7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/54 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 — Phildar/UAMI -Comercial Jacinto Parera (FILDOR)
(Causa T-99/06) (1)
(«Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo FILDOR - Marchio nazionale semi-figurativo anteriore PHILDAR - Marchio nazionale denominativo anteriore FILDOR - Marchi internazionali denominativi e semi-figurativi anteriori PHILDAR - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 62 e 73 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 1, lett. b), artt. 64 e 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]»)
2009/C 267/91
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Phildar SA (Roubaix, Francia) (rappresentante: E. Baud, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Comercial Jacinto Parera SA (Barcelona, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 16 gennaio 2006 (procedimento R 245/2004-2) relativo ad un procedimento di opposizione tra la Phildar SA e la Comercial Jacinto Parera, SA.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 gennaio 2006 (procedimento R 245/2004-2) è annullata. |
2) |
L’UAMI è condannato alle spese. |