24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/25 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Rajani/UAMI — Artoz-Papier (ATOZ)
(Causa T-100/06) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ATOZ - Marchio internazionale denominativo anteriore ARTOZ - Mancanza dell'obbligo di provare un uso effettivo - Dies a quo del termine di cinque anni - Data di registrazione del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 - Obbligo di motivazione - Artt. 73 e 79 del regolamento n. 40/94 e art. 6 CEDU)
(2009/C 19/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deepak Rajani (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Dustmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Svizzera)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 gennaio 2006 (procedimento R 1126/2004-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Artoz-Papier AG e il sig. Deepak Rafani.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Deepak Rajani è condannato alle spese. |