Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 marzo 2007 – T.I.M.E. ART / UAMI
(Causa C‑171/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio figurativo – Opposizione del titolare di un marchio nazionale anteriore – Rischio di confusione»
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punti 22‑24)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 33‑41)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Errata valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 51)
Oggetto
| Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc/UAMI, che ha annullato, su domanda del titolare del marchio figurativo nazionale «QUANTIEME» per i prodotti delle classi 14 e 18, la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 30 gennaio 2003, procedimento R 109/2002-3, che a sua volta ha annullato la decisione della divisione di opposizione, recante diniego di registrazione del marchio comunitario figurativo «QUANTUM» per i prodotti della classe 14 |
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ è condannata alle spese. |