Sentenza della Corte (Settima Sezione) 8 marzo 2007 – Commissione / Italia
(Causa C‑160/06)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame nel merito da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata su difficoltà di applicazione – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178, pag. 16). |
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, 2003/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |