Causa C-199/06

Centre d’exportation du livre français (CELF)

e

Ministre de la Culture et de la Communication

contro

Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Giudici nazionali — Recupero di aiuti eseguiti illegittimamente — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 24 maggio 2007   I - 472

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008   I - 486

Massime della sentenza

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Concessione di un aiuto in violazione del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE – Decisione successiva della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obblighi del giudice nazionale cui sia stato chiesto di disporre la restituzione

    (Art. 88, n. 3, CE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Concessione di un aiuto in violazione del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE – Decisione successiva della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Annullamento di tale decisione da parte del giudice comunitario – Retroattività – Legittimo affidamento dei beneficiari – Insussistenza salvo circostanze eccezionali

    (Artt. 88, n. 3, CE, 231, primo comma, CE, e 249 CE)

  1.  In una situazione in cui una domanda fondata sull’art. 88, n. 3, ultima frase, CE viene esaminata dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della Commissione, il giudice nazionale, malgrado l’accertamento della compatibilità con il mercato comune dell’aiuto in causa, deve statuire sulla validità degli atti esecutivi nonché sul recupero degli aiuti finanziari concessi. In un caso del genere, il diritto comunitario gli impone di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegalità. Tuttavia, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non gli impone un obbligo di recupero integrale dell’aiuto illegittimo.

    Infatti, l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che vengano attuati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità. Risulta pertanto che, qualora la Commissione adotti una decisione positiva, tale obiettivo non sarà stato contraddetto dal versamento prematuro dell’aiuto. In tale ipotesi, dal punto di vista degli operatori diversi dal beneficiario di un siffatto aiuto, l’illegittimità di quest’ultimo avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporli al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di far loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di un aiuto compatibile. Dal punto di vista del beneficiario dell’aiuto, il vantaggio indebito sarà consistito, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d’illegalità. In forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è dunque tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità.

    Nell’ambito del suo diritto nazionale, il giudice nazionale può, all’occorrenza, ordinare inoltre il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.

    (v. punti 45-53, 55, dispositivo 1)

  2.  Quando il giudice comunitario annulla una decisione della Commissione che dichiari la compatibilità con il mercato comune di aiuti che, violando il divieto sancito dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, erano stati attuati senza attendere la decisione finale della Commissione, la presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e la regola della retroattività dell’annullamento si applicano in ordine successivo. Pertanto, gli aiuti attuati posteriormente alla decisione positiva della Commissione si presumono legali fino alla decisione di annullamento del giudice comunitario e, successivamente, alla data di quest’ultima decisione, ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, si considera che non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata, cosicché la loro attuazione deve essere considerata illegittima. In tal caso risulta, pertanto, che la regola derivante dall’art. 231, primo comma, CE pone fine retroattivamente all’applicazione della presunzione di legittimità.

  3.  Se è vero che non si può escludere che il beneficiario invochi circostanze eccezionali, che possono aver legittimamente suscitato il suo affidamento nella regolarità degli aiuti, e si opponga conseguentemente alla loro ripetizione, per contro la mera esistenza della decisione positiva successivamente annullata non può essere considerata idonea a creare siffatto affidamento. Qualora, infatti, sia stato proposto un ricorso per l’annullamento di una decisione positiva, il beneficiario non può nutrire alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto, unico elemento che può far sorgere in lui un legittimo affidamento, finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva.

    Pertanto, qualora una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità con il mercato comune di un aiuto versato in violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, venga annullata dal giudice comunitario, l’obbligo derivante da tale disposizione di rimediare agli effetti dell’illegalità si estende parimenti, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, al periodo intercorso tra l’adozione della decisione positiva della Commissione e l’annullamento della medesima decisione da parte del giudice comunitario.

    (v. punti 62-69, dispositivo 2)