21.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/21 |
Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 — UPM-Kymmene/Commissione
(Causa T-53/06) (1)
(Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE - Durata dell’infrazione - Infrazione unica e continuata - Ammende - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Ruolo passivo dell’impresa - Proporzionalità)
2012/C 118/34
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: inizialmente B. Amory, E. Friedel e F. Bimont, poi B. Amory, E. Friedel, F. Bimont e F. Amato, infine B. Amory, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali)
Dispositivo
1) |
La decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara l’UPM-Kymmene Oyj responsabile dell’infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 10 ottobre 1995. |
2) |
L’importo dell’ammenda inflitta dall’articolo 2, lettera j), della suddetta è fissato in EUR 50,7 milioni. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione europea e l’UPM-Kymmene sopporteranno ciascuna le proprie spese. |