21.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/21


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — UPM-Kymmene/Commissione

(Causa T-53/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Durata dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Ruolo passivo dell’impresa - Proporzionalità)

2012/C 118/34

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: inizialmente B. Amory, E. Friedel e F. Bimont, poi B. Amory, E. Friedel, F. Bimont e F. Amato, infine B. Amory, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali)

Dispositivo

1)

La decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara l’UPM-Kymmene Oyj responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 10 ottobre 1995.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta dall’articolo 2, lettera j), della suddetta è fissato in EUR 50,7 milioni.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea e l’UPM-Kymmene sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 86 dell’8.4.2006.