26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/26 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 febbraio 2008 — Base/Commissione
(Causa T-295/06) (1)
(«Ricorso di annullamento - Telecomunicazioni - Art. 7 della direttiva 2002/21/CE - Mercato all'ingrosso dei terminali di chiamata vocale sulle reti mobili individuali in Belgio - Significativo potere di mercato - Comunicazione di osservazioni da parte della Commissione - Atto non impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2008/C 107/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Base NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Verheyden, Y. Desmedt e F. Bimont)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: É. Gipponi Fournier, M. Shotter e K. Mojzesowicz, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella comunicazione della Commissione 4 agosto 2006, indirizzata all'Institut belge des services postaux et des télécommunications e recante osservazioni, in applicazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), su un progetto di decisione notificato da detto istituto (caso BE/2006/0433)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Base NV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. |
3) |
La Mobistar SA e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le loro spese. |