14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/22 |
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — IBP e International Building Products France/Commissione
(Causa T-384/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei raccordi in rame e in lega di rame - Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE - Durata della partecipazione all’infrazione - Ammende - Circostanze aggravanti)
2011/C 145/33
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: IBP Ltd (Tipton, Regno Unito) e International Building Products France SA (Sartrouville, Francia) (rappresentanti: M. Clough, QC, e A. Aldred, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e V. Bottka, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in detta decisione
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’IBP Ltd e l’International Building Products France SA sopporteranno le proprie spese nonché l’80 % delle spese della Commissione europea. Esse sopporteranno altresì le proprie spese e quelle della Commissione inerenti al procedimento sommario. |
3) |
La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese. |