SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 ottobre 2008 ( *1 )
«Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all’esportazione — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità — Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali — Periodo di riposo di 12 ore — Obbligo»
Nel procedimento C-277/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 2 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2006, nella causa
Interboves GmbH
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore) e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 maggio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Interboves GmbH, dall’avv. O. Wenzlaff, Rechtsanwalt; |
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per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dalla sig.ra S. Plenter, in qualità di agente; |
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per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente; |
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per il governo ellenico, dal sig. V. Kontolaimos e dalla sig.ra S. Papaioannou, in qualità di agenti; |
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per il governo svedese, dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra S. Johannesson, in qualità di agenti; |
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per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e J.C. Schieferer, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 marzo 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»). |
2 |
La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Interboves GmbH (in prosieguo: la «Interboves») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), in ordine al diniego opposto da quest’ultimo al versamento di restituzioni all’esportazione in seguito al trasporto di bovini vivi da parte della detta società verso l’ex Iugoslavia. |
Contesto normativo
3 |
Conformemente all’art. 1, n. 1, lett. a), la direttiva 91/628 si applica al trasporto di animali domestici della specie bovina. |
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In forza dell’art. 2, n. 2, della direttiva si intende per:
(…)». |
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Il punto 26, lett. b), i)-iii), dell’allegato della citata direttiva prevede quanto segue: «(…)
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6 |
Il punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628, intitolato «Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo», dispone quanto segue: «(…)
(…)
(…)». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
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Dall’ordinanza di rinvio risulta che il 12 giugno 2002 la Interboves dichiarava allo Hauptzollamt di Friedrichshafen l’esportazione di 33 bovini vivi verso l’ex Iugoslavia e chiedeva, a tale titolo, la concessione di una restituzione all’esportazione. |
8 |
Con decisione 23 luglio 2003 lo Hauptzollamt respingeva tale domanda, con la motivazione che detta società non si era attenuta al punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628. Infatti lo Hauptzollamt constatava che, stando al ruolino di marcia, il viaggio di trasporto dei bovini era durato 23 ore, ossia 14 ore e 30 minuti di trasporto per mare a bordo di un traghetto da Bari a Igoumenitsa (Grecia) nonché 8 ore e 30 minuti di trasporto su strada fino a Evzoni, al confine tra la Grecia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, senza che venisse incluso alcun periodo di riposo. |
9 |
La Interboves presentava un ricorso in opposizione avverso la decisione 23 luglio 2003 affermando, segnatamente, che la durata della traversata marittima non doveva essere conteggiata nel tempo di trasporto in forza del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628. |
10 |
Con decisione 21 giugno 2005 lo Hauptzollamt respingeva il ricorso in opposizione sottolineando che la durata della traversata marittima doveva essere considerata un prolungamento del trasporto su strada. Pertanto, secondo lo Hauptzollamt, per verificare se la durata totale del trasporto fosse conforme al punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, occorreva sommare la durata del trasporto marittimo a quella relativa ai trasporti su strada precedenti e successivi, il che equivarrebbe, nella causa principale, a una durata complessiva di 32 ore e 45 minuti. |
11 |
Il 21 luglio 2005 la Interboves proponeva ricorso contro quest’ultima decisione 21 giugno 2005, facendo nuovamente valere di essersi attenuta alle disposizioni della direttiva 91/628. |
12 |
Il Finanzgericht Hamburg ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
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Osservazioni preliminari
13 |
Nella sua decisione il giudice del rinvio fa riferimento al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, che sancisce la regola detta «14+1+14». In forza di tale punto, gli animali devono beneficiare, dopo 14 ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre 14 ore. |
14 |
Dal tenore letterale della seconda questione pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio interpreta la regola di cui al citato punto 48, n. 4, lett. d), nel senso che essa autorizza una durata massima di trasporto pari a 29 ore. |
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Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, il punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 stabilisce un periodo massimo di trasporto di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di un’ora dopo la prima frazione di 14 ore. |
16 |
Pertanto, la cosiddetta regola «14+1+14» di cui al citato punto 48, n. 4, lett. d), deve essere intesa nel senso che autorizza una durata massima di trasporto di 28 ore, intervallata da un periodo minimo di riposo di un’ora. |
