3.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 179/32 |
Sentenza del Tribunale 20 maggio 2010 — Germania/Commissione
(Causa T-258/06) (1)
(«Disposizioni applicabili agli appalti pubblici - Aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti pubblici” - Comunicazione interpretativa della Commissione - Atto impugnabile - Atto destinato a produrre effetti giuridici»)
(2010/C 179/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e B. Schima, agenti)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, successivamente G. de Bergues e J.-C. Gracia, e infine G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti); Repubblica d’Austria (rappresentanti: M. Fruhmann, C. Pesendorfer e C. Mayr, agenti); Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente E. Ośniecka-Tamecka, successivamente T. Nowakowski, poi M. Dowgielewicz, indi M. Dowgielewicz, K. Rokicka e K. Zawisza, e infine M. Szpunar, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente H. Sevenster, successivamente C. Wissels e M. de Grave, e infine C. Wissels, M. de Grave e Y. de Vries, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e J. Rodrigues, agenti); Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki e M. Tassopoulou, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente Z. Bryanston-Cross, successivamente L. Seeboruth, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (GU 2006, C 179, pag. 2)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
2) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica francese, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo, la Repubblica ellenica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |