Causa C-535/06 P

Moser Baer India Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione — Dumping — Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India — Regolamento (CE) n. 960/2003 — Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile — Determinazione del danno — Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97»

Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 2 ottobre 2008   I ‐ 7055

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 settembre 2009   I ‐ 7094

Massime della sentenza

  1. Impugnazione – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte della Corte

    (Art. 230, quarto comma, CE)

  2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

  3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Considerazione dell’esistenza di fattori estranei alla pratica di sovvenzione

    (Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 8, nn. 1 e 7)

  1.  La Corte può rilevare d’ufficio la carenza di interesse di una parte a proporre o a coltivare un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale, a causa di un fatto ad essa successivo tale da privare quest’ultima del suo carattere pregiudizievole, e dichiarare l’impugnazione irricevibile o priva di oggetto per tale motivo. La sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone, infatti, che l’impugnazione possa con il suo esito procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Tuttavia, l’interesse di un ricorrente ad ottenere l’annullamento di una simile sentenza e, indirettamente, del regolamento che esso ha impugnato in primo grado non può essere negato per la ragione che quest’ultimo non produce più effetti per il futuro. Difatti, un tale annullamento può di per sé produrre effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi di una pratica irregolare da parte delle istituzioni comunitarie.

    (v. punti 24-25)

  2.  Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.

    La Corte quindi non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte.

    A tal riguardo, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

    Invece, stabilire se il Tribunale abbia correttamente concluso da tali fatti che le istituzioni comunitarie non sono venute meno né al loro dovere di diligenza, né al loro obbligo di motivazione, costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione.

    (v. punti 31-34)

  3.  In sede di determinazione del danno che si ritiene subito dall’industria comunitaria nell’ambito di una procedura antisovvenzioni, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dal comportamento stesso dei produttori comunitari. Spetta alle istituzioni comunitarie verificare se gli effetti di tali altri fattori non siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato, e il danno subito dall’industria comunitaria, dall’altro. Spetta loro, altresì, verificare che il danno riconducibile a tali altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità, e che, di conseguenza, il dazio compensativo imposto non ecceda quanto necessario ad eliminare il danno provocato dalle importazioni sovvenzionate.

    Un comportamento che influisce direttamente sui prezzi dei prodotti fabbricati nella Comunità, quale il pagamento di diritti di concessione, può essere idoneo a rimettere in discussione, innanzitutto, il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno e, secondariamente, la valutazione del danno subito dall’industria comunitaria in ragione della sottoquotazione dei prezzi delle suddette importazioni.

    A norma dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97, i fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, vengono altresì esaminati per evitare che il danno dovuto a detti altri fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate. In tal modo, lo scopo di tale norma è quello di non accordare all’industria comunitaria una tutela che vada al di là di quanto necessario.

    Tuttavia, qualora le istituzioni comunitarie accertino che, nonostante tali fattori, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate è notevole ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2026/97, può essere stabilito il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria. Per stabilire che permane il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria, può essere sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un tale fattore esterno, il danno subito dai produttori comunitari è stato notevole. Può quindi ritenersi che il pagamento di diritti di concessione non possa aver influito sul danno causato dalle importazioni sovvenzionate, se questo fattore era presente prima che tali importazioni fossero divenute rilevanti. Analogamente, il pagamento di detti diritti di concessione non ha effetti sul danno subito dall’industria comunitaria quando tale pratica ha inciso tanto sui prezzi comunitari quanto sui prezzi all’importazione.

    (v. punti 87-93)