Sulle questioni pregiudiziali
17 |
Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, innanzi tutto, se un trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, previsto al punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, possa essere qualificato come trasporto marittimo ai sensi del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato in parola. In caso di risposta affermativa, tale giudice chiede inoltre se il periodo di trasporto su strada precedente a un trasporto su traghetto e quello a quest’ultimo successivo debbano essere tra loro collegati. Esso chiede, da ultimo, se in seguito a un trasporto su traghetto la cui durata risulta superare le 14 ore, vale a dire il periodo massimo di trasporto previsto al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, prima di un periodo minimo di riposo di un’ora, gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore in applicazione di tale punto 48, n. 7, lett. b), o se si possa effettuare il trasporto su strada immediatamente dopo lo sbarco, per un periodo massimo di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di un’ora. |
18 |
Secondo il giudice del rinvio, il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628 fissa le condizioni essenziali applicabili ai trasporti marittimi, incluso il trasporto su traghetto. |
19 |
Ne conseguirebbe, in primo luogo, che le disposizioni relative alla durata del trasporto e ai periodi di riposo non si applicano ai trasporti marittimi dal momento che ricorrono le condizioni di cui al punto 48, nn. 3 e 4, del detto allegato. In secondo luogo, il periodo di trasporto su strada precedente al trasporto marittimo e quello a quest’ultimo successivo non sarebbero tra loro collegati. In terzo luogo, una nuova durata massima di 28 ore di trasporto ai sensi del punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, intervallata da un periodo di riposo minimo di un’ora, potrebbe decorrere immediatamente all’arrivo di un traghetto al porto di destinazione. |
20 |
In via preliminare, occorre rammentare, da un lato, che il punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628 sancisce le norme relative agli intervalli per l’abbeveraggio, l’alimentazione nonché ai periodi di viaggio e di riposo delle specie animali, tra cui i bovini, elencate all’art. 1, n. 1, lett. a), di tale direttiva, al momento del loro trasporto, ad eccezione del trasporto aereo. |
21 |
Dall’altro lato, le norme relative ai periodi di viaggio e di riposo, nel caso di un trasporto per mare, sono disciplinate dal punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell’allegato di cui trattasi. Il n. 7, lett. a), fissa le disposizioni generali applicabili al trasporto per mare e il n. 7, lett. b), precisa le condizioni alle quali deve essere osservato un periodo di riposo di 12 ore nell’ipotesi di un trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 2008, causa C-207/06, Schwaninger, Racc. pag. I-5561, punti 23, 24 e 30). |
22 |
Per quanto riguarda, innanzi tutto, la qualificazione come trasporto marittimo di un trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, occorre osservare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, che sia dalla lettera del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 sia dal punto 26 di quest’ultimo emerge che, nonostante le sue specificità, il trasporto su traghetto costituisce un trasporto marittimo. |
23 |
Infatti, da una parte, il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato in argomento fa espressamente riferimento a tale modalità di trasporto come a una modalità di trasporto marittimo. D’altra parte, dal punto 26 del medesimo allegato discende che il legislatore comunitario, nel disciplinare le misure particolari che devono essere adottate per i mezzi di trasporto degli animali, ha incluso questo tipo di nave tra i mezzi di trasporto marittimo. |
24 |
Dal momento che il trasporto su traghetto costituisce un trasporto marittimo, ne consegue che a quest’ultimo è applicabile il punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell’allegato della direttiva 91/628. |
25 |
Per quanto riguarda, poi, la questione se il periodo di trasporto su strada precedente a un trasporto su traghetto e quello a quest’ultimo successivo debbano essere tra loro collegati, occorre in primis rilevare che il punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628 non prevede espressamente che la situazione è in questi termini. |
26 |
Tuttavia, dalla lettera del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, nonché dalla finalità di tale direttiva, emerge che l’esistenza di un collegamento tra tali periodi di trasporto su strada deve essere valutata tenendo conto del superamento o del mancato superamento della durata massima di 28 ore del trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato. |
27 |
A tale riguardo occorre rammentare che ai sensi del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 deve essere previsto un periodo di riposo di 12 ore per gli animali dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale previsto al punto 48, nn. 2-4. |
28 |
Sembra che il legislatore comunitario, rinviando a tale schema generale, volesse che la norma con cui è stata stabilita una durata massima di trasporto pari a 28 ore prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, fosse presa in considerazione anche nell’ipotesi di trasporto su traghetto, ad eccezione tuttavia del periodo di riposo di almeno un’ora. |
29 |
Infatti, come ha precisato l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, l’osservanza di tale periodo di riposo durante un trasporto marittimo non può essere giustificata. |
