CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 3 aprile 2008 ( 1 )
Causa C-521/06 P
Athinaïki Techniki AE
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di “atto impugnabile” ai sensi dell’art. 230 CE»
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1. |
La presente causa dovrebbe indurre la Corte a fornire ulteriori precisazioni sui diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato. |
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2. |
Si tratta di sapere se costituisca una decisione impugnabile dal denunciante l’archiviazione, da parte della Commissione delle Comunità europee, di una denuncia relativa all’esistenza di un aiuto incompatibile con il Trattato CE, con la motivazione che essa non dispone di elementi sufficienti per esprimere un parere sull’esistenza di tale aiuto o sulla compatibilità dello stesso con il mercato comune, né per avviare un procedimento d’indagine formale. |
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3. |
Nell’ordinanza 26 settembre 2006, Athinaïki Techniki/Commissione ( 2 ), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, accogliendo la tesi sostenuta dalla Commissione, ha affermato che detta archiviazione non costituisce una decisione e ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro di essa. Tale conclusione è contestata dall’Athinaïki Techniki AE ( 3 ) nell’ambito della presente impugnazione. |
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4. |
Nelle presenti conclusioni osserverò che, a mio avviso, l’impugnazione proposta dall’Athinaïki Techniki è fondata e che tale archiviazione di una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato costituisce un atto impugnabile. |
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5. |
L’esame del secondo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua eccezione di irricevibilità del ricorso d’annullamento, fondato sulla tardività del ricorso, mi porterà ad esaminare anche le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale che prevedono la possibilità di adire tale giudice inviando il ricorso per fax e a precisare la portata della condizione relativa all’identità tra la versione del ricorso trasmessa per fax e l’originale che deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni. |
I — Contesto normativo in materia di aiuti di Stato
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6. |
Presenterò in ordine successivo le disposizioni pertinenti del Trattato, quelle del regolamento (CE) n. 659/1999 ( 4 ), che ha codificato la prassi in materia di esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dal Trattato, nonché gli orientamenti generali della giurisprudenza relativa, da un lato, agli obblighi della Commissione quando riceve una denuncia che indica provvedimenti nazionali come aiuti di Stato contrari al Trattato e, dall’altro, ai diritti dei denuncianti. |
A — Trattato
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7. |
Ai sensi dell’art. 87 CE, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza intracomunitaria sono oggetto di un divieto di principio, accompagnato dalle deroghe elencate ai nn. 2 e 3 dello stesso articolo ( 5 ). |
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8. |
Per garantire l’attuazione di tali disposizioni e conciliare il diritto di intervento degli Stati membri con la garanzia di una concorrenza non falsata all’interno dell’Unione europea, il Trattato ha previsto un procedimento di controllo e di previa autorizzazione degli aiuti di Stato, in cui il ruolo centrale è devoluto alla Commissione. |
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9. |
Infatti, conformemente all’art. 88, n. 1, CE, spetta alla Commissione procedere con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati e proporre loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. |
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10. |
L’art. 88, n. 2, primo comma, CE attribuisce inoltre alla Commissione il compito di valutare la compatibilità degli aiuti con l’art. 87 CE e di decidere, in caso di incompatibilità di un aiuto, che lo Stato membro interessato debba porvi fine. L’art. 88, n. 2, primo comma, CE dispone infatti che «[q]ualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato». |
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11. |
Infine, l’art. 88, n. 3, CE impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i propri progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta loro di dare esecuzione a tali progetti prima che essa sia pervenuta a una decisione conformemente all’art. 88, n. 2, primo comma, CE. |
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12. |
Il procedimento di indagine previsto all’art. 88 CE è stato interpretato nel senso che può comprendere due fasi, ossia un primo esame e, se del caso, qualora la Commissione dubiti della compatibilità dell’aiuto progettato con il mercato comune o ritenga che tale aiuto sia incompatibile con quest’ultimo, un esame più approfondito, diretto a consentirle di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione. A tal fine, conformemente all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione deve invitare gli interessati a presentare le loro osservazioni ( 6 ). |
B — Regolamento n. 659/1999
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13. |
Il regolamento n. 659/1999 ha codificato la prassi della Commissione in materia di esercizio dei poteri conferitile dall’art. 88 CE. Il secondo ‘considerando’ di detto regolamento enuncia che quest’ultimo è stato redatto in conformità della giurisprudenza della Corte. |
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14. |
Secondo tale regolamento, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto, in linea di principio, dev’essere notificato alla Commissione dallo Stato membro interessato, che deve fornirle tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione in merito a tale progetto ( 7 ). |
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15. |
Le diverse decisioni che possono essere adottate dalla Commissione sono elencate agli artt. 4 e 7 di detto regolamento. |
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16. |
L’art. 4 del regolamento n. 659/1999 elenca le decisioni che possono essere adottate al termine della fase di «esame preliminare» della notifica. La Commissione ha tre possibilità. Essa può decidere che la misura notificata non costituisce aiuto, o che essa costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune (decisione di non sollevare obiezioni), o ancora che la misura notificata suscita dubbi in ordine alla sua compatibilità con tale mercato, e avviare il procedimento d’indagine formale (decisione di avviare il procedimento d’indagine formale). |
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17. |
Tali decisioni devono essere adottate entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica del progetto, quando tale notifica sia considerata completa. La Commissione, se ritiene che le informazioni siano incomplete, può chiedere allo Stato membro interessato tutte le informazioni supplementari necessarie ( 8 ). |
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18. |
Se la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale, l’art. 6 del regolamento n. 659/1999 prevede che la stessa inviti lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro il termine da essa fissato. |
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19. |
Gli «interessati» sono definiti all’art. 1, lett. h), di detto regolamento come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». |
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20. |
Al termine del procedimento d’indagine formale, la Commissione, ai sensi dell’art. 7 di detto regolamento, deve adottare una decisione che dichiari che la misura notificata non costituisce aiuto, o che tale misura costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune, oppure che si tratta di un aiuto non compatibile con quest’ultimo. |
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21. |
Gli artt. 10-15 del regolamento n. 659/1999 prevedono inoltre la procedura cui la Commissione deve attenersi in caso di aiuto illegale. Un aiuto è illegale quando sia stato attuato dallo Stato membro interessato senza essere stato previamente notificato alla Commissione, in violazione delle disposizioni dell’art. 88, n. 3, CE ( 9 ). |
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22. |
L’art. 10, n. 1, di tale regolamento così recita: «La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano». |
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23. |
L’art. 13, n. 1, del medesimo regolamento dispone: «L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4 (…). Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. (…)». |
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24. |
L’art. 20 del regolamento n. 659/1999 è specificamente dedicato ai diritti degli interessati. Esso rammenta, al n. 1, che ogni parte interessata può presentare osservazioni in seguito a una decisione della Commissione di dare inizio a un procedimento d’indagine formale. Esso dispone inoltre che a ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione al termine di detto procedimento. |
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25. |
