SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 maggio 2008 ( *1 )

«Previdenza sociale — Assegni familiari — Sospensione del diritto alle prestazioni — Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 — Legislazione applicabile — Concessione di prestazioni nello Stato membro di residenza che non è lo Stato competente»

Nel procedimento C-352/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Köln (Germania) con decisione 10 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 25 agosto 2006, nella causa tra

Brigitte Bosmann

e

Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la sig.ra Bosmann, dall’avv. H. Knops, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra I. Kaufmann-Bühler, in qualità di agenti,

entite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché dell’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificati dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo, rispettivamente: il «regolamento n. 1408/71» e il «regolamento n. 574/72»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la sig.ra Bosmann e la Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen (Ufficio federale del lavoro — Cassa degli assegni familiari di Aquisgrana; in prosieguo: la «Bundesagentur») in merito ad un rifiuto di concedere assegni familiari in Germania.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Il regolamento n. 1408/71

3

I ‘considerando’ primo e quinto del regolamento n. 1408/71 così recitano:

«considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

(…)

considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali».

4

I ‘considerando’ da ottavo a decimo di tale regolamento recitano come segue:

«considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

considerando che occorre limitare per quanto possibile il numero e l’entità dei casi in cui, in deroga alla norma generale, un lavoratore è soggetto simultaneamente alla legislazione di due Stati membri;

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma».

5

L’art. 13 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme generali», così dispone:

«1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(…)».

6

Ai sensi dell’art. 73 di tale regolamento, intitolato «Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente»:

«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».

Il regolamento n. 574/72

7

L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, intitolato «Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari», così stabilisce:

a)

Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento [n. 1408/71], ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

b)

Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i)

nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli artt. 73 o 74 del regolamento [n. 1408/71], dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

(…)».

La normativa nazionale

8

L’art. 62, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz) così dispone:

«Ai sensi della presente legge ha diritto agli assegni familiari, per i figli (…), chi abbia la propria residenza o la propria dimora abituale in Germania».

Causa principale e questioni pregiudiziali

9

La sig.ra Bosmann, cittadina belga residente in Germania, accudisce da sola i suoi due figli, nati rispettivamente nel 1983 e nel 1985. Anch’essi risiedono in Germania dove proseguono i loro studi.

10

In linea di principio, la sig.ra Bosmann ha diritto agli assegni familiari tedeschi, previsti all’art. 62 della legge relativa all’imposta sui redditi, assegni che le sono stati in un primo momento concessi dalla Bundesagentur. Tuttavia, dopo che la sig.ra Bosmann ha inziato, il 1o settembre 2005, ad esercitare un’attività professionale nei Paesi Bassi, il versamento di detti assegni le è stato negato, a partire dal mese di ottobre 2005, mediante una decisione del 18 dello stesso mese. La Bundesagentur ha interpretato le pertinenti disposizioni del diritto comunitario nel senso che la sig.ra Bosmann sarebbe soggetta soltanto alla legislazione dello Stato membro in cui lavora, cioè quella del Regno dei Paesi Bassi, di modo che la Repubblica federale di Germania non potrebbe più essere considerata Stato competente tenuto al versamento di detti assegni.

11

La sig.ra Bosmann non può beneficiare nei Paesi Bassi dei corrispondenti assegni familiari in quanto la normativa olandese non ne prevede la concessione per i figli di età superiore ai 18 anni.

12

Il giudice del rinvio osserva che non si precisa se la sig.ra Bosmann torni in Germania al termine di ogni giornata di lavoro o soltanto per i fine settimana e i giorni festivi.

13

In tale contesto, il Finanzgericht Köln ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento [n. 1408/71] debba essere interpretato restrittivamente nel senso che esso non osta al diritto agli assegni familiari nello Stato di residenza (Repubblica federale di Germania) di una madre che allevi da sola i propri figli e che, nello Stato in cui è occupata (Regno dei Paesi Bassi), non riceve assegni familiari a causa dell’età di questi ultimi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

 

Se l’art. 10 del regolamento [n. 574/72] debba essere interpretato restrittivamente nel senso che esso non osta al diritto agli assegni familiari nello Stato di residenza (Repubblica federale di Germania) di una madre che allevi da sola i propri figli e che, nello Stato in cui è occupata (Regno dei Paesi Bassi), non riceve assegni familiari a causa dell’età di questi ultimi.

3)

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione:

 

Se dal Trattato CE o dai principi generali del diritto derivi direttamente il diritto di una lavoratrice dipendente, che allevi da sola i propri figli, all’applicazione della normativa più favorevole del proprio Stato di residenza in materia di concessione degli assegni familiari.

4)

Se la risposta alle questioni precedenti dipenda dal fatto che la lavoratrice dopo ogni giornata lavorativa ritorni nel luogo di residenza della famiglia».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

14

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 si presti ad un’interpretazione che consente a un lavoratore subordinato nella situazione della sig.ra Bosmann, che rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e sia soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui esercita la sua attività lavorativa, cioè, nella fattispecie, il Regno dei Paesi Bassi, di percepire assegni familiari nello Stato membro in cui risiede, cioè, nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania, laddove si constati che tale beneficio non gli può essere concesso, in ragione dell’età dei suoi figli, nello Stato membro competente.

