Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 12 dicembre 2006 – Autosalone Ispra / Commissione

(Causa C‑129/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Responsabilità extracontrattuale della Comunità europea dell’energia atomica — Tracimazione di un collettore fognario — Snaturamento — Misure istruttorie»

1.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 17)

2.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova e di informazione — Esclusione salvo il caso di snaturamento (v. punto 22)

3.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 28)

4.                     Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti di forma [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punto 30)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 novembre 2005, causa T‑250/02, Autosalone Ispra/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda diretta a far dichiarare la responsabilità della Comunità per i danni asseritamente subiti dalla ricorrente a seguito della tracimazione di un collettore fognario la cui gestione e manutenzione spettano al Centro comune di ricerca di Ispra – Violazione delle norme processuali relative all'onere della prova

Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

L’Autosalone Ispra Snc è condannata alle spese.