L’art. 20, n. 2, di tale regolamento costituisce il fulcro della presente controversia. Esso è redatto come segue: «Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l’interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata». |
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26. |
L’art. 20, n. 3, di detto regolamento prevede inoltre che, a sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli artt. 4 e 7. |
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27. |
Inoltre, secondo l’art. 25 del regolamento n. 659/1999, le decisioni adottate in applicazione di quest’ultimo sono indirizzate allo Stato membro interessato. |
C — Giurisprudenza relativa, da un lato, agli obblighi della Commissione quando riceve una denuncia concernente un presunto aiuto di Stato e, dall’altro, ai diritti dei denuncianti
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28. |
Gli obblighi della Commissione quando riceve una denuncia che indichi una misura nazionale come aiuto di Stato contrastante con il Trattato, nonché i diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, sono stati desunti dalla giurisprudenza relativa agli artt. 87 e 88 CE, quando il regolamento n. 659/1999 non era ancora stato adottato o non era applicabile. |
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29. |
Poiché tale regolamento, che è stato adottato ai fini dell’applicazione dei citati articoli del Trattato, non può ridurre la portata degli stessi ( 10 ) e riprende la giurisprudenza esistente, codificandola, quest’ultima è pertinente ai fini dell’interpretazione delle sue disposizioni. |
1. Gli obblighi della Commissione
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30. |
Gli obblighi che incombono alla Commissione allorché riceve la denuncia di un presunto aiuto di Stato trovano la loro giustificazione nei due elementi che seguono. Detti obblighi derivano, da un lato, dal fatto che tale istituzione, se si prescinde dai poteri conferiti al Consiglio dell’Unione europea dall’art. 88, n. 2, terzo comma, CE, dispone di una competenza esclusiva per quanto riguarda la valutazione della compatibilità di un aiuto con il Trattato. Tali obblighi si fondano, dall’altro lato, sul divieto di principio degli aiuti di Stato. In base a tale competenza esclusiva e a tale divieto di principio, la Commissione è tenuta a vigilare affinché non venga concesso o mantenuto alcun aiuto di Stato contrario al Trattato ( 11 ). |
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31. |
Quando viene presentata una denuncia alla Commissione, la giurisprudenza ha tratto le seguenti conclusioni per quanto riguarda il trattamento della stessa, sul piano materiale e temporale. |
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32. |
Sul piano materiale, la Commissione è tenuta, anzitutto, a procedere a un esame diligente e imparziale della denuncia ( 12 ). Tale obbligo di diligenza può comportare che essa debba procedere all’esame di elementi di fatto e di diritto che non sono stati espressamente menzionati dal denunciante ( 13 ). |
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33. |
La Commissione non è invece tenuta, in questa fase del procedimento, a sentire il denunciante o gli altri «interessati» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Essa è soggetta a tale obbligo solo nell’ambito del procedimento d’indagine formale ( 14 ). |
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34. |
Inoltre, la Commissione, se decide che la misura denunciata non costituisce un aiuto di Stato, è tenuta ad esporre adeguatamente le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza dell’aiuto in questione ( 15 ). Logicamente, lo stesso obbligo di motivazione sussiste quando la Commissione dichiari che la misura denunciata costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune. |
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35. |
Inoltre, se, al termine della fase di esame preliminare, la Commissione ha maturato la convinzione che la misura denunciata costituisce un aiuto incompatibile con il mercato comune, o qualora incontri gravi difficoltà a esprimere un parere sulla compatibilità di tale aiuto con detto mercato, essa è tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale, come quando la misura in questione le viene notificata dallo Stato membro interessato ( 16 ). |
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36. |
Sul piano temporale, il Tribunale ha parimenti dedotto dalla competenza esclusiva della Commissione e dal divieto di principio degli aiuti di Stato che tale istituzione, quando riceve una denuncia, non può prolungare indefinitamente l’esame preliminare delle misure statali denunciate. Secondo il Tribunale, la Commissione è tenuta ad effettuare tale esame preliminare entro un termine ragionevole ( 17 ). |
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37. |
Il carattere ragionevole di tale termine dev’essere valutato sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto e della complessità della stessa, nonché delle varie fasi procedurali ( 18 ). |
2. Diritti del denunciante
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38. |
La giurisprudenza relativa ai diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato si fonda sulla premessa che le decisioni adottate dalla Commissione in tale ambito hanno per destinatari gli Stati membri, anche quando vengano emanate a seguito di denunce che indichino una misura come aiuto di Stato contrastante con il Trattato ( 19 ). |
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39. |
Si deve inoltre ricordare che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. |
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40. |
I diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, quali precisati dalla giurisprudenza, dipendono, da un lato, dalla questione se tali denuncianti possiedano la qualità di «interessati» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e, dall’altro, dall’oggetto del loro ricorso. |
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41. |
Per quanto riguarda, anzitutto, la nozione di «interessati» ai sensi di tale disposizione, essa è stata definita in senso ampio includendovi le persone, imprese o associazioni d’imprese eventualmente toccate nei loro interessi dall’erogazione dell’aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria ( 20 ). Questa definizione è stata ripresa all’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999. |
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42. |
Ne consegue che qualsiasi impresa che faccia valere un rapporto di concorrenza, anche potenziale, può vedersi riconoscere la qualità di «interessat[a]» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. |
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43. |
Per quanto riguarda, inoltre, il diritto di ricorso di tali interessati, esso si fonda sui diritti procedurali loro conferiti da detta disposizione. Conformemente a quest’ultima, la Commissione, quando avvia il procedimento d’indagine formale, e solo in questa fase, è tenuta a raccogliere le osservazioni degli interessati ( 21 ). |
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44. |
La giurisprudenza ne ha dedotto che quando la Commissione, senza avviare tale procedimento, ritiene che la misura denunciata non costituisca un aiuto di Stato o che essa costituisca un aiuto compatibile con il mercato comune, il denunciante, qualora sia una persona «interessat[a]» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, può contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario ( 22 ). |
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45. |
Tuttavia, la Corte ha precisato che tale ricorso può avere per oggetto solo la tutela dei diritti procedurali previsti dalla suddetta disposizione, vale a dire che esso deve contestare l’omesso avvio del procedimento d’indagine formale ( 23 ). |
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46. |
Ne consegue che la qualità di «interessat[o]» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE consente di ritenere che il denunciante sia direttamente e individualmente riguardato dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, purché egli contesti l’omesso avvio del procedimento d’indagine formale. |
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47. |
Per contro, se il denunciante mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale o contesta una decisione adottata al termine del procedimento d’indagine formale, esso si trova nella stessa situazione di qualsiasi privato che intenda contestare una decisione di cui non è destinatario. La ricevibilità del suo ricorso è quindi subordinata alla condizione che la decisione di cui trattasi lo riguardi ai sensi della giurisprudenza elaborata a partire dalla sentenza Plaumann/Commissione ( 24 ), vale a dire che il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità ( 25 ). |
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48. |
La giurisprudenza ha ammesso che ciò poteva verificarsi, in particolare, nel caso in cui la posizione del denunciante sul mercato veniva sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituiva oggetto della decisione di cui trattasi ( 26 ). Il fatto di essere un concorrente potenziale e di possedere la qualità di «interessat[o]» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non basta quindi per conferire un diritto di ricorso dinanzi al giudice comunitario per contestare la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale ( 27 ). |