15

Prima di fornire la soluzione a tale questione, occorre ricordare le norme generali alle quali, in forza del regolamento n. 1408/71, è subordinata la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno della Comunità.

16

Le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, che determinano la legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno della Comunità, mirano a far sì che gli interessati siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne. Questo principio trova espressione all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il quale stabilisce che il lavoratore cui è applicabile il detto regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro (v. sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder, Racc. pag. 1821, punti 19 e 20).

17

In forza dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata sul territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro. La determinazione della legislazione di uno Stato membro come legislazione da applicare al lavoratore ai sensi di tale disposizione comporta che nei suoi confronti si può applicare solo la legislazione di tale Stato membro (v. sentenza Ten Holder, cit., punto 23).

18

Per quanto riguarda l’ambito specifico delle prestazioni familiari, in forza dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71 il lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i suoi familiari residenti sul territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se essi risiedessero sul territorio di quest’ultimo.

19

Ne consegue che, come ha giustamente constatato il giudice del rinvio, la legislazione applicabile alla situazione della sig.ra Bosmann è, in linea di principio, la legislazione dello Stato membro in cui l’interessata esercita la sua attività lavorativa, vale a dire la legislazione olandese.

20

Sebbene la legge applicabile ad un lavoratore che si trovi in una delle fattispecie ricomprese nelle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 debba essere individuata sulla base delle disposizioni medesime, l’applicazione delle disposizioni di un altro ordinamento giuridico non è peraltro sempre esclusa (v. sentenza 20 gennaio 2005, causa C-302/02, Laurin Effing, Racc. pag. I-553, punto 39).

21

Secondo la Commissione delle Comunità europee, in una situazione come quella della sig.ra Bosmann, è sulla base dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento giuridico dello Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa, individuato, ai sensi dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come Stato competente, può essere esclusa per lasciare il posto all’applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza dell’interessata. In tal senso, l’esistenza di un nesso di collegamento a due Stati membri, vale a dire quello di residenza e quello in cui viene esercitata l’attività lavorativa, consentirebbe, in particolare, di cumulare i diritti alle prestazioni. Pertanto, ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, tenuto conto dell’assenza di un diritto agli assegni familiari equiparabile nello Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa, questi ultimi dovrebbero essere concessi senza limitazioni dallo Stato membro di residenza che è, nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania. A sostegno di questa tesi, la Commissione invoca la sentenza della Corte 9 dicembre 1992, causa C-119/91, McMenamin (Racc. pag. I-6393). Nella stessa prospettiva, il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza 7 giugno 2005, causa C-543/03, Dodl e Oberhollenzer (Racc. pag. I-5049).

22

Occorre sottolineare al riguardo che le controversie che hanno dato luogo alle due sentenze citate sono state decise sulla base dell’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 574/72, che si riferisce alle situazioni in cui un’attività professionale viene esercitata anche nello Stato membro di residenza. Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle conclusioni, nelle citate sentenze McMenamin nonché Dodl e Oberhollenzer, l’inversione delle priorità a favore della competenza dello Stato membro di residenza era determinata dal fatto che un’attività professionale veniva esercitata nello Stato membro di residenza dal coniuge dell’avente diritto agli assegni ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71.

23

Orbene, risulta dalla decisione di rinvio che la sig.ra Bosmann non si trova in una situazione del genere.

24

Risulta, poi, dalla formulazione dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 che esso mira a risolvere i casi di cumulo dei diritti alle prestazioni familiari che si riscontrano quando queste ultime sono dovute simultaneamente nello Stato membro di residenza del figlio interessato, indipendentemente da condizioni di assicurazione o di occupazione, e, in applicazione dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, nello Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa.

25

Orbene, come osservano il governo tedesco e il giudice del rinvio, le circostanze della causa principale non rivelano un «cumulo» di prestazioni familiari di questo tipo, in quanto il diritto agli assegni familiari nello Stato membro in cui viene esercitata l’attività lavorativa è, nella fattispecie, escluso, in applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, considerata l’età dei figli della ricorrente nella causa principale.

26

Poiché, pertanto, l’inversione delle priorità a favore dell’applicazione della legislazione dello Stato membro di residenza non può essere fondata sulle norme di collegamento specifiche enunciate dal regolamento n. 574/72, va osservato che la situazione della sig.ra Bosmann obbedisce al criterio generale di determinazione della legislazione applicabile sancito all’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

27

Ne consegue che il diritto comunitario non impone alle competenti autorità tedesche di concedere alla sig.ra Bosmann la prestazione familiare in questione.

