SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 gennaio 2008 ( *1 )
«Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE modificata dalla direttiva 2002/74/CE — Effetto diretto — Indennità per licenziamento irregolare concordata in occasione di una conciliazione giudiziale — Pagamento assicurato da un organismo di garanzia — Pagamento subordinato all’adozione di una decisione giudiziaria»
Nel procedimento C-246/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna), con ordinanza 7 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 2 giugno 2006, nella causa tra
Josefa Velasco Navarro
e
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo sloveno, dalla sig.ra M. Remic, in qualità di agente; |
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per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Enegren e R. Vidal Puig, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Velasco Navarro e il Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Fondo di garanzia salariale; in prosieguo: il «Fogasa») in merito al rifiuto da parte di quest’ultimo di versare all’interessata, a titolo di responsabilità sussidiaria, un’indennità a causa del licenziamento irregolare di cui è stata oggetto, in quanto il pagamento di tale indennità era stato previsto da un accordo di conciliazione giudiziale concluso tra la sig.ra Velasco Navarro e il suo datore di lavoro. |
Contesto normativo
La normativa comunitaria
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3 |
L’art. 1, n. 1, della direttiva 80/987 dispone che «[l]a presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1». |
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4 |
L’art. 2, n. 2, di detta direttiva precisa che essa non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto in corso di maturazione». |
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5 |
L’art. 3, n. 1, della direttiva 80/987, prevedeva quanto segue nella sua versione iniziale: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata». |
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6 |
In seguito alla modifica della versione originaria della direttiva 80/987, operata dalla direttiva 2002/74, l’art. 3, n. 1, è divenuto l’art. 3, primo comma, ed è ora del seguente tenore: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale». |
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L’art. 2, n. 1, primo e secondo comma, della direttiva 2002/74 enuncia quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni». |
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Ai sensi del suo art. 3, la direttiva 2002/74 è entrata in vigore l’8 ottobre 2002. |
La normativa spagnola
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L’art 33, nn. 1 e 2, del regio decreto legislativo 24 marzo 1995, n. 1, recante approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione risultante dalla legge 19 dicembre 1997, n. 60 (BOE n. 304 del 20 dicembre 1997, pag. 37453; in prosieguo: lo «Statuto spagnolo dei lavoratori»), così dispone: «1. Il Fondo di garanzia salariale (…) versa ai lavoratori l’importo delle retribuzioni loro dovute in caso di insolvenza, di sospensione dei pagamenti, di fallimento o di amministrazione controllata degli imprenditori. Ai fini del precedente comma, si intende per retribuzione l’importo riconosciuto come tale nell’atto di conciliazione o nella decisione giudiziaria per tutti gli aspetti previsti nell’art. 26, n. 1, nonché l’indennità complementare versata a titolo dei “salarios de tramitación” (retribuzioni durante il procedimento), decretata, se del caso, dall’autorità giudiziaria competente (…). 2. Il Fondo di garanzia salariale, nei casi di cui al comma precedente, versa le indennità decise con sentenza o con decisione amministrativa a favore dei lavoratori a causa del licenziamento o dello scioglimento del contratto, conformemente agli artt. 50, 51 e 52, lett. c), della presente legge, entro il limite massimo di un’annualità, senza che la retribuzione giornaliera alla base del calcolo possa eccedere il doppio della retribuzione minima interprofessionale. (…)». |
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Nel novero delle indennità da versare da parte del Fogasa, in virtù dell’art. 33, n. 2, dello Statuto spagnolo dei lavoratori, figurano le indennità per licenziamento irregolare, previste dall’art. 56, n. 1, dello stesso Statuto, alle seguenti condizioni: «1. Qualora il licenziamento venga dichiarato irregolare, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla notifica della sentenza, potrà optare tra la reintegrazione del lavoratore, combinata al pagamento dei “salarios de tramitación” come previsti dalla lett. b) del presente numero, e il pagamento delle seguenti somme, che dovranno essere stabilite nella sentenza:
Il datore di lavoro dovrà mantenere l’iscrizione del lavoratore alla previdenza sociale durante il periodo corrispondente alle retribuzioni di cui alla suddetta lett. b)». |
Causa principale e questioni pregiudiziali
