Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 – Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a. / Consiglio

(causa C‑6/06 P)

«Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Principi di stabilità relativa, di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Ricevibilità – Ricorso in parte infondato e in parte irricevibile – Ricorso incidentale – Domanda di annullamento parziale di una sentenza del Tribunale in quanto dichiara che non è necessario pronunciarsi su un’eccezione di irricevibilità opposta ad un ricorso che essa respinge in quanto infondato – Assenza di interesse ad agire – Forza di giudicato»

1.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ricevibilità – Pronunce impugnabili (Statuto della Corte di giustizia, art. 56, primo comma) (v. punti 21‑22)

2.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata individuazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità – Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale – Ricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 34‑36, 60)

3.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 51)

4.                     Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi di ricorso – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi d’informazione – Richiesta di perizia presentata da una delle parti dopo la chiusura della fase orale del procedimento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 62) (v. punti 69‑71)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 19 ottobre 2005, causa T‑415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento diretto ad ottenere il pagamento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio al trasferimento alla Repubblica francese di una parte del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese

Dispositivo

 

Il ricorso principale presentato dalla Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e dagli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, è respinto.

 

Il ricorso incidentale, proposto dal Consiglio dell’Unione europea, è respinto.

 

La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 ottobre 2005, causa T-415/03, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio, nonché il Consiglio dell’Unione europea, sopportano le proprie spese.

 

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.