2.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/22


Sentenza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2008 — Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione

(Causa T-268/06) (1)

(Aiuti di Stato - Aiuti in favore delle compagnie aeree per i danni cagionati dagli attentati dell'11 settembre 2001 - Decisione che dichiara parzialmente incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti e che dispone il recupero degli aiuti concessi - Art. 87, n. 2, lett. b), CE - Comunicazione della Commissione 10 ottobre 2001, sulle ripercussioni degli attentati dell'11 settembre - Nesso di causalità tra l'evento eccezionale e il danno - Obbligo di motivazione)

(2008/C 197/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv. P. Anestis, T. Soames e G. Goeteyn, solicitors, avv.ti S. Mavrogenis e M. Pinto de Lemos Fermiano Rato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Righini e I. Chatzigiannis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006) 1580 def., relativa al regime di aiuti di Stato C 39/03 (già NN 119/02), applicato dalla Repubblica ellenica a favore degli operatori di trasporto aereo in seguito ai danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001

Dispositivo

1)

Gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 26 aprile 2006, C(2006) 1580 def., relativa al regime di aiuto di Stato C 39/03 (già NN 119/02), applicato dalla Repubblica ellenica a favore degli operatori di trasporto aereo in seguito ai danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001, sono annullati nella parte in cui dichiarano incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alla Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE, in primo luogo, per taluni danni derivanti dall'annullamento del volo a destinazione del Canada il 15 settembre 2001, in secondo luogo, per taluni danni riguardanti la sua rete esterna all'Atlantico settentrionale e ad Israele, e, in terzo luogo, per il lucro cessante relativo al trasporto di merci, per spese di distruzione di merci deperibili, per spese di controllo di sicurezza supplementari per le merci, per spese relative agli straordinari del personale e per spese relative alle misure urgenti di sicurezza supplementari.

2)

L'art. 4 della decisione C(2006) 1580 def. è annullato nella parte in cui dispone il recupero degli aiuti indicati al punto precedente.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.