Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Trioplast Wittenheim / Commissione

(causa T‑26/06)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei sacchi industriali in plastica – Decisione che constata una violazione all’art. 81 CE – Durata dell’infrazione – Ammende – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Proporzionalità»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Onere per l’impresa di provare di essersi dissociata dalle decisioni adottate nel corso di riunioni (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 39‑42, 47-48)

2.                     Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere all’impresa responsabile in solido – Impresa ceduta più volte nel corso dell’infrazione – Successione nel tempo di più società controllanti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 69‑72)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Considerazione della realtà economica all’epoca della commissione dell’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 80‑82)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o gregario dell’impresa – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 92‑94)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costituive dell’entità economica che agisce come impresa (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 5) (v. punti 112‑113, 115, 145)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Importo totale delle ammende che supera il volume globale del mercato rilevante – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 143‑145)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C (2005) 4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) riguardante un’intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda diretta alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Trioplast Wittenheim SA è condannata alle spese.