Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Astex Therapeutics / UAMI – Protec Health International (astex TECHNOLOGY)
(causa T‑48/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo astex TECHNOLOGY – Marchio comunitario denominativo anteriore ASTEX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 70-72)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2005 (procedimento R 651/2004-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Protec Health International Ltd e l’Astex Therapeutics Ltd. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Astex Therapeutics Ltd |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio figurativo «astex TECHNOLOGY», per prodotti appartenenti alla classe 5 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Protec Health International Ltd |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio denominativo «ASTEX», per prodotti appartenenti alle classi 5 e 24 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Diniego di registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Astex Therapeutics Ltd è condannata alle spese. |