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49. |
Infine, il Tribunale, nella citata sentenza Air One/Commissione, ha esteso i diritti di un denunciante «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE a un’azione fondata sull’art. 232 CE, dichiarando ricevibile il ricorso per carenza proposto da tale denunciante contro la Commissione in una fattispecie in cui quest’ultima aveva omesso di adottare una decisione in seguito alla denuncia ( 28 ). |
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50. |
Il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui la Air One avrebbe dovuto dimostrare che la sua posizione concorrenziale sarebbe stata sostanzialmente danneggiata dal provvedimento indicato nella sua denuncia. |
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51. |
Ne ha dedotto che il ricorso per carenza proposto dalla Air One era ricevibile, dato che quest’ultima, nella sua qualità di concorrente della beneficiaria degli aiuti denunciati sulle linee aeree a destinazione di città italiane, possiede la qualità di «interessat[a]» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e poteva quindi contestare una decisione adottata dalla Commissione senza avviare il procedimento d’indagine formale, allo scopo di tutelare i propri diritti procedurali ( 29 ). |
II — Fatti all’origine della controversia
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52. |
I fatti all’origine della controversia sono esposti come segue nell’ordinanza impugnata:
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III — Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
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53. |
L’11 febbraio 2005, l’Athinaïki Techniki faceva pervenire alla cancelleria del Tribunale una copia del ricorso tramite fax. Il 18 febbraio 2005, veniva depositato presso detta cancelleria l’originale firmato del ricorso. |
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54. |
Con tale atto introduttivo l’Athinaïki Techniki chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione di archiviazione della denuncia e la condanna della Commissione alle spese. A sostegno del ricorso, l’Athinaïki Techniki deduceva due motivi concernenti la violazione, in primo luogo, dell’obbligo della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale e, in secondo luogo, delle disposizioni dell’art. 87, n. 1, CE. La Athinaïki Techniki faceva inoltre valere un difetto di motivazione nell’ambito di entrambi i motivi. |
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55. |
Con lettera 1o marzo 2005, il cancelliere del Tribunale informava l’Athinaïki Techniki di avere constatato che la versione del ricorso inviata per fax l’11 febbraio 2005 non era una copia del tutto identica all’originale firmato, depositato il 18 febbraio 2005, e che la data da prendere in considerazione per il deposito di tale documento era quindi quella della presentazione dell’originale. |
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56. |
Con lettera 16 marzo 2005, il rappresentante dell’Athinaïki Techniki spiegava al cancelliere del Tribunale che, al momento dell’invio del ricorso per fax, l’ultima pagina era stata danneggiata, per cui era stato necessario sostituirla, ma egli non ne aveva modificato il contenuto. |
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57. |
Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 21 aprile 2005, la Commissione sollevava un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
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58. |
Con ordinanza 8 settembre 2005, il Tribunale accoglieva la domanda d’intervento dell’Athens Resort Casino AE Symmetochon ( 30 ) a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
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59. |
A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, la Commissione deduceva due motivi vertenti, il primo, sul deposito tardivo del ricorso e, il secondo, sulla non impugnabilità della lettera 2 dicembre 2004, nonché sull’inesistenza di una decisione. |
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60. |
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha esaminato solo il secondo motivo e l’ha dichiarato fondato per i motivi di seguito esposti. |
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61. |
Il Tribunale ha citato l’art. 20, n. 2, prima e seconda frase, del regolamento n. 659/1999. E sso ha ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, sono atti o provvedimenti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE soltanto quelli che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. |
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62. |
Il Tribunale ha rilevato che, conformemente all’art. 25 di tale regolamento, le decisioni adottate dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato hanno per destinatari gli Stati membri, comprese quelle adottate a seguito di denuncia di un presunto aiuto contrastante con il Trattato, e che l’oggetto di un eventuale ricorso di annullamento è la decisione indirizzata allo Stato membro, e non la lettera indirizzata al denunciante. |
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63. |
Il Tribunale ha poi dichiarato:
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64. |
Il Tribunale ha poi respinto l’argomento dell’Athinaïki Techniki secondo cui la non impugnabilità delle lettere di rigetto delle denunce porterebbe a impedire ai privati l’accesso alla giustizia comunitaria. Esso ha esposto, da un lato, che il denunciante può fornire informazioni supplementari a sostegno della sua denuncia e che, nel caso in cui tali informazioni siano sufficienti, la Commissione è tenuta a prendere posizione sulla misura controversa con un atto impugnabile. D’altro lato, ha fatto valere che il denunciante può anche proporre un ricorso per carenza in forza dell’art. 232, terzo comma, CE. |
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65. |
Infine, il Tribunale ha risposto all’argomento secondo cui una lettera di archiviazione emanata nell’ambito di un procedimento relativo all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE è provvista di carattere decisionale. Ha rilevato che, a differenza delle norme che disciplinano tale procedimento, il regolamento n. 659/1999 non ha conferito alcun diritto procedurale ai denuncianti prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale. |
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66. |
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha condannato l’Athinaïki Techniki alle spese. |
IV — Impugnazione
A — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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67. |
L’Athinaïki Techniki ha proposto ricorso contro l’ordinanza impugnata con atto introduttivo del 18 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2006. |
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68. |
La Commissione e l’Athens Resort Casino, parte interveniente, hanno depositato le loro comparse di risposta rispettivamente il 5 febbraio e il 15 marzo 2007. |
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69. |
Nessuna delle parti ha chiesto che si tenesse udienza. |
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70. |
Con lettere 15 ottobre 2007, la Corte ha invitato le parti a esprimere il loro parere, per iscritto, sulla pertinenza ai fini della soluzione della controversia:
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71. |
La ricorrente, la Commissione e l’Athens Resort Casino hanno fatto pervenire le loro risposte alla Corte, rispettivamente, il 21, il 5 e il 20 novembre 2007. |
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72. |
La ricorrente chiede alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata, di accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado e di condannare la Commissione e la parte interveniente alle spese. |
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73. |
La Commissione e l’Athens Resort Casino chiedono il rigetto dell’impugnazione per infondatezza e la condanna della ricorrente alle spese. |
B — Motivi e argomenti delle parti
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74. |
La ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per avere dichiarato, ai punti 29 e 30 dell’ordinanza impugnata, che l’archiviazione della denuncia da parte della Commissione non costituisce una decisione. |
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75. |
Essa espone che, nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione prende una decisione quando adotta una posizione definitiva e motivata sulla qualifica della misura denunciata. |
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76. |
L’Athinaïki Techniki sostiene, per quanto riguarda la definitività dell’archiviazione di una denuncia, che essa non viene rimessa in discussione dalla possibilità del denunciante di produrre elementi nuovi. |
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77. |
