Parole chiave
Massima

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1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 1, n. 1, e 2, punto 7)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Atto di adesione del 1994, dichiarazione comune n. 28; regolamento del Consiglio n. 2201/2003)

Massima

1. L’art. 1, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», a norma della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.

La nozione di «materie civili» ai sensi della detta disposizione, infatti, dev’essere oggetto di un’interpretazione autonoma. Solamente un’applicazione uniforme del regolamento n. 2201/2003 negli Stati membri, che presuppone la definizione dell’ambito di applicazione di quest’ultimo ad opera del diritto comunitario e non ad opera dei diritti nazionali, può assicurare il raggiungimento degli obiettivi che tale regolamento persegue, tra cui vi è la parità di trattamento fra i tutti i minori interessati. Secondo il quinto ‘considerando’ del detto regolamento, un tale obiettivo è garantito unicamente qualora tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Questa responsabilità è stata oggetto, all’art. 2, punto 7, di detto regolamento, di un’ampia definizione, nel senso che essa comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o una persona giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Non è rilevante in tal senso se a incidere sulla responsabilità genitoriale sia una misura di protezione statale o una decisione assunta su iniziativa di uno o dei titolari del diritto di affidamento.

(v. punti 46-50, 53, dispositivo 1)

2. Il regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell’ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

La cooperazione tra gli Stati nordici in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone non figura infatti tra le eccezioni tassativamente elencate nel regolamento n. 2201/2003.

Inoltre, tale interpretazione non è infirmata dalla dichiarazione comune n. 28 sulla cooperazione nordica, allegata all’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea. Infatti, ai sensi della suddetta dichiarazione, gli Stati aderenti alla cooperazione nordica membri dell’Unione si sono impegnati a proseguire tale cooperazione in conformità al diritto comunitario. Ne consegue che detta cooperazione deve rispettare i principi dell’ordinamento giuridico comunitario. Ora, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme di diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale.

(v. punti 57, 61, 63-66, dispositivo 2)