Causa C-507/06

Malina Klöppel

contro

Tiroler Gebietskrankenkasse

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Innsbruck)

«Diritto all’assegno austriaco per la cura dei figli — Periodi di riscossione di prestazioni familiari in un altro Stato membro non presi in considerazione — Regolamento (CEE) n. 1408/71»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008   I - 945

Massime della sentenza

Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Parità di trattamento – Assegno per la cura dei figli

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 3, n. 1)

L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro rifiuti di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una prestazione familiare quale l’assegno per la cura dei figli, il periodo di riscossione di un’analoga prestazione in un altro Stato membro allo stesso modo che se tale periodo fosse stato compiuto nel proprio territorio.

Infatti, il principio di non discriminazione, come sancito all’art. 39, n. 2, CE e concretizzato, in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti, dal citato art. 3, n. 1, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato. Devono pertanto essere giudicate indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall’ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardano essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti.

(v. punti 17-18, 22 e dispositivo)