano in vigore e non erano state né modificate dal Consiglio né annullate dal giudice dell’Unione, la Commissione, nell’esercizio stesso dei poteri quasi esclusivi conferitile dagli articoli 87 CE e 88 CE, non poteva qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Inoltre, considerato che gli obblighi procedurali enunciati dall’articolo 88 CE derivavano dalla qualifica delle misure interessate come aiuti di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, la Commissione non poteva legittimamente contestare agli Stati membri interessati di non averle notificato le esenzioni controverse da essi concesse in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio e nell’osservanza delle condizioni ivi stabilite.

    (v. punti 74, 98-99)


Cause riunite T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV,

T-62/06 RENV e T-69/06 RENV

Irlanda e altri

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dall’accisa — Conformità dell’esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 — Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione — Certezza del diritto — Buona amministrazione»

Massime della sentenza

  1. Diritto dell’Unione – Principi – Certezza del diritto – Presupposti e limiti – Necessità di evitare incoerenze in sede di attuazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione circa l’esistenza di un’eventuale distorsione della concorrenza – Articolazione tra le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali e le norme in materia di aiuti di Stato

    (Artt. da 87 CE a 89 CE e 93 CE; direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, § 4)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di vantaggi imputabile allo Stato – Esenzione dall’accisa autorizzata dal Consiglio su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81 – Vantaggio imputabile all’Unione – Esclusione

    (Art. 87, § 1, CE; direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, § 4)

  1.  Il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione. A tal fine è essenziale che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato e che pregiudicano la situazione giuridica e sostanziale dei soggetti di diritto, sicché esse potranno modificare tali atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura. Tuttavia, una violazione del principio della certezza del diritto non può essere fatta valere utilmente se il soggetto di diritto, la cui situazione giuridica e sostanziale sia stata pregiudicata dall’atto di cui è causa, non ha rispettato le condizioni stabilite da quest’ultimo. Il rispetto del principio della certezza del diritto richiede altresì che le istituzioni dell’Unione evitino, per principio, le incoerenze che possano sorgere nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione, e ciò in particolar modo qualora tali disposizioni riguardino uno stesso obiettivo, quale quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.

    (v. punto 62)

  2.  Le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, enunciate all’articolo 93 CE e nella direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e le norme in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli da 87 CE a 89 CE, mirano allo stesso obiettivo, ovvero la promozione del buon funzionamento del mercato interno, lottando, in particolare, contro le distorsioni della concorrenza. Alla luce del loro obiettivo comune, l’attuazione coerente di tali diverse norme impone di ritenere che la nozione di distorsione della concorrenza rivesta la stessa portata e lo stesso senso in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali e in materia di aiuti di Stato. Inoltre, le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, di cui all’articolo 93 CE e alla direttiva 92/81, conferiscono esplicitamente alle istituzioni dell’Unione, vale a dire alla Commissione che propone ed al Consiglio che dispone, la responsabilità di valutare l’esistenza di un’eventuale distorsione della concorrenza, al fine di autorizzare o meno uno Stato membro ad applicare o a continuare ad applicare un’esenzione dall’accisa armonizzata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, o l’esistenza di un’eventuale concorrenza sleale o distorsione nel funzionamento del mercato interno che giustifichi il riesame di un’autorizzazione già rilasciata in base a quest’ultimo articolo, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81. In caso di valutazione negativa a tal riguardo, spetta alla Commissione proporre al Consiglio di non autorizzare l’esenzione richiesta o, se del caso, di eliminare o modificare l’autorizzazione di esenzione già rilasciata. In caso di diversa valutazione del Consiglio a tal riguardo, la Commissione può ricorrere ai poteri che le derivano dall’articolo 230 CE per proporre, dinanzi al giudice dell’Unione, un ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio di autorizzare un’esenzione o di mantenere un’autorizzazione di esenzione già rilasciata, al fine di far verificare l’oggettiva mancanza di qualsiasi distorsione della concorrenza, di qualsiasi concorrenza sleale o di qualsiasi distorsione nel funzionamento del mercato interno indotta da tale esenzione. Ciò che la Commissione invece non può fare è decidere, fintantoché è in vigore l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio, che le esenzioni concesse dagli Stati membri costituiscono misure che devono esserle notificate a titolo di controllo degli aiuti di Stato, in quanto il fatto stesso che il Consiglio abbia concesso la sua autorizzazione significa che ha escluso qualsiasi distorsione della concorrenza, distorsione in mancanza della quale non può configurarsi un aiuto vietato dal Trattato.

    (v. punti 72, 84-110)

  3.  Affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, essi devono essere, segnatamente, imputabili ad una decisione autonoma ed unilaterale degli Stati membri interessati.

    Ciò non vale per esenzioni di accisa concessi da taluni Stati membri basandosi su decisioni di autorizzazione del Consiglio rilasciate su proposta della Commissione conformemente alla direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e nel rispetto di tutte le condizioni ivi stabilite. I suddetti vantaggi devono essere imputati all’Unione che, tramite una delle sue istituzioni aveva autorizzato gli Stati membri interessati ad applicare le esenzioni in particolare considerazione del fatto che tali esenzioni non comportavano distorsioni della concorrenza.

    Ne consegue che, finché le decisioni di autorizzazione del Consiglio erano in vigore e non erano state né modificate dal Consiglio né annullate dal giudice dell’Unione, la Commissione, nell’esercizio stesso dei poteri quasi esclusivi conferitile dagli articoli 87 CE e 88 CE, non poteva qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Inoltre, considerato che gli obblighi procedurali enunciati dall’articolo 88 CE derivavano dalla qualifica delle misure interessate come aiuti di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, la Commissione non poteva legittimamente contestare agli Stati membri interessati di non averle notificato le esenzioni controverse da essi concesse in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio e nell’osservanza delle condizioni ivi stabilite.

    (v. punti 74, 98-99)