Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Art. 234 CE)

2. Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità

(Artt. 7 CE e 56 CE)

3. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria

(Art. 56 CE)

Massima

1. Se è vero che non spetta alla Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento avviato in forza dell’art. 234 CE, sulla compatibilità delle norme di diritto interno con le disposizioni del diritto comunitario, posto che l’interpretazione di tali norme incombe ai giudici nazionali, la Corte resta tuttavia competente a fornire a questi ultimi tutti gli elementi interpretativi ricavabili dal diritto comunitario che consentano loro di valutare la compatibilità di siffatte disposizioni con la normativa comunitaria.

(v. punto 18)

2. L’art. 12 CE non è destinato ad applicarsi autonomamente se non in circostanze disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non prevede specifici divieti di discriminazione. Orbene, il Trattato prevede, in particolare all’art. 56 CE, un divieto specifico di discriminazione nell’ambito della libertà di circolazione dei capitali.

(v. punti 28-29)

3. L’art. 56 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che assoggetta le plusvalenze risultanti dalla cessione di un bene immobile situato in uno Stato membro, quando la detta cessione è effettuata da un soggetto residente in un altro Stato membro, ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato per lo stesso tipo di operazione alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato in cui è situato il detto bene immobile.

Una disciplina di questo genere costituisce una restrizione ai movimenti di capitali proibita dall’art. 56 CE in quanto produce l’effetto di rendere il trasferimento di capitali meno conveniente per i non residenti, dissuadendoli dall’effettuare investimenti immobiliari nello Stato membro in oggetto e, di conseguenza, operazioni attinenti a questi investimenti, quali la vendita di un bene immobile.

Dato che l’assoggettamento ad imposta in questione verte su una sola categoria di redditi dei soggetti passivi, siano essi residenti o non residenti, che esso riguarda le due categorie di soggetti passivi e che lo Stato membro fonte del reddito imponibile è sempre lo Stato membro in questione, non esiste oggettivamente nessuna differenza di circostanze tale da giustificare una disparità di trattamento tributario per quanto concerne l’imposta sulle plusvalenze tra queste due categorie di soggetti passivi.

(v. punti 39-40, 50, 53-54, 61 e dispositivo)