Essa rileva, per quanto riguarda la motivazione, che l’archiviazione controversa dev’essere collocata nel suo contesto. Nel caso di specie, la Commissione avrebbe archiviato la denuncia in base al ragionamento secondo cui l’aggiudicazione di una gara pubblica non costituisce un aiuto di Stato quando la procedura di gara in questione è trasparente e non discriminatoria. La laconicità della lettera della Commissione 2 dicembre 2004 sarebbe quindi voluta in quanto, se essa vi avesse fatto apparire tale motivazione, sarebbe risultata evidente la natura decisionale dell’archiviazione della denuncia. L’analisi del Tribunale sarebbe quindi puramente formale, in quanto rinvia al testo di detta lettera senza tenere conto della portata della stessa e del contesto del caso. |
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78. |
La Commissione contesta tale argomento. Essa sostiene che la lettera 2 dicembre 2004 contiene solo un’informazione comunicata all’Athinaïki Techniki in applicazione dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999 e che tale informazione è stata prevista per evitare che il meccanismo decisionale venga attivato in mancanza di qualsiasi elemento serio e circostanziato. |
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79. |
La Commissione osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999, le decisioni in materia di aiuti di Stato hanno per destinatari gli Stati membri e che sono queste decisioni che, se del caso, possono essere contestate dagli «interessati» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, e non la lettera che informa questi ultimi del contenuto delle decisioni. |
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80. |
La Commissione fa valere altresì che la distinzione tra gli atti decisionali e le lettere informative è riscontrabile nella giurisprudenza, sia nel settore degli aiuti di Stato che in quello della concorrenza. |
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81. |
Essa rileva, inoltre, che la lettera 2 dicembre 2004 è firmata da un funzionario dell’istituzione, non da uno dei suoi membri, e che detta lettera non espone i motivi dell’archiviazione della denuncia. |
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82. |
Secondo la Commissione, l’argomento della ricorrente consisterebbe, in realtà, nell’affermare che lo Stato membro interessato non ha rispettato le norme applicabili in materia di appalti pubblici e il ricorso mirerebbe a eludere l’impossibilità per i singoli di contestare il rifiuto di promuovere un’azione per inadempimento contro uno Stato membro. |
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83. |
Anche l’Athens Resort Casino sostiene che la lettera 2 dicembre 2004 non costituisce un atto impugnabile, per motivi identici a quelli esposti dalla Commissione. |
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84. |
Essa rileva, peraltro, che il ricorso proposto dall’Athinaïki Techniki dinanzi al Tribunale è irricevibile in quanto il relativo originale è pervenuto alla cancelleria solo il 18 febbraio 2005. |
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85. |
In risposta al quesito posto dalla Corte, tutte le parti hanno sostenuto che i principi elaborati nella citata sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France sono pertinenti ai fini della presente controversia. |
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86. |
La ricorrente ha inoltre rilevato che, conformemente a tali principi, essa dev’essere ritenuta «interessata» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, nonché direttamente e individualmente riguardata dato che la sua posizione sul mercato è stata sostanzialmente danneggiata dall’aiuto indicato nella sua denuncia. |
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87. |
La ricorrente ha inoltre osservato che un denunciante, in caso di archiviazione della sua denuncia nell’ambito del procedimento relativo all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, nonché in materia antidumping, ha il diritto di ottenere una decisione motivata. La ricorrente ha sostenuto che tale diritto dovrebbe sussistere a fortiori in materia di aiuti di Stato, dato che, in tale contesto, la Commissione dispone di una competenza esclusiva e l’avvio di un procedimento d’indagine formale non dipende da una valutazione di opportunità. |
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88. |
La Commissione ha affermato che, secondo i principi elaborati nella citata sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, l’archiviazione di una denuncia non costituisce una decisione. |
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89. |
Essa ha inoltre sostenuto che i diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, nonché in materia antidumping, non possono essere trasposti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, poiché ogni settore è caratterizzato da regole proprie. A tale riguardo, essa fa riferimento alla sentenza 22 febbraio 2005, Commissione/max.mobil ( 31 ), in cui la Corte ha dichiarato che i diritti conferiti al denunciante dal regolamento n. 17 del Consiglio ( 32 ) non erano applicabili all’art. 86 CE ( 33 ). |
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90. |
La Commissione ha sottolineato che la natura decisionale del rigetto delle denunce nell’ambito degli artt. 81 CE e 82 CE è stata dedotta dalla giurisprudenza in base ai regolamenti che codificano la procedura in tale materia ( 34 ). Ha fatto valere che il regolamento n. 659/1999 non contiene disposizioni equiparabili. Ha ricordato che detto regolamento non contempla la figura del denunciante e dispone che tutte le decisioni hanno per destinatario lo Stato membro all’origine della misura considerata. |
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91. |
La Commissione ha osservato che la sua analisi vale anche per le norme applicabili in materia antidumping. |
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92. |
L’Athens Resort Casino ha fornito risposte analoghe a quelle della Commissione. |
C — Mia valutazione
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93. |
In via preliminare va ricordato che, contrariamente a quanto risulta dall’ordinanza impugnata, la ricorrente ha adito il Tribunale con una domanda di annullamento non della lettera 2 dicembre 2004, bensì dell’archiviazione della sua denuncia da parte della Commissione, di cui essa è stata informata con detta lettera. |
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94. |
Pertanto, il ricorso d’annullamento proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non ha per oggetto la lettera 2 dicembre 2004 in quanto tale, che riveste effettivamente un carattere puramente informativo, come ha sottolineato la Commissione, bensì l’archiviazione della denuncia, disposta il 2 giugno 2004. |
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95. |
Sono del parere, al pari della ricorrente, che l’archiviazione costituisca un atto impugnabile. Tale analisi si fonda sui tre punti seguenti: da un lato, il contenuto dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999, letto alla luce delle altre disposizioni dello stesso regolamento, dall’altro, la definizione della nozione di atto impugnabile nella giurisprudenza e, infine, la giurisprudenza relativa ai diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato. |
1. L’art. 20 e le altre disposizioni pertinenti del regolamento n. 659/1999
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96. |
L’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999, lo ricordo, dispone: «Ogni parte interessata può informare la Commissione di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva di aiuti. La Commissione, se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere un parere sul caso, ne informa l’interessato. La Commissione, se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata». |
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97. |
È vero che tale disposizione non è redatta nei medesimi termini di quelle applicabili al trattamento di una denuncia nel quadro degli artt. 81 CE e 82 CE, quali l’art. 7 del regolamento n. 773/2204 ( 35 ). È altresì pacifico che il regolamento n. 659/1999 non conferisce diritti specifici ai denuncianti in quanto tali, ma solo se essi costituiscono parti interessate. È altrettanto incontestabile che le norme relative ai diritti dei denuncianti che figurano nei regolamenti relativi all’attuazione degli artt. 81 CE e 82 CE, quale il regolamento n. 773/2004, non possono essere trasposte in quanto tali al procedimento di controllo degli aiuti di Stato, che è oggetto di una codificazione speciale. |
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98. |
Tuttavia, ritengo che tali elementi non bastino a dimostrare che l’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 debba essere necessariamente interpretato nel senso che l’archiviazione di una denuncia in materia di aiuti di Stato non costituisce una decisione e va semplicemente portata a conoscenza del denunciante, come sostengono la Commissione e la parte interveniente. |
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99. |
Infatti, il testo dell’art. 20, n. 2, di tale regolamento e la mancanza di diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato devono essere interpretati, a mio avviso, alla luce del fatto che tale procedimento, a differenza di quello applicabile per l’attuazione degli artt. 81 CE e 82 CE, consiste in un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. |
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100. |
