SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 febbraio 2008 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Giudici nazionali — Recupero di aiuti eseguiti illegittimamente — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune»

Nel procedimento C-199/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 29 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2006, nella causa

Centre d’exportation du livre français (CELF),

Ministre de la Culture et de la Communication

contro

Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis, U. Lõhmus e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

per il Centre d’exportation du livre français (CELF), dai sigg. J. Molinié, O. Schmitt, P. Guibert e A. Tabouis, avocats;

per la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE), dai sigg. N. Coutrelis e V. Giacobbo, avocats;

per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra S. Ramet, in qualità di agenti;

per il governo danese, dal sig. C. Thorning, in qualità di agente, assistito dai sigg. P. Biering e K. Lundgaard Hansen, advokater;

per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr e dal sig. M. Lumma, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas, in qualità di agente;

per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Di Bucci e J.-P. Keppenne, in qualità di agenti;

per l’Autorità di vigilanza AELS, dai sigg. M. Sánchez Rydelski e B. Alterskjær, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 88, n. 3, CE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, il Centre d’exportation du livre français (CELF) (in prosieguo: il «CELF») e il Ministre de la Culture et de la Communication (Ministro per la Cultura e la Comunicazione) e, dall’altra, la Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE) (in prosieguo: la «SIDE»), in merito ad aiuti versati al CELF da parte dello Stato francese.

Causa principale e questioni pregiudiziali

Fatti all’origine della controversia principale e procedimenti comunitari

3

Il CELF, società cooperativa per azioni, esercita un’attività di agente all’esportazione.

4

In forza del suo statuto, esso ha il compito di gestire direttamente gli ordinativi diretti all’estero e nei territori e dipartimenti d’oltremare francesi di libri, di opuscoli e di qualsiasi altro supporto di comunicazione e, più in generale, di eseguire qualsiasi operazione diretta, nello specifico, a promuovere la cultura francese nel mondo avvalendosi dei mezzi sopraindicati.

5

Esso raggruppa i modesti ordinativi di libri, consentendo in tal modo ai clienti stranieri di rivolgersi ad un unico interlocutore piuttosto che a un gran numero di fornitori usufruendo, al contempo, della più vasta offerta possibile. Esso soddisfa tutte le richieste degli operatori, indipendentemente dall’importo degli ordinativi, anche se questi ultimi non sono remunerativi.

6

Gli obblighi del CELF sono stati ribaditi nelle convenzioni concluse con il Ministero per la Cultura e la Comunicazione francese.

7

Dal 1980 al 2002 il CELF ha beneficiato di sovvenzioni di esercizio concesse dallo Stato francese per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi effettuati dalle librerie con sede all’estero.

8

Nel corso dell’anno 1992 la SIDE, concorrente del CELF, ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee se gli aiuti a questo concessi fossero stati o meno notificati conformemente all’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).

9

La Commissione ha chiesto e ottenuto dal governo francese informazioni sulle misure di cui beneficiava il CELF.

10

Essa ha confermato alla SIDE l’esistenza d’aiuti e l’ha informata del fatto che le misure di cui trattasi non erano state notificate.

11

Con decisione 18 maggio 1993, NN 127/92, di cui è stato pubblicato un avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 25 giugno 1993, dal titolo «Aiuti agli esportatori di libri francesi» (GU C 174, pag. 6), la Commissione ha ritenuto che, in considerazione della particolare situazione concorrenziale del settore librario e della finalità culturale degli aiuti in questione, la deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CE [divenuto art. 87, n. 3, lett. d), CE] fosse loro applicabile.

12

La SIDE ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

13

Con sentenza 18 settembre 1995, causa T-49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II-2501), il Tribunale ha annullato tale decisione nella parte riguardante la sovvenzione concessa esclusivamente al CELF per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi di libri in lingua francese effettuati da librerie con sede all’estero.

14

Esso ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto procedere ad un esame approfondito delle condizioni di concorrenza nel settore interessato prima di pronunciarsi sulla compatibilità dei provvedimenti con il mercato comune. La Commissione sarebbe dunque stata tenuta ad avviare il procedimento contraddittorio previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).

15

Il 30 luglio 1996 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale sugli aiuti in questione.

