Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 ottobre 2007 – Commissione / Grecia
(causa C‑440/06)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane – Artt. 3 e 4»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 16)
2. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 27-28)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – Omessa predisposizione di un trattamento adeguato delle acque reflue urbane di 24 agglomerati urbani |
Dispositivo
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La Repubblica ellenica, non avendo provveduto affinché gli agglomerati di Artemida, Chrysoupoli, Igoumenitsa, Heraklion (Creta), Katerini, Koropi, Lefkimmi, Litochoro (Pieria), Malia, Markopoulo, Megara, Nea Kydonia (Creta), Naupacta, Nea Makri, Parikia (Paros), Poros-Galatas, Rafina, Salonicco (zona turistica), Tripoli, Zante, Alessandria (Emathia), Edessa e Kalymnos siano dotati, a seconda dei casi, di sistemi di raccolta delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell’art. 4 della stessa direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei citati articoli. |
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Per il resto, il ricorso è respinto. |
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La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |