1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12 — Forza maggiore ai sensi dell’art. 14, n. 1 — Nozione
(Direttiva del Consiglio 92/12, art. 14, n. 1)
2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12 — «Perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell’art. 14, n. 1 — Nozione
(Direttiva del Consiglio 92/12, art. 14, n. 1)
1. La nozione di «forza maggiore» ai sensi dell’art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 94/74, riguarda circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua. Il presupposto secondo cui le circostanze devono essere estranee al depositario autorizzato non si limita a circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico, ma concerne anche circostanze che risultano oggettivamente sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori del suo ambito di responsabilità.
(v. punti 31, 33, 40, dispositivo 1)
2. Le perdite relative ad una parte dei prodotti fuoriusciti da un oleodotto dovute al carattere fluido di questi e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno ostacolato il loro recupero, non possono essere considerate come «perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell’art. 14, n. 1, seconda frase, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 94/74. Infatti, secondo il testo stesso di tale disposizione, questa si applica soltanto a perdite inerenti alla natura dei prodotti sopravvenute nell’ambito di talune operazioni indicate in maniera tassativa, tra cui il trasporto. Mentre la nozione di perdite inerenti alla natura dei prodotti può includere perdite cosiddette «tecniche», essa non può essere estesa a perdite accidentali. Inoltre, dato che l’esenzione prevista per perdite naturali di tal genere è diversa da quella prevista dalla prima frase dell’art. 14, n. 1, della direttiva 92/12 per perdite dovute a casi fortuiti e a cause di forza maggiore, la prima esenzione non può essere interpretata in modo estensivo per ricomprendere situazioni in cui non siano soddisfatti i requisiti che permettono di pretendere la seconda.
(v. punti 42-44, dispositivo 2)