Causa C-257/06

Roby Profumi Srl

contro

Comune di Parma

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Art. 28 CE — Direttiva 76/768/CEE — Tutela della salute — Prodotti cosmetici — Importazione — Comunicazione alle autorità dello Stato d’importazione di informazioni relative ai prodotti cosmetici»

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 gennaio 2008   I - 191

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Confezione ed etichettatura – Direttiva 76/768

(Art. 30 CE; direttiva del Consiglio 76/768, art. 7)

L’art. 7 della direttiva 76/768, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva 93/35, non osta a una disposizione nazionale che, al fine di garantire un trattamento medico pronto e adeguato nei casi di alterazione della salute, impone all’importatore di prodotti cosmetici di comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sua sede legale e quella dell’officina di produzione nonché l’elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute in detti prodotti.

Infatti, un tale obbligo di comunicazione è proporzionato all’obiettivo di tutela della salute delle persone, contenuto al n. 3 del detto art. 7, dato che garantisce che le autorità nazionali competenti abbiano a loro disposizione informazioni dettagliate sul prodotto in causa.

(v. punti 24-25 e dispositivo)