16

Al termine della sua istruttoria, essa ha adottato la decisione 10 giugno 1998, 1999/133/CE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 44, pag. 37), nella quale, da una parte, constatava l’illegalità degli aiuti per il fatto che non le erano stati notificati, e, dall’altra, dichiarava detti aiuti compatibili con il mercato comune in quanto soddisfacevano le condizioni per beneficiare della deroga di cui all’art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato.

17

Contro tale decisione sono stati presentati due ricorsi di annullamento.

18

Il primo, proposto dinanzi alla Corte dalla Repubblica francese in quanto la Commissione aveva escluso l’applicazione dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE), è stato respinto con sentenza 22 giugno 2000, causa C-332/98, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4833).

19

Il secondo, presentato dinanzi al Tribunale dalla SIDE, è stato accolto con sentenza 28 febbraio 2002, causa T-155/98, SIDE/Commissione (Racc. pag. II-1179), che, riscontrando un errore palese di valutazione riguardo alla definizione del mercato rilevante, ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui dichiarava gli aiuti compatibili con il mercato comune.

20

In seguito a tale annullamento, con decisione 20 aprile 2004, 2005/262/CE, relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 85, pag. 27), la Commissione ha nuovamente dichiarato gli aiuti compatibili con il mercato comune.

21

La SIDE ha presentato un ricorso di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale. Il procedimento è attualmente pendente dinanzi a tale giudice (causa T-348/04).

Procedimenti nazionali e questioni pregiudiziali

22

Parallelamente ai procedimenti comunitari, sono stati esperiti procedimenti dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali.

23

A seguito della citata sentenza 18 settembre 1995, SIDE/Commissione, la SIDE ha chiesto al Ministro per la Cultura e la Comunicazione di porre fine al versamento dell’aiuto concesso al CELF e che venisse restituito l’importo degli aiuti già versati.

24

Tale domanda è stata respinta con decisione 9 ottobre 1996.

25

La SIDE ha adito il tribunal administratif de Paris (Tribunale amministrativo di Parigi) per l’annullamento di detta decisione.

26

Con sentenza 26 aprile 2001 il suddetto giudice ha annullato la decisione impugnata.

27

Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione nonché il CELF hanno interposto appello contro tale sentenza dinanzi alla cour administrative d’appel de Paris (Corte di appello amministrativa di Parigi).

28

Con sentenza 5 ottobre 2004 la cour administrative d’appel de Paris ha confermato la sentenza impugnata e ha ordinato allo Stato francese di procedere al recupero delle somme versate al CELF a titolo di gestione dei piccoli ordinativi di libri effettuati dalle librerie con sede all’estero entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica della sentenza, con l’applicazione di una penale di EUR 1000 per ogni giorno di ritardo.

29

Il CELF e il Ministro per la Cultura e la Comunicazione hanno presentato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) ricorsi volti all’annullamento di tale sentenza nonché della sentenza del tribunal administratif de Paris.

30

Nell’ambito di tali ricorsi, i ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che la cour administrative d’appel aveva commesso un errore di diritto e un errore di qualificazione giuridica non avendo dichiarato che, nel caso di specie, la circostanza che la Commissione avesse riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato comune ostava all’obbligo di recupero di questi ultimi, risultante, in linea di principio, dall’illegittimità connessa all’attuazione di misure di aiuti da parte dello Stato membro in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

31

Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da un’interpretazione del diritto comunitario, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Innanzi tutto, se l’art. 88 [CE] permetta ad uno Stato che ha concesso un aiuto illegittimo a un’impresa, la cui illegittimità è stata dichiarata dai giudici di tale Stato per il fatto che tale aiuto non è stato oggetto di una previa notifica alla Commissione (…) alle condizioni previste dal medesimo art. 88, n. 3, CE, di non recuperare tale aiuto presso l’operatore economico che ne ha beneficiato per il fatto che la Commissione, adita da un terzo, ha dichiarato l’aiuto compatibile con le regole del mercato comune, così esercitando effettivamente il controllo esclusivo che le compete relativamente a tale compatibilità.

2)

In secondo luogo, qualora tale obbligo di restituzione venisse confermato, se, nel calcolare l’importo delle somme da restituire, occorra tenere conto dei periodi durante i quali l’aiuto in questione è stato dichiarato dalla Commissione (…) compatibile con le regole del mercato comune prima della pronuncia di annullamento di tali decisioni da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità europee».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

32

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale attestante la compatibilità di detto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE.

