Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Segno costituito dalla forma del prodotto che dà a quest’ultimo un valore sostanziale
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, nn. 1, lett. e), e 3]
L’art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest’ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo a seguito di campagne pubblicitarie che presentavano le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.
(v. punto 28 e dispositivo)