28

Tuttavia, la possibilità di tale concessione non può neanche essere esclusa, a maggior ragione in quanto, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, ai sensi della legislazione tedesca la sig.ra Bosmann può beneficiare degli assegni familiari per il solo fatto di risiedere in Germania, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

29

In tal contesto, occorre ricordare che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce dell’art. 42 CE, che ha lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori e implica, in particolare, che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell’importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato (v. sentenza 9 novembre 2006, causa C-205/05, Nemec, Racc. pag. I-10745, punti 37 e 38).

30

Allo stesso modo, il primo ‘considerando’ del regolamento n. 1408/71 enuncia che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale previste in tale regolamento rientrano nel contesto della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e delle loro condizioni di lavoro.

31

Alla luce di tali elementi, va constatato che, in circostanze come quelle della causa principale, lo Stato membro di residenza non può essere privato della facoltà di concedere assegni familiari alle persone che risiedono sul suo territorio. Infatti, sebbene, in forza dell’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la persona che esercita un’attività subordinata sul territorio di uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro, ciò non toglie che tale regolamento non è inteso ad impedire allo Stato di residenza di concedere, in applicazione della sua legislazione nazionale, assegni familiari a detta persona.

32

La citata sentenza Ten Holder, alla quale ha fatto riferimento il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, nonché la sentenza 10 luglio 1986, causa 60/85, Luijten (Racc. pag. 2365), richiamata dal giudice del rinvio, non sono atte a inficiare l’interpretazione del regolamento n. 1408/71 che precede. La citata sentenza Ten Holder riguardava un caso di rifiuto di concedere una prestazione promanante dalle autorità dello Stato membro competente e, in tal contesto, la Corte ha dichiarato che la determinazione, in forza del regolamento n. 1408/71, della legislazione di uno Stato membro in quanto legislazione applicabile ad un lavoratore comporta che soltanto tale legislazione possa essergli applicata (sentenza Ten Holder, citata, punto 23). Lo stesso principio è stato ribadito dalla Corte, nella citata sentenza Luijten, in considerazione del rischio di applicazione simultanea delle legislazioni dello Stato in cui viene esercitata l’attività lavorativa e dello Stato di residenza che consentivano agli assicurati di beneficiare di una prestazione familiare. Ne consegue che, lette nel loro contesto specifico, differente da quello della presente causa, tali sentenze non possono costituire il fondamento per escludere che uno Stato membro, che non sia lo Stato competente e che non subordini il diritto ad una prestazione familiare a condizioni di occupazione o di assicurazione, possa concedere tale prestazione ad una persona che risiede sul suo territorio, nei limiti in cui la possibilità di tale concessione derivi effettivamente dalla sua legislazione.

33

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 non osta a che un lavoratore migrante, soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui esercita la sua attività lavorativa, percepisca, in applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, prestazioni familiari in quest’ultimo Stato.

Sulla seconda e terza questione

34

In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza.

Sulla quarta questione

35

Il giudice del rinvio chiede inoltre se sia rilevante ai fini della soluzione da fornire alle prime tre questioni il fatto che la sig.ra Bosmann faccia o meno ritorno, al termine di ogni giornata di lavoro, al domicilio familiare in Germania.

36

Come risulta, in sostanza, dalla soluzione alla prima questione, l’art.13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 non osta a che un lavoratore migrante, che si trovi nella situazione della sig.ra Bosmann, percepisca prestazioni familiari nello Stato membro di residenza, a condizione che soddisfi le condizioni necessarie per la concessione di tali prestazioni in forza della legislazione nazionale di detto Stato. Nei limiti in cui, come risulta dalla decisione di rinvio, il diritto della sig.ra Bosmann a beneficiare degli assegni familiari in Germania è subordinato alla condizione che l’interessata risieda sul territorio di tale Stato, condizione che sembra effettivamente ricorrere nel suo caso, spetta al giudice del rinvio stabilire se sia rilevante, al fine di valutare se la sig.ra Bosmann «risieda», ai sensi della legislazione tedesca, sul territorio di tale Stato, il fatto che essa faccia ritorno o meno, al termine di ogni giornata di lavoro, al domicilio familiare in Germania.

37

Conseguentemente, occorre risolvere la quarta questione dichiarando che spetta al giudice del rinvio stabilire se sia rilevante, al fine di valutare se il lavoratore soddisfi le condizioni per la concessione della prestazione familiare in questione nello Stato membro di cui trattasi in forza della legislazione nazionale dello stesso, il fatto che tale lavoratore, che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, faccia ritorno o meno, al termine di ogni giornata di lavoro, al domicilio familiare in tale Stato.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, non osta a che un lavoratore migrante, soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui esercita la sua attività lavorativa, percepisca, in applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, prestazioni familiari in quest’ultimo Stato.

 

2)

Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia rilevante, al fine di valutare se il lavoratore soddisfi le condizioni per la concessione della prestazione familiare in questione nello Stato membro di cui trattasi in forza della legislazione nazionale dello stesso, il fatto che tale lavoratore, che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, faccia ritorno o meno, al termine di ogni giornata di lavoro, al domicilio familiare in tale Stato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.