30 |
Da un lato, non è assolutamente possibile rispettare, in pratica, un tale periodo di riposo in mare aperto dal momento che questo presupporrebbe che la nave attracchi dopo 14 ore di navigazione in mare per almeno un’ora prima di riprendere il mare per un nuovo periodo di 14 ore. |
31 |
Si deve rilevare, d’altro lato, che, contrariamente al trasporto su strada, che richiede la sosta del camion per alimentare, abbeverare e accudire gli animali, le specificità del trasporto marittimo consentono di effettuare tali operazioni nel corso del trasporto conformemente al punto 26 dell’allegato della direttiva 91/628. |
32 |
Dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato in parola discende pertanto che, in caso di superamento della durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto, gli animali devono obbligatoriamente beneficiare di 12 ore di riposo prima di poter essere nuovamente trasportati per un nuovo periodo massimo di 28 ore di trasporto, intervallato da un periodo di riposo minimo di un’ora, conformemente al punto 48, n. 4, lett. d), dell’allegato in questione. |
33 |
In siffatte circostanze, i vari periodi di trasporto su strada non devono essere sommati in quanto il periodo di riposo di 12 ore comporta necessariamente una neutralizzazione dei periodi di trasporto precedenti a tale riposo. Le 12 ore previste da tale disposizione svolgono un’identica funzione di neutralizzazione dei periodi di trasporto precedenti a tale riposo rispetto al periodo di 24 ore di cui al punto 48, n. 5, dell’allegato della direttiva 91/628 applicabile al trasporto su strada. |
34 |
Per contro, se la durata del trasporto su traghetto consente che il viaggio rientri nello schema generale previsto al punto 48, nn. 2-4, dell’allegato della direttiva 91/628, in particolare se non supera la durata massima di 28 ore di trasporto e, di conseguenza, il periodo di riposo di 12 ore non è necessario, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo l’arrivo della nave nel porto di destinazione. |
35 |
Tuttavia, in una siffatta ipotesi, al fine di determinare la durata di questo nuovo trasporto su strada, occorre prendere in considerazione la durata del trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che non sia intervenuto un riposo di 24 ore prima che gli animali fossero imbarcati su tale nave. Infatti, se ciò avviene, è ingiustificato il collegamento tra i periodi di trasporto su strada in quanto il riposo di 24 ore comporta la neutralizzazione del periodo di trasporto su strada precedente a quello del trasporto su traghetto. |
36 |
Pertanto, se la durata del trasporto su traghetto è inferiore a 28 ore e quella del trasporto su strada che ha preceduto non è stata neutralizzata mediante un riposo di 24 ore conformemente al punto 48, n. 5, dell’allegato della direttiva 91/628, occorre sommare le durate dei trasporti su strada precedenti e successivi al trasporto su traghetto. |
37 |
Se invece la durata del trasporto su traghetto è inferiore a 28 ore e quella del trasporto su strada che lo ha preceduto è stata neutralizzata mediante un riposo di 24 ore, un nuovo periodo di trasporto su strada di una durata massima di 28 ore, intervallato da un periodo di riposo minimo di un’ora, può decorrere immediatamente dopo lo sbarco senza tener conto della durata del trasporto su strada precedente al trasporto su traghetto. |
38 |
Qualsiasi altra interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 equivarrebbe ad ammettere che, dopo un trasporto su traghetto inferiore a 28 ore, potrebbe iniziare un nuovo periodo massimo di 28 ore di trasporto su strada, intervallato da un periodo di riposo minimo di un’ora, senza tener conto della durata di un trasporto su strada precedente al trasporto su traghetto. Ciò renderebbe possibile il cumulo di vari trasporti effettuati mediante diversi mezzi di trasporto senza che si configuri un periodo di riposo di 12 o di 24 ore. |
39 |
Orbene, una siffatta interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b), si opporrebbe direttamente al principale obiettivo perseguito dalla direttiva 91/628, ossia la protezione degli animali durante il trasporto (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, Racc. pag. I-69, punto 29), e della finalità di tale direttiva, quale emerge in particolare dal suo ottavo ‘considerando’, ai sensi del quale, per ragioni di benessere degli animali, il trasporto su lunghe distanze di animali, compresi gli animali destinati al macello, dovrebbe essere il più possibile ridotto. |
40 |
Per quanto riguarda, infine, la questione se, in seguito a un trasporto su traghetto la cui durata risulta superare le 14 ore, gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore in applicazione del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 o se si possa effettuare il trasporto su strada immediatamente dopo lo sbarco, per un periodo massimo di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di 1 ora, è sufficiente rilevare che, come emerge dal punto 34 della presente sentenza, se la durata del trasporto su traghetto non supera il limite massimo di 28 ore di trasporto e, pertanto, il periodo di riposo di 12 ore non è necessario, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo l’arrivo della nave nel porto di destinazione e la sua durata deve essere calcolata in base al metodo indicato al punto 36 della presente sentenza. |
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Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la prima e la seconda questione nel senso che:
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Sulle spese
42 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.