SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 aprile 2008 ( *1 )
«Diritto d’autore — Direttiva 2001/29/CE — Art. 4, n. 1 — Distribuzione al pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, dell’originale di un’opera o di una copia di essa — Utilizzazione delle riproduzioni di mobili protetti dal diritto d’autore come elementi di mobilio esposti in una sala vendite nonché come decorazioni da vetrina — Assenza di trasferimento della proprietà o del possesso»
Nel procedimento C-456/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 5 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2006, nella causa tra
Peek & Cloppenburg KG
e
Cassina SpA,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Peek & Cloppenburg KG, dall’avv. A. Auler, Rechtsanwalt; |
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per la Cassina SpA, dall’avv. A. Bock, Rechtsanwalt; |
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per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecką-Tamecką, in qualità di agente; |
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per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la società Peek & Cloppenburg KG (in prosieguo: la «Peek & Cloppenburg») e la società Cassina SpA (in prosieguo: la «Cassina») in merito alla messa a disposizione del pubblico e all’esposizione di mobili che, secondo la Cassina, pregiudicano il suo diritto di distribuzione esclusivo. |
Contesto normativo
La normativa internazionale
3 |
Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA») e il Trattato della WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «TIEF»), adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996, sono stati approvati a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (GU L 89, pag. 6). |
4 |
L’art. 6 del TDA, intitolato «Diritto di distribuzione», così dispone: «1. Gli autori di opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà. 2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudica la facoltà delle Parti contraenti di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del diritto riconosciuto dal paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento della proprietà dell’originale o di un esemplare dell’opera, effettuate con l’autorizzazione dell’autore». |
5 |
L’art. 8 del TIEF, intitolato «Diritto di distribuzione», conferisce agli artisti interpreti o esecutori un diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di copie delle loro interpretazioni o esecuzioni fissate su fonogrammi attraverso la vendita o qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà. |
6 |
L’art. 12 del TIEF prevede un analogo diritto a favore dei produttori di fonogrammi. |
La normativa comunitaria
7 |
I ‘considerando’ nono, decimo, undicesimo, quindicesimo e ventottesimo della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:
(…)
(…)
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8 |
L’art. 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue: «1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso [di] prima vendita o [di] primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto (…) effettuat[i] dal titolare del diritto o con il suo consenso». |
9 |
L’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), così dispone: «1. Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore (…). 2. Ai sensi della presente direttiva, s’intende per “noleggio” la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto». |
10 |
Secondo l’art. 9, n. 1, della direttiva 92/100, «[g]li Stati membri riconoscono [agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori delle prime fissazioni dei film e agli organismi di radiodiffusione] il diritto esclusivo (in appresso denominato “diritto di distribuzione”) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico[, attraverso la vendita o altri mezzi, dei beni tutelati], comprese le copie [di questi ultimi]». |
11 |
La direttiva 92/100 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28). Quest’ultima riprende in termini analoghi le disposizioni summenzionate della direttiva 92/100. |
La normativa nazionale
12 |
L’art. 15, n. 1, della legge tedesca sul diritto d’autore (Urheberrechtsgesetz) del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273) prevede quanto segue: «L’autore dispone del diritto esclusivo di sfruttare in forma materiale le proprie opere; tale diritto comprende in particolare: (…),
(…)». |
13 |
L’art. 17, n. 1, di tale legge così dispone: «Il diritto di distribuzione è il diritto di offrire al pubblico o di mettere in commercio l’originale dell’opera o copie di essa». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 |
La Cassina è una ditta produttrice di sedie. La sua collezione comprende mobili realizzati sul modello di creazioni di Charles-Édouard Jeanneret, detto Le Corbusier. Tra di essi figurano le poltrone e i canapè delle serie LC 2 e LC 3, nonché il sistema di tavolo LC 10-P. La Cassina ha concluso un accordo di licenza per la fabbricazione e la commercializzazione di tali mobili. |
15 |
La Peek & Cloppenburg gestisce in tutta la Germania negozi di abbigliamento femminile e maschile. Essa ha allestito in uno dei suoi negozi una sala da riposo per la clientela, arredata con poltrone e canapè delle serie LC 2 e LC 3, nonché con una tavola bassa del sistema di tavolo LC 10-P. In una vetrina della sua filiale, la Peek & Cloppenburg ha disposto una poltrona della serie LC 2 a fini decorativi. Tali mobili non provengono dalla Cassina, bensì sono stati prodotti senza il consenso di quest’ultima da un’impresa che ha sede a Bologna. Secondo il giudice del rinvio, tali mobili non beneficiavano, all’epoca, di alcuna tutela del diritto d’autore nello Stato membro in cui erano stati fabbricati. |