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La sig.ra Velasco Navarro, ricorrente nella causa principale, ha fatto parte del personale della società Camisas Leica SL (in prosieguo: la «Camisas Leica») nel periodo compreso tra il 28 maggio 1998 e il 27 dicembre 2001, data in cui detta società l’ha licenziata. |
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Il 13 maggio 2002, la sig.ra Velasco Navarro e la Camisas Leica hanno concluso un accordo di conciliazione giudiziale, in forza del quale tale società, da un lato, ha riconosciuto l’irregolarità del licenziamento della sig.ra Velasco Navarro e, dall’altro, si è impegnata a versare a quest’ultima l’indennità di licenziamento nonché i «salarios de tramitación» di cui all’art. 56 dello Statuto spagnolo dei lavoratori. |
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Sulla base di una sentenza di insolvenza temporanea riguardante la Camisas Leica, emessa il 5 marzo 2003 dallo stesso giudice su istanza di predetta società, la sig.ra Velasco Navarro ha chiesto il pagamento, da parte del Fogasa, della prestazione corrispondente a detta indennità nonché ai «salarios de tramitación» che il suo ex datore di lavoro non le aveva pagato. |
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Il Fogasa ha accettato di corrispondere alla ricorrente nella causa principale la somma di EUR 3338,88 a titolo di «salarios de tramitación», ma ha ritenuto che alla sig.ra Velasco Navarro non spettasse l’importo di EUR 2696,89 da essa richiesto a titolo di indennità di licenziamento, in quanto quest’ultima non era stata riconosciuta da una sentenza o da un’altra decisione giudiziale. |
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La sig.ra Velasco Navarro ha contestato dinanzi allo Juzgado de lo Social Único de Algeciras il rifiuto opposto dal Fogasa di versarle la suddetta indennità di licenziamento. |
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Secondo le spiegazioni fornite dal giudice nazionale nella motivazione della decisione di rinvio, il diritto spagnolo prevede all’art. 33, n. 2, dello Statuto spagnolo dei lavoratori, il versamento delle indennità dovute a titolo di scioglimento del rapporto di lavoro, ma unicamente qualora queste ultime siano riconosciute con una sentenza o una decisione amministrativa a favore dei lavoratori a causa del licenziamento o dello scioglimento del contratto. |
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Il giudice del rinvio considera detta disposizione nazionale contraria al principio comunitario di uguaglianza quale sancito dalla giurisprudenza della Corte e, in particolare, al punto 30 dell’ordinanza 13 dicembre 2005, causa C-177/05, Guerrero Pecino (Racc. pag. I-10887). Secondo tale giurisprudenza, le indennità della stessa natura, fissate in occasione di un procedimento di conciliazione giudiziale, devono essere anch’esse considerate come indennità ai sensi dell’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987. |
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Detto giudice rileva che la direttiva 2002/74 era già in vigore alla data in cui esso ha accertato l’insolvenza della Camisas Leica, ovvero il 5 marzo 2003. Lo stesso ritiene che, seppure il termine di recepimento di tale direttiva fosse scaduto l’8 ottobre 2005, il legislatore spagnolo sia rimasto inattivo per quanto riguarda l’attuazione di quest’ultima, nella convinzione che la legislazione interna spagnola, in vigore dal 21 dicembre 1997, fosse perfettamente conforme a detta direttiva. |
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Il giudice nazionale ne deduce che non è dunque possibile affermare che, in data 8 ottobre 2005, il Regno di Spagna avesse già recepito la direttiva 2002/74, precisamente in quanto la normativa nazionale era incompleta. |
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Il giudice del rinvio fa altresì valere che, all’udienza dinanzi ad esso, il Fogasa ha eccepito che la sig.ra Velasco Navarro non può avvalersi della direttiva 2002/74 né dell’interpretazione di quest’ultima risultante dalla citata ordinanza Guerrero Pecino, poiché la sentenza di insolvenza temporanea della Camisas Leica, benché posteriore alla data di entrata in vigore di tale direttiva, ovvero l’8 ottobre 2002, è, in ogni caso, anteriore alla data in cui gli Stati membri dovevano aver adottato i relativi provvedimenti di attuazione, ovvero l’8 ottobre 2005. |
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È in siffatte circostanze che lo Juzgado de lo Social Único de Algeciras ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
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Con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede se l’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987, non ancora recepita nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, abbia effetto diretto e, in caso affermativo, a partire da quale data tale disposizione possa essere invocata direttamente nei confronti di un organismo quale il Fogasa. Poiché queste due questioni mirano sostanzialmente ad accertare se detta disposizione possa produrre direttamente effetti tra la data della sua entrata in vigore e quella della scadenza del termine di recepimento, occorre trattarle congiuntamente. |