Come ho detto, anche quando la Commissione adotta una decisione a seguito di una denuncia di un aiuto che non le è stato notificato, il destinatario di tale decisione è lo Stato membro interessato dalla misura indicata nella denuncia, e non il denunciante stesso. |
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101. |
In base a tali considerazioni, l’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999 può quindi essere interpretato nel senso che, quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni di cui dispone, che non sussistano motivi sufficienti per avviare un procedimento d’indagine formale, essa deve informare il denunciante di modo che egli possa, se del caso, produrre elementi supplementari. Inoltre, conformemente all’art. 20, n. 2, terza frase, di tale regolamento, quando la Commissione adotta una decisione di archiviazione della denuncia, essa deve, ai fini della buona amministrazione, inviare una copia di tale decisione al denunciante, poiché quest’ultimo non ne è il destinatario. |
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102. |
Inoltre, siffatta interpretazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 risulta conforme alla prassi adottata dalla Commissione nel caso in esame. |
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103. |
Infatti, secondo l’esposizione dei fatti contenuta nell’ordinanza impugnata, la Commissione, con lettera 16 settembre 2003, ha informato l’Athinaïki Techniki che, sulla base delle informazioni di cui disponeva, non sussistevano motivi sufficienti per proseguire l’esame del caso e le ha chiesto di comunicarle informazioni supplementari in merito a qualsiasi aiuto che non fosse connesso all’aggiudicazione del casinò. Successivamente, in mancanza di tali elementi, essa ha informato la denunciante, con la lettera 2 dicembre 2004, che, in mancanza di informazioni supplementari che giustificassero il proseguimento dell’indagine, aveva disposto l’archiviazione amministrativa del caso in data 2 giugno 2004. |
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104. |
Ritengo quindi, in questa fase dell’analisi, che l’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 possa essere interpretato nel senso che la Commissione può archiviare una denuncia relativa a un aiuto illegale qualora non disponga di elementi sufficienti per pronunciarsi. Tuttavia, il contenuto di detta disposizione non consente di affermare, a mio parere, che tale archiviazione non sia un atto decisionale. |
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105. |
Le altre disposizioni pertinenti del regolamento n. 659/1999 sembrano indicare piuttosto che tale archiviazione ha carattere decisionale. |
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106. |
Infatti, da un lato, l’art. 10, n. 1, di detto regolamento impone alla Commissione di esaminare senza indugio una denuncia che la informi di un aiuto illegale. Questa disposizione riprende quindi la giurisprudenza secondo cui la Commissione è tenuta a procedere a un esame diligente e imparziale della denuncia. Si è visto che tale obbligo può comportare che essa debba procedere all’esame di elementi di fatto e di diritto non espressamente dedotti dal denunciante. |
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107. |
Dall’altro lato, l’art. 13, n. 1, di detto regolamento dispone che l’esame di un presunto aiuto illegale dà luogo ad una decisione a norma dell’art. 4, nn. 2, 3 o 4, del medesimo regolamento. |
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108. |
È vero che questi due articoli non prevedono il caso dell’archiviazione di una denuncia. Tale mancata previsione all’art. 4 del regolamento n. 659/1999 è perfettamente logica, se si considera che quest’ultimo articolo elenca le decisioni che possono essere adottate in seguito a una notifica da parte di uno Stato membro. Infatti, la notifica di un aiuto e il procedimento di controllo degli aiuti di Stato previsto dal regolamento n. 659/1999 sono intesi a consentire allo Stato membro interessato e alle imprese interessate di sapere se la misura progettata sia compatibile o meno con il mercato comune e se possa essere attuata. Di conseguenza, una notifica dev’essere necessariamente seguita da una decisione con cui la Commissione dichiari che la misura notificata non costituisce aiuto, oppure costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune, o suscita dubbi in ordine a tale compatibilità e richiede l’avvio di un procedimento d’indagine formale. |
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109. |
La Commissione, pertanto, non può archiviare la notifica di uno Stato membro. Se quest’ultima è incompleta, l’art. 5 del regolamento n. 659/1999 prevede che la Commissione debba chiedere alla Stato membro interessato le informazioni supplementari necessarie e che, se queste ultime non vengono fornite, detta notifica si considera ritirata. |
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110. |
Per contro, una denuncia relativa a un aiuto illegale deve poter essere archiviata qualora la Commissione non disponga degli elementi necessari per esprimersi con una delle decisioni elencate all’art. 4 del regolamento n. 659/1999, in quanto il denunciante non si trova nella stessa situazione di uno Stato membro che notifica un aiuto. |
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111. |
Benché l’ipotesi dell’archiviazione di una denuncia non sia prevista dall’art. 4 di tale regolamento, cui rinvia l’art. 13, n. 1, dello stesso, tuttavia detto art. 4 e l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999 confermano, a mio parere, la natura decisionale di tale archiviazione, in quanto dispongono che qualsiasi denuncia di un presunto aiuto illegale dev’essere oggetto di un esame diligente e che tale esame deve sfociare in una decisione. |
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112. |
Ritengo che quest’analisi sia confermata dalla nozione di atto impugnabile che emerge dalla giurisprudenza. |
2. La nozione di atto impugnabile nella giurisprudenza
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113. |
Risulta da una giurisprudenza costante che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna ( 36 ). |
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114. |
È altresì pacifico che, per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza ( 37 ). |
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115. |
Nella sentenza 16 giugno 1994, SFEI e a./Commissione ( 38 ), la Corte ha affermato che l’atto di archiviazione di una denuncia fondata sull’art. 82 CE costituisce un atto impugnabile per i seguenti motivi. Anzitutto, un’istituzione dotata del potere di constatare una violazione e di punirla e che può essere adita da privati con denuncia, come è il caso della Commissione in materia di diritto della concorrenza, adotta necessariamente un atto che produce effetti giuridici allorché essa pone fine all’indagine avviata in seguito a questa denuncia. Poi, l’atto di archiviazione di una denuncia non può essere definito preliminare o preparatorio. Infatti, a differenza di una comunicazione, che è diretta a fornire alle imprese interessate la possibilità di far valere il proprio punto di vista sulle censure mosse dalla Commissione e che non fissa definitivamente la posizione di quest’ultima, l’atto di archiviazione di una denuncia costituisce l’ultima fase della procedura: esso non sarà seguito da nessun altro atto impugnabile con un ricorso di annullamento ( 39 ). |
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116. |
Ritengo che tali motivi siano perfettamente trasponibili all’archiviazione di una denuncia nell’ambito del procedimento applicabile in materia di aiuti di Stato. |
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117. |
Infatti, anzitutto, nell’ambito di tale procedimento, la Commissione può essere adita con una denuncia da un privato e può constatare un’infrazione e sanzionarla, qualora risulti che il provvedimento denunciato costituisca effettivamente un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. |
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118. |
Inoltre la Commissione, quando archivia una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato, adotta necessariamente un atto che produce effetti giuridici, nel senso che l’archiviazione mette fine alla fase di esame preliminare che essa aveva dovuto avviare a seguito di tale denuncia, conformemente alla giurisprudenza e all’art. 10 del regolamento n. 659/1999. |
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119. |
Infine, risulta che l’archiviazione di una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato, come quella presentata dalla ricorrente, costituisce l’ultima fase dell’indagine preliminare avviata a seguito di tale denuncia. Detta archiviazione, al pari di quella di una denuncia fondata sull’art. 82 CE, non è seguita da alcun altro atto che possa formare oggetto di un ricorso di annullamento. |
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120. |
Il fatto che l’archiviazione possa essere riesaminata se la ricorrente produce elementi nuovi non inficia tale analisi, dato che, in mancanza dei suddetti elementi, l’indagine preliminare è effettivamente chiusa. |
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121. |
