Causa C-263/06

Carboni e derivati Srl

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze

e

Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Dazio antidumping — Ghisa ematite originaria della Russia — Decisione n. 67/94/CECA — Determinazione del valore in dogana per l’applicazione di un dazio antidumping variabile — Valore di transazione — Vendite successive effettuate a prezzi diversi — Possibilità per l’autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate l’11 settembre 2007   I - 1080

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008   I - 1099

Massime della sentenza

  1. CECA – Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Dazio antidumping

    (Decisione della Commissione n. 2424/88, artt. 1 e 2, n. 1)

  2. CECA – Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Metodo di calcolo

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 31, n. 1; decisione della Commissione n. 67/94, art. 1, n. 2)

  1.  Dagli artt. 1 e 2, n. 1, della decisione n. 2424/88, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni, emerge che le norme antidumping sono finalizzate ad assicurare una difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e che un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. Alla luce di queste disposizioni, l’applicazione di una misura antidumping presuppone, dunque, un’introduzione di merci nel mercato comunitario dannosa per l’industria comunitaria. La normativa antidumping non riguarda una vendita di merci in quanto tale, fintantoché tali merci non sono effettivamente esportate nel territorio doganale comunitario o messe in libera pratica nella Comunità. I dazi antidumping, infatti, hanno lo scopo di neutralizzare il margine di dumping che risulta dalla differenza tra il prezzo di esportazione nella Comunità e il normale valore del prodotto, rimuovendo così gli effetti dannosi dell’importazione delle merci di cui trattasi nella Comunità. Così, lo scopo delle norme antidumping non implica, in linea di principio, l’applicazione di un dazio antidumping stabilito sulla base del prezzo pattuito in una vendita precedente delle merci di cui trattasi se il prezzo effettivamente pagato o da pagare da parte del dichiarante è uguale o superiore al prezzo minimo previsto dalla misura antidumping.

    (v. punti 39-41)

  2.  Conformemente all’art. 1, n. 2, della decisione n. 67/94, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina, le autorità doganali non possono determinare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito da tale decisione sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell’importatore. Infatti, con l’aggiunta del termine «dichiarato» alla nozione di valore doganale, tale disposizione mette in evidenza che la base di applicazione del dazio antidumping non è il valore doganale in quanto tale, ma il valore doganale dichiarato dall’importatore. Ne consegue che i prezzi delle vendite anteriori a quella il cui prezzo è stato scelto dall’importatore ai fini della dichiarazione in dogana non possono essere presi in considerazione per applicare un dazio antidumping.

    Per contro, nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato, e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, calcolare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94 facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun motivo di dubitare. Infatti, in primo luogo, in caso di dubbio, le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore doganale in base al metodo del valore di transazione e possono respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano anche dopo una richiesta di ulteriori informazioni o complementi di documentazione e dopo aver fornito all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista. In secondo luogo, vista la particolarità di un dazio antidumping variabile, il riferimento al prezzo stabilito nell’ambito di una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, costituisce un modo di determinazione del valore doganale che è, al tempo stesso, «ragionevole» nel senso dell’art. 31, n. 1, del regolamento n. 2913/92 e compatibile con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché con le norme alle quali tale art. 31, n. 1, si riferisce.

    (v. punti 33, 49, 52, 61, 63-64 e dispositivo)