16 |
Ritenendo che in tal modo la Peek & Cloppenburg ledesse i suoi diritti, la Cassina ha citato tale società dinanzi al Landgericht Frankfurt al fine di vederne pronunziata la condanna ad astenersi da tali pratiche e a fornire alla Cassina informazioni, in particolare sui canali di distribuzione di detti mobili. La Cassina ha, inoltre, chiesto la condanna di tale società al risarcimento danni. |
17 |
Poiché il Landgericht Frankfurt ha accolto la domanda della Cassina e il giudice d’appello ha sostanzialmente confermato la sentenza emessa dal detto tribunale di primo grado, la Peek & Cloppenburg ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof. |
18 |
Tale giudice fa presente che, poiché la Cassina dispone di un diritto di distribuzione esclusivo ai sensi dell’art. 17 della legge sul diritto d’autore del 9 settembre 1965, la sua decisione dipende dall’accertamento della questione se le pratiche summenzionate della Peek & Cloppenburg abbiano pregiudicato tale diritto. |
19 |
A suo avviso, la distribuzione normalmente sussiste quando l’originale di un’opera o copie di essa vengono trasferiti dalla sfera interna dell’impresa al pubblico mediante cessione della proprietà o del possesso. Al riguardo potrebbe essere sufficiente la cessione del possesso anche solo per un periodo limitato. Si porrebbe, tuttavia, la questione di stabilire se occorra qualificare come distribuzione al pubblico in modo diverso dalla vendita, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, anche la pratica che consiste nel rendere accessibili al pubblico riproduzioni protette dal diritto d’autore senza cessione della proprietà o del possesso delle medesime, e dunque senza trasferimento del potere effettivo di disporne, qualora tale accessibilità al pubblico sia realizzata, come nella causa principale, mediante l’installazione delle dette riproduzioni nei locali di vendita affinché vengano semplicemente utilizzate dalla clientela. |
20 |
Il Bundesgerichtshof chiede, inoltre, se la sola esposizione della riproduzione di un’opera nella vetrina di un negozio, senza la sua messa a disposizione a fini di utilizzo, costituisca del pari una forma di distribuzione al pubblico ai sensi della detta disposizione. |
21 |
Oltre a ciò, si pone a suo avviso la questione se le esigenze della tutela della libera circolazione delle merci riconosciuta dagli artt. 28 CE e 30 CE non limitino l’esercizio del diritto di distribuzione succitato nelle circostanze della causa principale. |
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In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla domanda di riapertura della fase orale
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Con lettera pervenuta alla Corte il 7 marzo 2008, la Cassina ha chiesto, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale del procedimento, a seguito delle conclusioni dell’avvocato generale. La Cassina fa valere, in particolare, che l’avvocato generale avrebbe basato le sue conclusioni su diversi argomenti erronei, avrebbe travisato la giurisprudenza della Corte e non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della controversia. La Cassina intende pertanto fornire alla Corte elementi di informazione supplementari. |
24 |
A questo riguardo occorre ricordare innanzitutto che né lo Statuto della Corte di giustizia né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v., segnatamente, sentenza 30 marzo 2006, causa C-259/04, Emanuel, Racc. pag. I-3089, punto 15). |
25 |
La Corte può certo, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, od anche su domanda delle parti, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti informazioni o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 13 novembre 2003, causa C-209/01, Schilling e Fleck-Schilling, Racc. pag. I-13389, punto 19, nonché 17 giugno 2004, causa C-30/02, Recheio — Cash & Carry, Racc. pag. I-6051, punto 12). |
26 |
Tuttavia la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre nella fattispecie di tutti gli elementi che le sono necessari per risolvere le questioni presentate. |
27 |
Pertanto, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, sub a) e b)
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Con la sua prima questione, sub a) e b), il giudice del rinvio chiede essenzialmente se la nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in forma diversa dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che include, da un lato, la concessione al pubblico della possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore senza che la cessione del diritto di utilizzo implichi un trasferimento della proprietà e, dall’altro, l’esposizione al pubblico di dette riproduzioni senza che sia concessa la possibilità di utilizzarle. |
29 |
Né l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, né nessun’altra disposizione di quest’ultima precisano a sufficienza la nozione di distribuzione al pubblico di un’opera protetta dal diritto d’autore. Essa viene, per contro, più chiaramente definita dai Trattati TDA e TIEF. |
30 |
Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le norme comunitarie devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali norme siano dirette precisamente a dare esecuzione ad un accordo internazionale concluso dalla Comunità (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1998, causa C-341/95, Bettati, Racc. pag. I-4355, punto 20, nonché 7 dicembre 2006, causa C-306/05, SGAE, Racc. pag. I-11519, punto 35). |
31 |
È pacifico, come risulta dal quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, che quest’ultima è intesa a dare esecuzione a livello comunitario agli obblighi che incombono alla Comunità in forza del TDA e del TIEF. In tale contesto la nozione di distribuzione di cui all’art. 4, n. 1, di detta direttiva deve essere interpretata per quanto possibile alla luce delle definizioni fornite da tali trattati. |
