Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Astex Therapeutics / UAMI – Protec Health International (astex TECHNOLOGY)

(causa T‑48/06)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo astex TECHNOLOGY – Marchio comunitario denominativo anteriore ASTEX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Limitazione dei prodotti designati nella domanda di marchio – Art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 70-72)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 29 novembre 2005 (procedimento R 651/2004-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Protec Health International Ltd e l’Astex Therapeutics Ltd.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Astex Therapeutics Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo «astex TECHNOLOGY», per prodotti appartenenti alla classe 5

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Protec Health International Ltd

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo «ASTEX», per prodotti appartenenti alle classi 5 e 24

Decisione della divisione di opposizione:

Diniego di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Astex Therapeutics Ltd è condannata alle spese.