Causa C-125/06 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Infront WM AG
«Impugnazione — Direttiva 89/552/CEE — Radiodiffusione televisiva — Ricorso di annullamento — Art. 230, quarto comma, CE — Nozione di decisione che riguarda “direttamente e individualmente” una persona fisica o giuridica»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 18 ottobre 2006 I - 1453
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 I - 1475
Massime della sentenza
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma CE)
Le misure volte a regolare l’esercizio dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, prese da uno Stato membro e approvate con una decisione della Commissione che constata la loro compatibilità con il diritto comunitario, impongono alle emittenti televisive taluni limiti. Poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi designati dal detentore dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, le misure prese da tale Stato membro e la decisione che le approva hanno come conseguenza di porre ai diritti detenuti da una società che ha acquistato diritti di ritrasmissione televisiva nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti e che ne rendono più difficile l’esercizio. Così, una siffatta decisione della Commissione incide direttamente sulla situazione giuridica del titolare di tali diritti. Peraltro, i pregiudizi arrecati alla situazione di detto titolare sono dovuti solo all’obbligo di raggiungere il risultato determinato da tali misure e dalla decisione della Commissione, senza che le autorità nazionali godano di un margine di valutazione nell’attuazione della medesima tale da incidere su questa situazione.
(v. punti 50-52, 59, 62-63)
I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari. A tale proposito, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato e in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione.
(v. punti 70-72)