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6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/22 |
Sentenza del Tribunale 13 settembre 2010 — TF1/Commissione
(Causa T-193/06) (1)
(Aiuti di Stato - Regimi di aiuto alla produzione cinematografica e audiovisiva - Decisione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Mancanza di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale - Irricevibilità)
2010/C 301/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, T. Scharf e B. Stromsky, agenti)
Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e L. Butel, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 marzo 2006, C(2006) 832 def., relativa alle misure di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva in Francia (aiuti NN 84/2004 e N 95/2004 — Francia, Regimi di aiuti alla produzione cinematografica e audiovisiva).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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3) |
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese. |