Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 – Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a. / Consiglio
(causa C‑6/06 P)
«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Ricevibilità – Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile – Ricorso incidentale – Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un’eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che essa respinge in quanto infondato – Assenza di interesse ad agire – Forza di giudicato»
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricevibilità – Pronunce impugnabili (Statuto della Corte di giustizia, art. 56, primo comma) (v. punti 21‑22)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 34‑36, 60)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 51)
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi d’informazione – Richiesta di perizia presentata da una delle parti dopo la chiusura della fase orale del procedimento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 62) (v. punti 69‑71)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 ottobre 2005, causa T‑415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il pagamento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio al trasferimento alla Repubblica francese di una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese |
Dispositivo
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Il ricorso principale presentato dalla Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e dagli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, è respinto. |
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Il ricorso incidentale, proposto dal Consiglio dell’Unione europea, è respinto. |
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La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, nonché il Consiglio dell’Unione europea, sopportano le proprie spese. |
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La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese. |