Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali
[Direttiva del Consiglio 69/335, art. 12, n. 1, lett. a) e c)]
La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretata nel senso che il suo art. 12, n. 1, lett. c), non si applica al prelievo di un’imposta, come l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, qualora valori mobiliari vengano ceduti a titolo di conferimenti ad una società di capitali che in contropartita di tale cessione rimette azioni proprie di nuova emissione. La riscossione di una tale imposta è autorizzata ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva.
Mentre le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 riguardano categorie specifiche di beni, e cioè, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett. c) dello stesso art. 12, n. 1, si applica ad un complesso di beni, cioè i «beni di qualsiasi natura» e, inoltre, assoggetta la riscossione delle imposte di trasferimento alla condizione che il trasferimento di tali beni sia «remunerato altrimenti che con quote sociali». Pertanto, secondo il principio dell’effetto utile, la nozione di «beni di qualsiasi natura» che compare all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 può estendersi solo ai beni di natura diversa da quelli che sono menzionati in tale art. 12, n. 1, lett. a) e b), cioè, rispettivamente, i «valori mobiliari» e i «beni immobili o aziende commerciali». Infatti, l’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 nel senso che esso si riferisce ai «beni di qualsiasi natura», compresi quelli di cui alle lett. a) e b) dello stesso art. 12, n. 1, avrebbe la conseguenza di assorbire totalmente le ipotesi contenute in tali lettere, per cui l’esistenza di queste non avrebbe alcun senso né alcuna utilità.
(v. punti 37-39, 43 e dispositivo)