Visti i motivi per i quali la Corte ha riconosciuto il carattere di atto impugnabile dell’archiviazione di una denuncia fondata sull’art. 82 CE, ritengo che l’archiviazione di una denuncia relativa a un presunto aiuto di Stato meriti la stessa qualifica. |
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122. |
Siffatta analisi mi sembra ancor più giustificata se si considera che la Commissione dispone di una competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato e che questi ultimi sono oggetto di un divieto di principio. Si è visto come la giurisprudenza ne abbia dedotto che detta istituzione era soggetta all’obbligo di esaminare diligentemente qualsiasi denuncia ed era tenuta ad avviare un procedimento d’indagine formale se il provvedimento denunciato risultava costituire o poteva costituire un aiuto contrastante con il mercato comune. Ho ricordato che tali obblighi sono intesi a garantire che non venga attuato alcun aiuto incompatibile con il mercato comune. |
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123. |
Ne consegue che la Commissione, scegliendo di archiviare una denuncia, ha necessariamente ritenuto che non occorresse avviare un procedimento formale d’indagine né adottare una delle altre due decisioni previste dall’art. 4 del regolamento n. 659/1999. |
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124. |
Peraltro, il fatto che l’archiviazione non sia stata formalizzata in una decisione trasmessa allo Stato membro interessato, in violazione del disposto dell’art. 25 del medesimo regolamento, non può essere fatto valere per negare il carattere decisionale di detta archiviazione. Tale qualifica deve dipendere solo dalla sostanza dell’atto esaminato e non dal rispetto, da parte della Commissione, degli obblighi connessi alla sua notifica. |
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125. |
Infine, ritengo che il riconoscimento del carattere decisionale dell’archiviazione di una denuncia relativa ad un presunto aiuto di Stato sia anche conforme alla giurisprudenza concernente i diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato. |
3. La giurisprudenza relativa ai diritti dei denuncianti nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato
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126. |
Come si è visto, quando la Commissione, senza avviare il procedimento formale d’indagine, ritiene che il provvedimento denunciato non costituisca aiuto o costituisca un aiuto compatibile con il mercato comune, il denunciante, qualora sia una persona «interessata» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, ha il diritto di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario per difendere i propri diritti procedurali ( 40 ). Tale diritto di ricorso, sancito nelle sentenze Cook/Commissione ( 41 ) e Matra/Commissione ( 42 ), è stato in seguito costantemente confermato. |
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127. |
Di conseguenza, la Corte, rendendo possibile questo mezzo di ricorso, ha voluto che i diritti procedurali garantiti dall’art. 88, n. 2, CE siano oggetto di una tutela particolare e possano dare luogo a un controllo giurisdizionale. Ampliando in tal modo l’accesso al giudice comunitario, la Corte ha anche rafforzato il controllo dell’applicazione effettiva del diritto in materia di aiuti di Stato, consentendo a un concorrente, anche potenziale, del beneficiario del provvedimento controverso di contestare la valutazione della Commissione secondo cui la compatibilità di tale provvedimento con il Trattato non sollevava gravi difficoltà. |
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128. |
Gli effetti di questa giurisprudenza verrebbero sensibilmente indeboliti se il denunciante non potesse contestare, mediante un ricorso d’annullamento, anche l’archiviazione della sua denuncia. |
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129. |
Infatti, una tale archiviazione produce, per il denunciante, effetti equiparabili a quelli di una decisione con cui si dichiari che il provvedimento controverso costituisce un aiuto compatibile con il mercato comune o che non costituisce aiuto. Essa consente il perseguimento dell’esecuzione di tale provvedimento o dei suoi effetti senza che il denunciante abbia potuto presentare le sue osservazioni alla Commissione. |
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130. |
La coerenza del sistema elaborato dalla giurisprudenza relativa alla difesa dei diritti procedurali presuppone quindi, a mio parere, che il denunciante possa anche contestare la valutazione della Commissione secondo cui gli elementi di cui essa dispone non sono sufficienti per avviare un procedimento formale d’indagine. Inoltre, l’interesse al controllo giurisdizionale dell’applicazione effettiva del diritto comunitario non è inferiore in questo caso rispetto a quelli nei quali la Commissione adotti una decisione sulla qualifica del provvedimento o sulla sua compatibilità con il Trattato. |
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131. |
Ne deduco che l’archiviazione di una denuncia, come le decisioni adottate ai sensi dell’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 659/1999, dev’essere considerata un atto impugnabile, onde consentire al denunciante di far rispettare i diritti procedurali conferitigli dall’art. 88, n. 2, CE. |
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132. |
Contrariamente a questa analisi, il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, ha ritenuto che la natura non impugnabile di tale archiviazione non possa privare gli amministrati dell’accesso al giudice comunitario, dal momento che il denunciante può fornire informazioni supplementari a sostegno della sua denuncia. Il Tribunale ha osservato che, se tali informazioni fossero sufficienti, la Commissione sarebbe tenuta ad esprimersi sulla misura statale di cui trattasi adottando una decisione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999 e offrendo così al denunciante la possibilità di proporre un ricorso d’annullamento in forza dell’art. 230, quarto comma, CE. Il Tribunale ha peraltro rilevato che il denunciante può anche proporre un ricorso per carenza ai sensi dell’art. 232, terzo comma, CE ( 43 ). |
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133. |
Quest’analisi non mi convince. La possibilità per il denunciante di fornire alla Commissione elementi supplementari, e l’affermazione secondo cui quest’ultima sarebbe tenuta ad adottare una decisione nel caso in cui tali informazioni fossero sufficienti, non offrono una tutela equivalente, in quanto la questione esaminata nel caso di specie riguarda proprio il controllo giurisdizionale della valutazione della Commissione relativa al carattere sufficiente o meno delle informazioni di cui essa dispone. |
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134. |
Del pari, la tutela dei diritti procedurali del denunciante, quando la Commissione abbia deciso di archiviare la sua denuncia, non rientra nell’ambito di un ricorso per carenza. |
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135. |
Come si è visto, nel contesto del procedimento di controllo degli aiuti di Stato occorre riconoscere alla Commissione, quando viene adita con una denuncia, il potere di archiviarla qualora essa ritenga di non disporre di elementi sufficienti per adottare una diversa decisione ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, anche se tale possibilità non è espressamente contemplata. |
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136. |
L’archiviazione della denuncia costituisce quindi una presa di posizione che mette definitivamente fine al procedimento di esame di tale denuncia. |
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137. |
Pertanto, un ricorso per carenza non costituisce il mezzo di ricorso adeguato contro tale archiviazione. Nel sistema dei mezzi di ricorso previsti dal diritto comunitario, il ricorso per carenza è inteso a far accertare giudizialmente il comportamento omissivo di un’istituzione comunitaria allorché tale comportamento risulti contrario al Trattato ( 44 ). Se si ammette che l’archiviazione di una denuncia costituisce una presa di posizione ammissibile nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, un ricorso per carenza contro tale archiviazione non è ricevibile ( 45 ). In altre parole, il Tribunale non poteva decidere che l’archiviazione di una denuncia costituisce una presa di posizione conforme al regolamento n. 659/1999 e sostenere al contempo che tale archiviazione costituisce un comportamento omissivo contestabile mediante ricorso per carenza. |
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138. |
In proposito, rilevo che, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Air One/Commissione, la denuncia non era stata archiviata ed era in fase di esame. La Commissione l’aveva trasmessa alle autorità italiane e aveva impartito loro un termine per rispondere. Tale termine non era scaduto quando l’Air One ha formalmente invitato detta istituzione a prendere posizione sulla base dell’art. 232 CE. |
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139. |
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che l’archiviazione, da parte della Commissione, della denuncia presentata dalla ricorrente costituisca un atto impugnabile. Pertanto, l’impugnazione è fondata e l’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata. |
