Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2007 – Komninou e a. / Commissione

(causa C‑167/06 P)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Denuncia ai sensi dell’art. 226 CE – Trattamento riservato ai denuncianti dalla Commissione – Principi di buona amministrazione, di legittimo affidamento e di certezza del diritto – Portata – Art. 21 CE – Diritto di petizione – Portata delle constatazioni del Mediatore europeo»

1.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Limiti (Artt. 21, nn. 2 e 3, CE e 225 CE) (v. punti 22‑27)

2.                     Cittadinanza dell’Unione europea – Diritti del cittadino (Art. 21, nn. 2 e 3, CE) (v. punti 35‑37)

3.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 40‑46)

4.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali (Art. 226 CE) (v. punto 52)

5.                     Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento (v. punto 57)

Oggetto

Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come infondato un ricorso per risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti in seguito al trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia riguardante il finanziamento comunitario di un’unità di lagunaggio a Preveza in Grecia

Dispositivo

 

L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, è annullata limitatamente al fatto che il Tribunale ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE.

 

Il ricorso è respinto per il resto.

 

Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in quanto fondato sul motivo vertente su una violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE, è respinto.

 

La sig.ra Ermioni Komninou, i sigg. Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, le sig.re Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, il sig. Fotios Dimitriou, la sig.ra Zoe Dimitriou, il sig. Petros Bolossis, la sig.ra Despoina Bolossi, nonché i sigg. Konstantinos Bolossis e Thomas Bolossis sono condannati alle spese del presente ricorso. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha dato luogo all’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, Komninou e a./Commissione, sono mantenute secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale ordinanza.