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Il giudice del rinvio solleva queste due questioni sul fondamento della citata ordinanza Guerrero Pecino. Benché in quest’ultima la Corte abbia interpretato la direttiva 80/987 su istanza dello stesso giudice del rinvio che ha adito la Corte nella causa principale e a proposito dello stesso caso di insolvenza, essa l’ha tuttavia fatto, come precisato al punto 23 di tale ordinanza, nella sola ipotesi in cui la direttiva 2002/74 fosse già stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale alla data pertinente, il che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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Nella causa principale, dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che, secondo il suddetto giudice, la direttiva 2002/74 non era ancora stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale alla data di scadenza del termine di recepimento della detta direttiva, ovvero l’8 ottobre 2005 (v., in tal senso, sentenza 29 novembre 2007, causa C-6/07, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta). |
Sull’effetto diretto dell’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987
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Tralasciando l’esame delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché la disposizione di una direttiva non ancora recepita, oppure recepita in modo incorretto, possa essere invocata dinanzi al giudice nazionale (v. sentenze 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325, punto 25, nonché 8 giugno 2006, causa C-430/04, Feuerbestattungsverein Halle, Racc. pag. I-4999, punti 28 e 29), per giurisprudenza costante una direttiva può produrre direttamente effetti solo dopo la scadenza del termine fissato per il suo recepimento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri (sentenze 3 marzo 1994, causa C-316/93, Vaneetveld, Racc. pag. I-763, punto 16, nonché 14 settembre 2000, causa C-348/98, Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, Racc. pag. I-6711, punto 33). |
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Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/74, la data di scadenza del termine di recepimento corrisponde all’8 ottobre 2005. Ai fini della causa principale, occorre verificare se l’eventuale effetto diretto della direttiva in parola, dopo tale data, possa essere invocato in relazione a fatti sopravvenuti prima di essa. Infatti, l’insolvenza della Camisas Leica risale al 5 marzo 2003, ossia prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, e l’attrice nella causa principale ha ribadito, nei confronti del Fogasa, oltre tale data, la sua domanda relativa al credito che vanta in ordine all’indennità di licenziamento risultante da tale insolvenza. |
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A tal riguardo, è lecito dedurre dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 10 novembre 1992, causa C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, punto 20, e Vaneetveld, cit., punto 18) che, qualora uno Stato membro non abbia recepito la direttiva 2002/74 nel termine impartito, l’eventuale effetto diretto di quest’ultima possa essere invocato, a partire dall’8 ottobre 2005, solo in ordine ad uno stato di insolvenza verificatosi dopo tale data, caso non ricorrente nella causa principale. |
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A tal proposito, va osservato che benché gli Stati membri avessero certamente l’obbligo di conformare le loro disposizioni nazionali alla direttiva 2002/74 entro l’8 ottobre 2005, in forza dell’art. 2, n. 1, secondo comma, di detta direttiva essi sono tenuti ad applicare dette disposizioni solo ai casi di insolvenza intervenuti dopo la data di entrata in vigore delle medesime. |
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Pertanto, possono rientrare nelle previsioni della direttiva 2002/74 solo le insolvenze intervenute o posteriormente alla sua attuazione, ivi comprese quelle anteriori alla scadenza del termine di recepimento, o dopo la scadenza di quest’ultimo termine, in caso di mancato recepimento. |
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30 |
Di conseguenza, occorre risolvere le questioni poste nel senso che, in caso di mancato recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/74 entro l’8 ottobre 2005, l’eventuale effetto diretto dell’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987, non può essere invocato, in ogni caso, in relazione ad uno stato di insolvenza verificatosi prima di tale data. |
Sulla violazione del principio di uguaglianza
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Benché le due questioni sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio riguardino, in base alla loro formulazione, unicamente l’effetto diretto dell’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987, è importante ricordare, a proposito del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della direttiva 2002/74 e quella di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima, che quando una normativa nazionale rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I-11915, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché 10 aprile 2003, causa C-276/01, Steffensen, Racc. pag. I-3735, punto 70). |