V — Sulle conseguenze dell’annullamento
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140. |
Conformemente all’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. |
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141. |
La Commissione ha dedotto un secondo motivo a sostegno della sua eccezione di irricevibilità del ricorso d’annullamento proposto dall’Athinaïki Techniki, vertente sulla tardività del ricorso. |
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142. |
Ritengo che la Corte disponga di tutti gli elementi necessari per statuire su tale motivo. |
A — Argomenti delle parti
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143. |
La Commissione ricorda che la cancelleria del Tribunale, con la lettera 1o marzo 2005, ha informato la ricorrente che la data di deposito del ricorso da prendere in considerazione era quella del deposito dell’originale, ossia il 18 febbraio 2005, in quanto la copia pervenuta per fax l’11 febbraio 2005 non costituiva una copia identica a tale originale, come dimostrerebbe il confronto tra le firme apposte sui due documenti. |
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144. |
La Commissione, sostenuta dall’Athens Resort Casino, ne deduce che il ricorso è stato proposto oltre il termine di due mesi e dieci giorni, dato che tale termine ha iniziato a decorrere dalla ricezione della lettera 2 dicembre 2004, ossia, al più tardi, il 6 dicembre 2004. |
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145. |
La Commissione e l’Athens Resort Casino fanno inoltre valere che la ricorrente ha implicitamente ammesso di avere presentato il ricorso oltre il termine allorché ha chiesto alla cancelleria, con lettera 16 marzo 2005, di tenere conto della versione del ricorso pervenuta alla stessa con il fax dell’11 febbraio 2005. |
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146. |
La ricorrente nega che il suo ricorso sia tardivo e fa valere che, conformemente alla giurisprudenza, spetta alla parte che eccepisce la tardività del ricorso fornire la prova della data di notifica dell’atto impugnato. La Commissione, nel caso di specie, non dimostrerebbe quale sia la data in cui è stata presa conoscenza dell’atto impugnato. |
B — Mia valutazione
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147. |
A differenza della Commissione, non credo che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto sarebbe stato proposto oltre la scadenza del termine impartito. Quest’analisi si fonda sulle seguenti considerazioni. |
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148. |
È pacifico che, ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso d’annullamento proposto da un privato contro una decisione di cui egli non sia destinatario dev’essere presentato entro il termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza. Inoltre, conformemente all’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. |
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149. |
Poiché la decisione di archiviazione della denuncia da parte della Commissione non è stata né pubblicata né notificata all’Athinaïki Techniki, ma è stata semplicemente portata a conoscenza di quest’ultima con la lettera 2 dicembre 2004, la questione da risolvere è se il ricorso di annullamento sia stato proposto entro il termine di due mesi e dieci giorni a decorrere dalla ricezione di tale lettera. |
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150. |
L’argomento della Commissione si basa sui due punti seguenti: da un lato, la ricezione della lettera 2 dicembre 2004, che ha fatto decorrere il termine di ricorso, sarebbe avvenuta il 6 dicembre 2004 al più tardi e, dall’altro, il ricorso sarebbe stato presentato solo il 18 febbraio 2005, dato che non si potrebbe tenere conto dell’invio del ricorso tramite fax dell’11 febbraio 2005. |
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151. |
Ritengo che nessuno di questi punti possa essere accolto. |
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152. |
In primo luogo, la versione del ricorso pervenuta per fax alla cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2005 deve, a mio parere, essere presa in considerazione al fine di stabilire la data del ricorso. |
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153. |
Occorre ricordare che, conformemente all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia, il giudice comunitario dev’essere adito mediante istanza trasmessa al cancelliere, che deve contenere varie indicazioni ed essere accompagnata da vari documenti. |
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154. |
Ai sensi dell’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte. Il n. 3 dello stesso articolo dispone che, ai fini dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria del Tribunale. |
|
155. |
L’art. 43, n. 6, di detto regolamento di procedura prevede, dal canto suo, la possibilità di inviare il ricorso alla suddetta cancelleria con altri mezzi tecnici di comunicazione. Esso dispone: «Salve restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’articolo 102, paragrafo 2, non si applica al detto termine di 10 giorni». |
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156. |
L’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale prevede quindi che la ricezione, da parte della cancelleria del Tribunale, della copia del ricorso inviata per fax è equiparata al deposito dell’originale, a condizione che tale originale venga effettivamente depositato presso la cancelleria entro dieci giorni. |
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157. |
Inoltre, il rispetto di questa condizione comporta logicamente che la versione inviata per fax alla cancelleria del Tribunale sia la copia conforme dell’originale depositato successivamente. Occorre quindi che la versione inviata per fax sia la fotografia della versione originale e non un documento che presenta lo stesso contenuto sotto una forma diversa. |
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158. |
Tali requisiti sono indicati molto chiaramente nelle istruzioni pratiche alle parti ( 46 ). Il punto I, A, nn. 2 e 3, di tali istruzioni enuncia infatti: «In caso di trasmissione per posta elettronica, sono accettate soltanto copie dell’originale firmato trattate allo scanner. Una semplice scheda elettronica o una scheda recante una firma elettronica o un facsimile di firma redatto mediante computer non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura. (…) (…) Il deposito di un documento per fax o posta elettronica vale, ai fini dell’osservanza di un termine, soltanto se l’originale firmato perviene in cancelleria entro e non oltre il termine, previsto dall’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, di dieci giorni dopo il detto deposito. L’originale firmato dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime. In caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente depositata è presa in considerazione solo la data del deposito dell’originale firmato». |
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159. |
Spetta alla cancelleria del Tribunale, conformemente all’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ( 47 ), vigilare sul rispetto di tali requisiti. |
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160. |
Nel caso di specie, il cancelliere del Tribunale ha ritenuto che la versione del ricorso pervenuta per fax alla cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2005 non fosse una copia identica all’originale depositato il 18 febbraio 2005, in quanto la firma che appariva sull’ultima pagina di tale versione non era esattamente nella stessa posizione di quella figurante sull’originale. |
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161. |
L’avvocato della ricorrente, con lettera 16 marzo 2005, ha spiegato che tale differenza era dovuta al fatto che l’ultima pagina dell’originale del ricorso era stata danneggiata durante l’invio del fax, per cui egli aveva dovuto sostituirla. È pacifico che la versione del ricorso ricevuta l’11 febbraio 2005 non presenta nessun’altra differenza rispetto all’originale oltre a questo spostamento della firma dell’avvocato nell’ultima pagina. |
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162. |
A differenza della Commissione e dell’Athens Resort Casino, ritengo che si debba considerare soddisfatta la condizione relativa all’identità tra la versione trasmessa per fax e l’originale del ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale, che deriva dall’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura di Tribunale. |
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163. |
La portata di tale condizione, secondo me, dev’essere valutata in funzione dei suoi due obiettivi, sostanziale e formale. |
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164. |
Detta condizione ha lo scopo, sul piano sostanziale, di garantire che la possibilità di adire il giudice comunitario con una delle nuove modalità di comunicazione, prevista all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, non rimetta in discussione la tassatività dei termini processuali né le esigenze di certezza del diritto e di parità fra le parti, che tali termini sono intesi a garantire. Infatti, è pacifico che i termini in questione e la loro rigorosa applicazione hanno lo scopo di assicurare la certezza del diritto e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia ( 48 ). |
