Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 – Commissione / Italia

(Causa C‑160/06)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine impartito»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)

2.                     Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata su difficoltà di applicazione – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.