Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Transito comunitario esterno

(Regolamento della Commissione n. 1062/87, art. 11 bis, n. 2)

Massima

L’art. 11 bis, n. 2, del regolamento n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, come modificato dal regolamento n. 1429/90, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza non può accordare all’obbligato principale il termine di tre mesi per apportare la prova della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa dopo l’adozione della decisione di procedere alla riscossione dei dazi all’importazione durante il procedimento di reclamo instaurato contro tale decisione.

Infatti, una simile tardiva indicazione del termine è in contrasto con il tenore letterale del detto art. 11 bis, n. 2, e viola il diritto dell’obbligato principale, derivante da tale norma, di manifestare utilmente il suo punto di vista sulla regolarità dell’operazione di transito prima dell’adozione della decisione di recupero dei dazi di cui egli è destinatario e che incide sensibilmente sui suoi interessi.

(v. punti 37, 39 e dispositivo)