33

A tale riguardo, giova ricordare che l’art. 88, n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti ad istituire o modificare aiuti.

34

Conformemente all’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE.

35

Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione.

36

Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dal n. 2 dello stesso articolo (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I-307, punto 17).

37

L’art. 88, n. 3, CE istituisce così un controllo preventivo sui regimi di aiuto di nuova istituzione (sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471, punto 2).

38

Mentre la Commissione è chiamata ad esaminare la compatibilità dell’aiuto progettato con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d’aiuto, i giudici nazionali non fanno altro che salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE (sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, detta «FNCE», Racc. pag. I-5505, punto 14). È importante, infatti, tutelare le parti interessate dalla distorsione della concorrenza provocata dalla concessione dell’aiuto illegittimo (v., in tal senso, sentenza 5 ottobre 2006, causa C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich e a., Racc. pag. I-9957, punto 46).

39

I giudici nazionali devono, in linea di principio, accogliere una domanda di rimborso degli aiuti versati in violazione dell’art. 88, n. 3, CE (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 70).

40

Infatti, la decisione finale della Commissione non può avere l’effetto di sanare a posteriori gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e svuoterebbe quest’ultimo della sua efficacia pratica (sentenza FNCE, cit., punto 16).

41

I giudici nazionali devono dunque assicurare che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti di attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma (citate sentenze FNCE, punto 12, e SFEI e a., punto 40, nonché sentenze 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/01, van Calster e a., Racc. pag. I-12249, punto 64, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., cit., punto 47).

42

Tuttavia, possono esservi casi eccezionali nei quali non sarebbe opportuno disporre il recupero dell’aiuto (sentenza SFEI e a., cit., punto 70).

43

A tale riguardo, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva adottato una decisione finale negativa, che non può escludersi che il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso possa invocare circostanze eccezionali sulle quali abbia potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, alla sua ripetizione. In tale ipotesi spetta al giudice nazionale eventualmente adito valutare, se necessario dopo aver proposto alla Corte delle questioni pregiudiziali di interpretazione, le circostanze del caso di specie (sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 16).

44

Per quanto riguarda la Commissione, l’art. 14, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), prevede espressamente che, nel caso di decisioni negative, essa non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

45

In una situazione come quella in esame nella causa principale, in cui una domanda fondata sull’art. 88, n. 3, ultima frase, CE viene esaminata dopo l’adozione di una decisione positiva da parte della Commissione, il giudice nazionale, malgrado l’accertamento della compatibilità con il mercato comune dell’aiuto in causa, deve statuire sulla validità degli atti esecutivi nonché sul recupero degli aiuti finanziari concessi.

46

In un caso del genere, il diritto comunitario gli impone di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegalità. Tuttavia, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non gli impone un obbligo di recupero integrale dell’aiuto illegittimo.

47

Infatti, l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che non venga mai data esecuzione ad un aiuto incompatibile. In un primo momento, tale fine viene raggiunto, provvisoriamente, per effetto del divieto da esso sancito e, in un secondo momento, definitivamente, per effetto della decisione finale della Commissione che, nel caso in cui sia negativa, osta per il futuro all’attuazione del progetto di aiuto notificato.

48

La prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano attuati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità.

49

Risulta pertanto che, qualora la Commissione adotti una decisione positiva, l’obiettivo di cui ai punti 47 e 48 della presente sentenza non sarà stato contraddetto dal versamento prematuro dell’aiuto.

50

In tale ipotesi, dal punto di vista degli operatori diversi dal beneficiario di un siffatto aiuto, l’illegittimità di quest’ultimo avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporli al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di fare loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di un aiuto compatibile.

51

Dal punto di vista del beneficiario dell’aiuto, il vantaggio indebito sarà consistito, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sull’importo in questione dell’aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione e, dall’altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il periodo d’illegalità.

52

In una situazione come quella in esame nella causa principale, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è dunque tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità.

53

Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (v., in tal senso, citate sentenze SFEI e a., punto 75, e Transalpine Ölleitung in Österreich e a., punto 56).

