Parole chiave
Massima

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1. Procedura — Motivi di improcedibilità di carattere tassativo — Esame d’ufficio da parte del giudice — Mancanza dell’interesse ad agire sopravvenuta durante il procedimento — Inclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)

2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale

(Art. 230 CE)

3. Diritti fondamentali — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Limiti — Rispetto delle condizioni di ricevibilità di un ricorso

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

Massima

1. In forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è luogo a statuire.

Infatti, il difetto di interesse ad agire rappresenta un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione europea può esaminare d’ufficio. Si deve considerare che, per quanto riguarda il venir meno dell’interesse ad agire durante il procedimento, anch’esso può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione.

(v. punti 59-60)

2. Un ricorso volto all’annullamento e/o alla riforma di una decisione proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento e/o alla riforma dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto e che quest’ultima dimostri un interesse esistente ed effettivo all’annullamento e/o alla riforma di tale atto.

Tale interesse deve permanere fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire. Tale esigenza garantisce infatti che, a livello procedurale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, i giudici non siano investiti di domande di pareri e/o di questioni meramente teoriche.

Inoltre, qualora l’interesse invocato da un ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, quest’ultimo dovrebbe dimostrare che il pregiudizio a tale situazione si rivela certo già al momento presente. Di conseguenza, un ricorrente non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato. Peraltro, è al ricorrente che spetta fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale.

(v. punti 77-80)

3. Il diritto ad un tribunale, di cui il diritto di accesso al giudice costituisce un aspetto particolare, garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sancito dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto attiene alle condizioni di ricevibilità di un ricorso. Tali limitazioni non possono tuttavia restringere l’accesso al giudice di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad un tribunale ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza. Esse devono tendere ad una finalità legittima e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e la finalità perseguita.

A tal proposito, se il requisito di un interesse ad agire può apparire una limitazione al diritto ad un tribunale, tale presupposto non costituisce manifestamente una violazione dell’essenza stessa di tale diritto, poiché l’esigenza che, al momento della proposizione del ricorso e fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, il ricorrente disponga di un interesse ad agire contro un atto che asseritamente gli arreca pregiudizio è diretta ad una finalità legittima che, in fin dei conti, è quella di evitare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che il giudice dell’Unione sia investito di questioni puramente teoriche, la cui soluzione non può comportare conseguenze giuridiche o procurare un vantaggio al ricorrente.

(v. punti 97, 99)