Causa C-244/06

Dynamic Medien Vertriebs GmbH

contro

Avides Media AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Koblenz)

«Libera circolazione delle merci — Art. 28 CE — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2000/31/CE — Normativa nazionale che vieta la vendita per corrispondenza di supporti video che non sono stati sottoposti da parte dell’autorità competente al controllo e alla classificazione ai fini della tutela dei minori e che sono sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione — Supporti video importati da un altro Stato membro sottoposti al controllo e alla classificazione da parte della competente autorità di tale Stato e recanti l’indicazione di un limite di età — Giustificazione — Tutela dei minori — Principio di proporzionalità»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 13 settembre 2007   I - 507

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 febbraio 2008   I - 533

Massime della sentenza

Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente

(Art. 28 CE)

Una normativa nazionale che vieta la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell’autorità nazionale competente o di un’organizzazione nazionale di autoregolamentazione volontaria, nonché sprovvisti dell’indicazione, proveniente da tale autorità o da detta organizzazione, dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, non costituisce una modalità di vendita che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali tra Stati membri bensì una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell’art. 28 CE, in linea di principio incompatibile con gli obblighi da esso derivanti.

Tuttavia, una normativa del genere è compatibile con tale disposizione qualora non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela dei minori perseguito dallo Stato membro interessato, come nel caso in cui non sia contraria a qualsivoglia forma di commercializzazione di supporti video non sottoposti a controllo e sia lecito importare e vendere ad adulti tali supporti video vigilando affinché i minori non vi abbiano accesso. Diversa sarebbe la situazione soltanto qualora risultasse che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno di supporti video prevista da tale normativa non è facilmente accessibile, ovvero non può concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non può formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.

(v. punti 29, 32, 35, 42, 47-48 e dispositivo)