54

Per quanto riguarda l’aiuto stesso, occorre aggiungere che un provvedimento consistente unicamente in un obbligo di recupero senza interessi non sarebbe atto, in linea di principio, a rimediare agli effetti dell’illegittimità nell’ipotesi in cui lo Stato membro desse nuovamente esecuzione a detto aiuto successivamente alla decisione finale positiva della Commissione. Infatti, qualora il periodo intercorso tra il recupero e la nuova esecuzione fosse inferiore a quello intercorso tra la prima esecuzione e la decisione finale, sul beneficiario dell’aiuto graverebbero, qualora fosse indotto a prendere in prestito l’importo restituito, interessi di importo meno elevato rispetto a quelli che avrebbe versato qualora, fin dall’inizio, avesse dovuto chiedere in prestito l’equivalente dell’aiuto concesso illegittimamente.

55

La prima questione posta va dunque risolta nel senso che l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto a ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.

Sulla seconda questione

56

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in una situazione processuale come quella ricorrente nella controversia principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario, si estenda parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione attestante la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.

57

Tale questione riguarda sia gli aiuti eventualmente versati tra le due date in questione oltre agli interessi, qualora la conseguenza tratta dal diritto nazionale in ordine all’illegittimità di un aiuto consista nel recupero di tale aiuto anche nell’ipotesi di un accertamento della compatibilità di quest’ultimo con il mercato comune, sia unicamente gli interessi degli aiuti percepiti durante lo stesso periodo, qualora il recupero di un aiuto illegittimo compatibile non sia previsto dal diritto nazionale.

58

Allo stato della causa principale, sono interessati due periodi compresi tra le decisioni adottate dalla Commissione il 18 maggio 1993 e il 10 giugno 1998 e, rispettivamente, le sentenze del Tribunale che ne hanno dichiarato l’annullamento in data 18 settembre 1995 e 28 febbraio 2002 (v. punti 11-21 della presente sentenza).

59

La questione sollevata instaura un confronto tra, da una parte, il principio della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e, dall’altra, la regola sancita dall’art. 231, primo comma, CE.

60

La presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie implica che essi producano effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (sentenza 5 ottobre 2004, causa C-475/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-8923, punto 18, e giurisprudenza ivi citata).

61

Ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, quando un ricorso di annullamento è fondato, il giudice comunitario dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. Ne consegue che la decisione di annullamento del giudice comunitario elimina retroattivamente l’atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati [sentenza 1o giugno 2006, cause riunite C-442/03 P e C-471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. I-4845, punto 43].

62

In circostanze come quelle ricorrenti nella causa principale, la presunzione di legittimità e la regola della retroattività di un annullamento si applicano in ordine successivo.

63

Gli aiuti attuati posteriormente alla decisione positiva della Commissione si presumono legali fino alla decisione di annullamento del giudice comunitario. Successivamente, alla data di quest’ultima decisione, ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, si considera che gli aiuti di cui trattasi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata, cosicché la loro attuazione deve essere considerata illegittima.

64

In tal caso risulta, pertanto, che la regola derivante dall’art. 231, primo comma, CE pone fine retroattivamente all’applicazione della presunzione di legittimità.

65

Dopo l’annullamento di una decisione positiva della Commissione, al beneficiario di aiuti versati illegittimamente non può essere preclusa la possibilità di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella loro regolarità e di opporsi, conseguentemente, alla loro ripetizione (v., per analogia, in merito ad una decisione finale negativa della Commissione, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 16).

66

Tuttavia, la Corte ha già statuito, a proposito di una situazione in cui la Commissione aveva inizialmente deciso di non sollevare obiezioni in ordine ad aiuti controversi, che una tale circostanza non avrebbe potuto creare un legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria, perché tale decisione era stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dalla Corte (sentenza 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 53).

67

La Corte ha parimenti affermato che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione e, addirittura, fino a quando il termine per il ricorso avverso una tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto prospettato, unico elemento che può far sorgere in lui un legittimo affidamento (v. sentenza 29 aprile 2004, causa C-91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4355, punto 66).

68

Del pari, occorre rilevare che, qualora sia stato proposto un ricorso di annullamento, il beneficiario non può nutrire una tale certezza finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva.

69

Si deve dunque risolvere la seconda questione sollevata nel senso che, in una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.

Sulle spese

70

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione delle Comunità europee abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.

 

2)

In una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegalità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.