Causa C-2/06
Willy Kempter KG
contro
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)
«Esportazione di bovini — Restituzioni all’esportazione — Decisione amministrativa definitiva — Interpretazione di una sentenza della Corte — Effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte successivamente a tale decisione — Riesame e rettifica — Limiti temporali — Certezza del diritto — Principio di cooperazione — Art. 10 CE»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot, presentate il 24 aprile 2007 I - 414
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008 I - 448
Massime della sentenza
Stati membri – Obblighi – Obbligo di cooperazione – Obbligo per un organo amministrativo di riesaminare una decisione amministrativa definitiva al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente accolta nel frattempo dalla Corte
(Art. 10 CE)
Stati membri – Obblighi – Obbligo di cooperazione – Obbligo per un organo amministrativo di riesaminare una decisione amministrativa definitiva al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente accolta nel frattempo dalla Corte
(Art. 10 CE)
Nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un organo amministrativo diretto al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva in virtù di una sentenza pronunciata da un giudice di ultima istanza, la quale, alla luce di una giurisprudenza successiva della Corte, risulta basata su un’interpretazione erronea del diritto comunitario, tale diritto non richiede che il ricorrente nella causa principale abbia invocato il diritto comunitario nell’ambito del ricorso giurisdizionale di diritto interno da esso proposto contro tale decisione. Infatti, sebbene il diritto comunitario non esiga che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo, in circostanze particolari un organo amministrativo nazionale può nondimeno essere tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva, al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte. Tra le condizioni che possono fondare un tale obbligo di riesame, il fatto che la sentenza del giudice di ultima istanza, in virtù della quale la decisione amministrativa contestata è divenuta definitiva, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva, risultasse fondata su un’interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse stata adita in via pregiudiziale, non può essere interpretato in modo da imporre alle parti l’obbligo di sollevare dinanzi al giudice nazionale la questione di diritto comunitario di cui trattasi. A tal proposito è sufficiente che detta questione di diritto comunitario, la cui interpretazione si è rivelata erronea alla luce di una sentenza successiva della Corte, sia stata esaminata dal giudice nazionale che ha statuito in ultima istanza, oppure che avesse potuto essere sollevata d’ufficio da quest’ultimo. Infatti, sebbene il diritto comunitario non imponga ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni comunitarie se l’esame di tale motivo li obbligherebbe ad esorbitare dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti, tali giudici sono tenuti a sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi ad una norma comunitaria vincolante quando, in virtù del diritto nazionale, essi hanno l’obbligo o la facoltà di farlo con riferimento ad una norma interna di natura vincolante.
(v. punti 37-39, 44-46, dispositivo 1)
Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva. Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.
(v. punto 60, dispositivo 2)