1. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 17; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità
4. Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza a conoscere della legittimità e del merito
(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)
5. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
6. Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)
1. La gravità di un’infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, che deve essere presa in considerazione per fissare l’importo delle ammende da irrogare, va accertata in funzione di molti elementi, in ordine ai quali la Commissione dispone di un margine di discrezionalità. Il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende, risponde al compito della Commissione di garantire la conformità del comportamento delle imprese alle norme sulla concorrenza.
Un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi.
Di conseguenza, la tesi secondo cui, prima dell’entrata in vigore degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, la prassi della Commissione in materia era priva di chiarezza e prevedibilità è in contrasto con il rapporto giuridico esistente tra l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che costituisce il fondamento normativo della decisione controversa, da un lato, e gli orientamenti, dall’altro.
Gli orientamenti, infatti, non costituiscono il fondamento normativo per la fissazione dell’importo dell’ammenda, bensì si limitano a precisare l’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. In tale contesto, anche in assenza degli orientamenti, le imprese sono sempre state in grado di prevedere le conseguenze giuridiche dei loro comportamenti.
Pertanto, la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente considerare l’elemento connesso alla recidiva come relativo alla gravità dell’infrazione commessa e qualificare questa recidiva come circostanza aggravante, senza violare il principio «nulla poena sine lege».
(v. punti 25‑30)
2. Se né il regolamento n. 17, né gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA prevedono un termine massimo per constatare una recidiva, tale constatazione non può essere esclusa in forza del principio di certezza del diritto.
Infatti, la Commissione dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
La constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva – come la ripetizione di un comportamento illegale con un lasso di tempo relativamente breve a separare ciascuna di tali violazioni – rientrano nel detto potere della Commissione e quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere.
Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la Commissione è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la Commissione può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni.
(v. punti 36‑40)
3. Stabilire se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente è una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione.
Per ottemperare all’obbligo di motivazione che gli incombe, il Tribunale non è tenuto a fornire nella sua sentenza una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per cui sono state adottate le misure di cui trattasi e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.
A tale proposito, nell’ambito dell’esame delle circostanze aggravanti, la recidiva è non solo un elemento rilevante, ma anche un elemento di particolare importanza ed un indizio molto significativo della gravità di un’infrazione ai fini della valutazione dell’importo dell’ammenda nell’ottica di una dissuasione effettiva. La recidiva costituisce la prova del fatto che la sanzione precedentemente imposta alla ricorrente non aveva prodotto effetti sufficientemente dissuasivi.
Per valutare la gravità dell’infrazione, il Tribunale può quindi ricorrere alla nozione di recidiva senza che la sua sentenza risulti viziata da una motivazione contraddittoria.
(v. punti 43, 45‑48)
4. Conformemente all’art. 229 CE, i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea in virtù delle disposizioni del Trattato possono attribuire alla Corte una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Una siffatta competenza è stata attribuita al giudice comunitario dall’art. 17 del regolamento n. 17. Tale giudice è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta.
Ne discende che il giudice comunitario può esercitare la sua competenza anche di merito quando il problema dell’importo dell’ammenda è sottoposto alla sua valutazione e che tale competenza può essere esercitata tanto per ridurre quanto per aumentare il detto importo.
(v. punti 60‑62)
5. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte.
Nell’ambito dell’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale che ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per violazione delle regole comunitarie della concorrenza, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE, nonché dell’art. 15 del regolamento n. 17, e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.
Allorché, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, il Tribunale si è fondato esclusivamente sulle disposizioni degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA senza considerare altri elementi, circostanze o criteri di cui l’impresa considerata non avrebbe potuto prevedere l’esame, la detta impresa non può lamentare una violazione dei diritti della difesa.
(v. punti 68‑69, 82‑83)
6. Il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario deve garantire l’osservanza.
In particolare, l’art. 7, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che consacra in particolare il principio di previsione legale dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), può opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che descrive un’infrazione.
Ciò avviene, in particolare, nel caso si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione.
Tuttavia, il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per diversi tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza. Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.
Le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento in un metodo di calcolo delle ammende applicato in passato.
(v. punti 87‑91)