32 |
Orbene, il TDA definisce, al suo art. 6, n. 1, la nozione di diritto di distribuzione di cui godono gli autori di opere letterarie e artistiche come il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita ovvero mediante «qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà». Inoltre, gli artt. 8 e 12 del TIEF recano uguali definizioni quanto al diritto di distribuzione del quale godono gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. Pertanto, i trattati internazionali pertinenti ricollegano la nozione di distribuzione esclusivamente a quella di trasferimento della proprietà. |
33 |
Poiché la disposizione di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29 prevede in tale contesto una distribuzione «attraverso la vendita o in altro modo», occorre interpretare tale nozione in conformità ai detti trattati come una forma di distribuzione che deve implicare un trasferimento di proprietà. |
34 |
Tale conclusione s’impone anche sulla base delle disposizioni che si riferiscono all’esaurimento del diritto di distribuzione rispettivamente contenute nel TDA e nella direttiva 2001/29. Tale esaurimento del diritto è previsto dall’art. 6, n. 2, del TDA, che lo collega agli stessi atti contemplati dal paragrafo 1 del medesimo articolo. Pertanto, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 6 del TDA compongono un insieme che occorre interpretare congiuntamente. Orbene, tali due disposizioni si riferiscono esplicitamente ad atti che implicano un trasferimento della proprietà. |
35 |
I paragrafi 1 e 2 dell’art. 4 della direttiva 2001/29 presentano la stessa struttura dell’art. 6 del TDA e mirano a dare trasposizione a quest’ultimo. Orbene, al pari dell’art. 6, n. 2, del TDA, l’art. 4, n. 2, di detta direttiva prevede l’esaurimento del diritto di distribuzione relativo all’originale o a copie di un’opera in caso di prima vendita o di primo altro trasferimento di proprietà di tale oggetto. Dato che detto art. 4 recepisce l’art. 6 del TDA e che occorre interpretare tale art. 4 nel suo complesso, esattamente come l’art. 6 del TDA, ne consegue che l’espressione «in altro modo» che figura al paragrafo 1 dell’art. 4 della direttiva 2001/29 deve essere interpretata in conformità al senso che le viene attribuito al paragrafo 2 dello stesso articolo, cioè nel senso che essa implica un trasferimento della proprietà. |
36 |
Da quanto precede deriva che rientrano nella nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, soltanto gli atti che implicano esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Orbene, in base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, è manifesto che non corrispondono a tali ipotesi gli atti che vengono in questione nel procedimento principale. |
37 |
Occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassina, tali conclusioni non sono invalidate dai ‘considerando’ nono, decimo e undicesimo della direttiva 2001/29, da cui risulta che l’armonizzazione del diritto d’autore deve prendere le mosse da un alto livello di protezione, che gli autori devono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere e che il sistema di protezione del diritto d’autore deve essere efficace e rigoroso. |
38 |
Infatti, tale protezione può essere realizzata soltanto nel contesto predisposto dal legislatore comunitario. Non spetta quindi alla Corte costituire, a vantaggio degli autori, diritti nuovi che non sono stati previsti dalla direttiva 2001/29, ampliando così il senso della nozione di distribuzione dell’originale di un’opera o di una copia di essa al di là del significato previsto dal legislatore comunitario. |
39 |
Sarebbe compito di quest’ultimo modificare, all’occorrenza, le norme comunitarie intese alla protezione della proprietà intellettuale, qualora esso ritenesse che la protezione degli autori non sia garantita ad un livello sufficientemente elevato dalla normativa in vigore e che i modi di sfruttamento come quelli di cui alla causa principale debbano essere sottoposti all’autorizzazione degli autori. |
40 |
Per gli stessi motivi, non può essere accolta l’argomentazione della Cassina secondo cui occorrerebbe fornire un’interpretazione estensiva della nozione di distribuzione dell’originale di un’opera o di una copia di essa, a motivo del fatto che i comportamenti in questione nella causa principale sarebbero censurabili in quanto il titolare del diritto d’autore non avrebbe ottenuto alcun compenso per l’uso delle copie della sua opera, la quale è protetta dalla normativa dello Stato membro in cui tali copie vengono utilizzate. |
41 |
Occorre, pertanto, risolvere la prima questione dichiarando che la nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/29, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle. |
Sulla seconda questione
42 |
Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo, non occorre rispondere alla seconda questione. |
Sulle spese
43 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
La nozione di distribuzione al pubblico, effettuata in modo diverso dalla vendita, dell’originale di un’opera o di una copia di essa, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, implica esclusivamente un trasferimento della proprietà di tale oggetto. Di conseguenza, non costituiscono una forma di distribuzione di tal genere né il semplice fatto di accordare al pubblico la possibilità di utilizzare le riproduzioni di un’opera protetta dal diritto d’autore, né l’esposizione al pubblico di tali riproduzioni senza che neppure sia concessa la possibilità di utilizzarle. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.