Parole chiave
Massima

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Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, nn. 1 e 4)

Massima

Ai fini dell’applicazione dell’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, una persona fisica che esegue l’insieme dei lavori in nome e per conto di una società, soggetta a imposta, in esecuzione di un contratto di lavoro che la vincola alla detta società, di cui tale persona fisica è peraltro l’unico azionista, amministratore e membro del personale, non è essa stessa un soggetto passivo ai sensi dell’art. 4, n. 1, della detta direttiva.

Infatti, in una situazione del genere, la persona fisica non può essere considerata come una persona che esercita in modo indipendente un’attività economica ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto deve essere ammessa l’esistenza di un rapporto di subordinazione ai sensi dell’art. 4, n. 4, primo comma, della sesta direttiva, tra essa e la società in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione, nonché alla responsabilità del datore di lavoro.

(v. punti 18-19, 21, 32 e dispositivo)