24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/25


Sentenza del Tribunale di primo grado 26 novembre 2008 — Rajani/UAMI — Artoz-Papier (ATOZ)

(Causa T-100/06) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ATOZ - Marchio internazionale denominativo anteriore ARTOZ - Mancanza dell'obbligo di provare un uso effettivo - Dies a quo del termine di cinque anni - Data di registrazione del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 - Obbligo di motivazione - Artt. 73 e 79 del regolamento n. 40/94 e art. 6 CEDU)

(2009/C 19/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Dustmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artoz-Papier AG (Lenzburg, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 gennaio 2006 (procedimento R 1126/2004-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Artoz-Papier AG e il sig. Deepak Rafani.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Deepak Rajani è condannato alle spese.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.