Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 – Commissione / Portogallo
(Causa C‑43/06)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/384/CEE – Architetti – Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli – Necessità di superare una prova di ammissione all’ordine degli architetti»
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Architetti – Riconoscimento dei diplomi e dei titoli (Direttiva del Consiglio 85/384, artt. 2 e 10) (v. punto 31 e dispositivo)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2 e 10 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15) – Imposizione agli architetti di altri Stati membri, non iscritti al rispettivo ordine nazionale, dell’esame di ammissione all’ordine degli architetti dello Stato membro ospitante per l’esercizio della professione di architetto |
Dispositivo
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1) |
Esigendo che titolari di qualifiche professionali nel settore dell’architettura conferite da altri Stati membri presentino una prova dell’ammissione all’ordine degli architetti portoghesi, qualora non siano iscritti all’ordine degli architetti di un altro Stato membro, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 10 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE. |
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2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |