Causa C-456/06
Peek & Cloppenburg KG
contro
Cassina SpA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
«Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Art. 4, n. 1 — Distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale di un’opera o di una copia di essa — Utilizzazione delle riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore come elementi di mobilio esposti in una sala vendite nonché come decorazioni da vetrina — Assenza di trasferimento della proprietà o del possesso»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 17 gennaio 2008 I - 2733
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 aprile 2008 I - 2750
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di distribuzione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 4, n. 1)
La nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera d’arte protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle.
Infatti, la nozione di distribuzione «attraverso la vendita o in altro modo» di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretata alla luce delle definizioni fornite dal Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) sul diritto d’autore e dal Trattato della WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, atteso che tale direttiva è intesa a dare esecuzione a livello comunitario agli obblighi che incombono alla Comunità in forza dei citati trattati. Ora, questi ultimi ricollegano la nozione di distribuzione esclusivamente a quella di trasferimento della proprietà.
La medesima conclusione s’impone anche sulla base delle disposizioni che si riferiscono all’esaurimento del diritto di distribuzione rispettivamente contenute nel trattato sul diritto d’autore e nella direttiva 2001/29. In tal senso, poiché l’art. 4, n. 2, di detta direttiva prevede l’esaurimento del diritto di distribuzione relativo all’originale o alle copie di un’opera in caso di prima vendita o di primo altro trasferimento di proprietà, occorre dare la medesima interpretazione all’espressione «in altro modo» che figura al n. 1 di tale articolo, poiché le due disposizioni compongono un insieme.
Tali conclusioni non sono invalidate dai ‘considerando’ nono, decimo e undicesimo della direttiva 2001/29, da cui risulta che l’armonizzazione del diritto d’autore deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, che gli autori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere e che il sistema di protezione del diritto d’autore deve essere efficace e rigoroso. Infatti, tale protezione può essere realizzata soltanto nel contesto predisposto dal legislatore comunitario.
(v. punti 31-38, 41 e dispositivo)