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Pertanto, benché nell’ambito della direttiva 80/987 gli Stati membri siano liberi di non prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, una garanzia di pagamento per indennità dovute in caso di licenziamento, giacché l’art. 3, primo comma, di tale direttiva non comporta alcun obbligo in tal senso, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva 2002/74, ossia l’8 ottobre 2002, una normativa nazionale che preveda una siffatta garanzia è tuttavia entrata nella sfera di applicazione del diritto comunitario per quanto riguarda le sue applicazioni a fatti posteriori a detta entrata in vigore (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2006, causa C-81/05, Cordero Alonso, Racc. pag. I-7569, punti 31 e 32). Da tale data, siffatta normativa è pertanto soggetta all’osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, nel cui novero figura in particolare il principio generale di uguaglianza e il divieto di discriminazione (v. sentenza Rodríguez Caballero, cit., punti 31 e 32). |
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33 |
È bene rammentare che l’art. 33, n. 2, dello Statuto spagnolo dei lavoratori, prevede, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tale garanzia di pagamento di talune indennità dovute per licenziamento o scioglimento del contratto di lavoro previste da questo stesso Statuto. |
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34 |
Di conseguenza, occorre dichiarare che, dalla data di entrata in vigore della direttiva 2002/74, tale disposizione nazionale è soggetta all’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 e ricade pertanto nel campo di applicazione del diritto comunitario. Pertanto, a partire da tale data, essa soggiace all’osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali riconosciuti nell’ordinamento giuridico comunitario (v., in tal senso, sentenza 7 settembre 2006, causa C-81/05, Cordero Alonso, Racc. pag. I-7569, punto 37). |
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35 |
Ne consegue che spetta al giudice nazionale interpretare la normativa nazionale, di cui trattasi nella causa principale, osservando i detti principi generali e diritti fondamentali quali interpretati dalla Corte e, in particolare, il principio di uguaglianza (v., in tal senso, ordinanza Guerrero Pecino, cit., punto 30, e sentenza Cordero Alonso, cit., punto 38). |
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36 |
Per quanto riguarda quest’ultimo principio, secondo il quale situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso a meno che una differenziazione non sia obiettivamente giustificata, la Corte ha dichiarato, relativamente alla normativa in esame nella causa principale, che i lavoratori licenziati irregolarmente si trovano in una situazione analoga qualora abbiano diritto ad un’indennità in caso di mancata reintegrazione (v. sentenze Rodríguez Caballero, cit., punto 33, e 16 dicembre 2004, causa C-520/03, Olaso Valero, Racc. pag. I-12065, punti 34 e 35). |
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Nel constatare, nel seguito del suo ragionamento, che non era stato proposto alcun argomento convincente per giustificare la disparità di trattamento tra i crediti corrispondenti ad indennità per licenziamento irregolare riconosciute con sentenza o con decisione amministrativa, da un lato, e quelli relativi ad indennità per licenziamento irregolare riconosciute in seguito ad un procedimento di conciliazione giudiziale, dall’altro, la Corte è giunta alla conclusione che una normativa come quella in questione nella causa principale è contraria al principio di uguaglianza qualora escluda che l’organismo di garanzia si faccia carico di questi ultimi crediti (v., in tal senso, sentenza Olaso Valero, cit., punti 36 e 37). |
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38 |
Si deve aggiungere che in presenza di una discriminazione del genere, fino al corretto recepimento della direttiva da parte del legislatore nazionale, l’osservanza del principio di uguaglianza può essere garantita solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata (citate sentenze Rodríguez Caballero, punto 42, e Cordero Alonso, punto 45). |
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39 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che, quando la normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, per quanto riguarda uno stato di insolvenza verificatosi tra la data di entrata in vigore della direttiva 2002/74 e la data di scadenza del suo termine di recepimento, il giudice nazionale è tenuto a garantire un’applicazione di tale normativa nazionale conforme al divieto di discriminazione, quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario. |
Sulle spese
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40 |
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.