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Massima

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1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese

[Direttiva del Consiglio 79/1072, artt. 3, lett. b), 9, secondo comma, e allegato B]

2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

(Direttiva del Consiglio 86/560, art. 1, punto 1)

Massima

1. Gli artt. 3, lett. b), e 9, secondo comma, dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, vanno interpretati nel senso che l’attestazione conforme al modello di cui all’allegato B della direttiva stessa permette, in via di principio, di presumere che l’interessato sia non soltanto soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro cui fa capo l’amministrazione tributaria che gliel’ha rilasciata, ma anche che esso sia residente in tale Stato membro, nell’una o nell’altra forma, disponendo ivi o della sede della sua attività economica o di un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni.

L’amministrazione tributaria dello Stato membro in cui è richiesto il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte è in linea di principio vincolata, di fatto e di diritto, dalle indicazioni figuranti in tale attestazione.

Tali disposizioni non implicano però che sia precluso all’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, che nutra dubbi quanto alla realtà economica dell’impresa il cui indirizzo è menzionato in tale attestazione, di accertarsi della realtà in questione ricorrendo alle misure amministrative a tal fine previste dalla normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.

Se le informazioni ottenute fanno risultare che l’indirizzo menzionato nell’attestazione della qualità di soggetto passivo dell’imposta non corrisponde né alla sede dell’attività economica del soggetto stesso, né ad un centro di attività stabile a partire dal quale quest’ultimo svolge le sue operazioni, l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso ha il diritto di negare il rimborso sollecitato dal soggetto passivo, fatto salvo l’eventuale esperimento di un’azione giudiziaria da parte di quest’ultimo.

(v. punti 40-41, 49-50, dispositivo 1)

2. L’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva 86/560, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, va interpretato nel senso che la sede dell’attività economica di una società è il luogo ove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e ove sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima.

La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie.

Di conseguenza un insediamento fittizio, come quello caratterizzante una società «casella postale» o «schermo», non può essere definito sede di un’attività economica ai sensi dell’art. 1, punto 1, della tredicesima direttiva.

(v. punti 61-63, dispositivo 2)