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165. |
L’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale mira quindi a consentire al ricorrente di inviare il proprio ricorso alla cancelleria del Tribunale tramite fax entro il termine di due mesi e dieci giorni, ma tale possibilità non implica che di fatto venga concesso al ricorrente un termine supplementare per apportare miglioramenti al ricorso o modificarlo in qualsiasi modo. |
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166. |
La condizione relativa all’identità tra la versione trasmessa per fax e l’originale del ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale, sul piano formale, mira a consentire a quest’ultima di verificare, quando riceve l’originale del ricorso, la perfetta somiglianza di quest’ultimo con la versione trasmessa per fax attraverso un semplice esame rapido e superficiale, senza alcuna analisi approfondita del loro contenuto. |
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167. |
Tuttavia, nella fattispecie, ritengo che il semplice spostamento delle firme sulla versione inviata per fax e sull’originale depositato nella cancelleria del Tribunale non comprometta i due obiettivi di tale condizione. |
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168. |
Da un lato, siffatta differenza non riguarda la sostanza del ricorso trasmesso entro i termini. Dall’altro, non si tratta neppure di una modifica del contenuto dattilografico del documento, che avrebbe potuto far dubitare dell’identità tra le due versioni in questione e obbligare la cancelleria del Tribunale a verificarla in dettaglio, pagina per pagina. Il semplice spostamento della firma nell’ultima pagina dell’originale del ricorso non era tale da dare adito a sospetti sul ricorso nel suo complesso. |
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169. |
Di conseguenza, ritengo che la ricorrente non abbia violato le disposizioni dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale e che l’invio della versione del ricorso per fax in data 11 febbraio 2005 debba essere preso in considerazione per stabilire la data del ricorso. Pertanto, risulta che quest’ultimo è stato proposto entro il termine di due mesi e dieci giorni successivi al 2 dicembre 2004 ed è quindi ricevibile a prescindere dalla data in cui la ricorrente abbia ricevuto la lettera della Commissione recante tale data. |
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170. |
In secondo luogo, ritengo che il dies a quo del termine di ricorso di due mesi e dieci giorni non possa essere fissato, al più tardi, al 6 dicembre 2004, come sostiene la Commissione. |
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171. |
Risulta dalla giurisprudenza che incombe alla parte che fa valere la tardività del ricorso fornire la prova della data in cui è iniziato il decorso del termine ( 49 ). Risulta altresì che, ove non sia possibile stabilire con certezza la data a partire dalla quale i ricorrenti hanno avuto una conoscenza precisa del contenuto e della motivazione dell’atto da essi impugnato, quando questo atto non è stato né pubblicato né notificato, si deve ritenere che il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno in cui può essere provato che i ricorrenti avevano già tale conoscenza ( 50 ). |
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172. |
Si è visto che, nel caso di specie, la lettera 2 dicembre 2004 che ha informato la ricorrente dell’archiviazione della sua denuncia non è stata inviata a quest’ultima mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Si ignora la data in cui la ricorrente ha effettivamente ricevuto tale lettera e risulta difficile dedurla con precisione dalla lettera inviata dalla ricorrente al cancelliere del Tribunale in data 16 marzo 2005. |
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173. |
Pertanto, il ricorso d’annullamento proposto dall’Athinaïki Techniki è ricevibile, anche qualora si ritenga che la data di presentazione del ricorso debba essere fissata al 18 febbraio 2005. |
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174. |
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che occorra respingere l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla Commissione. |
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175. |
Invito inoltre la Corte a rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla domanda dell’Athinaïki Techniki diretta a ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 2004, relativa all’archiviazione della sua denuncia, e a riservare le spese ( 51 ). |
VI — Conclusione
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176. |
In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Causa T-94/05 (Racc. pag. II-73; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»).
( 3 ) In prosieguo: l’«Athinaïki Techniki» o la «ricorrente».
( 4 ) Regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
( 5 ) L’art. 87, n. 2, CE indica gli aiuti compatibili di pieno diritto con il mercato comune. Si tratta degli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, nonché degli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale di Germania per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. L’art. 87, n. 3, CE elenca, dal canto suo, gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Si tratta, in particolare, degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove si abbia una grave forma di sottoccupazione e degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo.
( 6 ) Sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France (Racc. pag. I-1719, punti 36 e 38).
( 7 ) Art. 2.
( 8 ) Art. 5, n. 1, del regolamento n. 659/1999.
( 9 ) Art. 1, lett. f), del regolamento n. 659/1999.
( 10 ) V., in tal senso, sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I-5479, punto 72).
( 11 ) Sentenze 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa (Racc. pag. 1129, in particolare pag. 1146), e Belgio e Forum 187/Commissione, cit. (punti 73 e 74).
( 12 ) Sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 62).
( 13 ) Idem.
( 14 ) Sentenza 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (Racc. pag. I-10737, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
( 15 ) Sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 64).
( 16 ) Ibidem (punto 39).
( 17 ) Sentenza 10 maggio 2006, causa T-395/04, Air One/Commissione (Racc. pag. II-1343, punto 61).
( 18 ) Idem.
( 19 ) Sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. (punto 45).
( 20 ) Sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
( 21 ) Ibidem (punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
( 22 ) Citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (punto 40) e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (punto 35).
( 23 ) Sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 35).
( 24 ) Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62 (Racc. pag. 197).
( 25 ) Ibid., pag. 223. V. anche sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Ho espresso, ai paragrafi 104-112 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P, Germania e a./Kronofrance, pendenti dinanzi alla Corte, il mio disaccordo su tale restrizione al diritto di ricorso degli interessati. Siffatta restrizione porta a fare della difesa dei diritti procedurali un fine a sé, mentre dovrebbe solo essere, a mio parere, la chiave che dà accesso al giudice comunitario per il controllo della compatibilità della misura contestata con le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato.
( 26 ) Sentenza Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit. (punto 37).
( 27 ) V., per un’applicazione recente, sentenza 22 novembre 2007, causa C-260/05 P, Sniace/Commissione (Racc. pag. I-10005, punti 53 e 54).
( 28 ) La Air One SpA (in prosieguo: la «Air One»), una compagnia di trasporto aereo che effettua trasporti di linea tra città italiane, ha trasmesso alla Commissione, con lettera 22 dicembre 2003, una denuncia relativa ad aiuti che le autorità italiane avrebbero illegittimamente concesso alla compagnia aerea Ryanair. Dopo uno scambio di corrispondenza, la Air One aveva formalmente invitato la Commissione a prendere posizione sulla sua denuncia nel giugno 2004. Il 5 ottobre 2004 essa ha proposto un ricorso per carenza.
( 29 ) Sentenza Air One/Commissione, cit. (punti 30 e 34).
( 30 ) In prosieguo: l’«Athens Resort Casino».
( 31 ) Causa C-141/02 P (Racc. pag. I-1283, punti 69-72).
( 32 ) Regolamento 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).
( 33 ) Sentenza Commissione/max.mobil, cit. (punto 71).
( 34 ) La Commissione cita l’art. 6 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81] e dell’articolo [82] del trattato CE (GU L 354, pag. 18). Essa sottolinea che tali diritti sono previsti attualmente dall’art. 7 del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, p. 18), che dispone:
«1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.
3. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata».
( 35 ) Quest’ultima disposizione prevede espressamente, lo ricordo, che, quando la Commissione ritiene che non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, essa deve informare il denunciante e stabilire il termine entro il quale quest’ultimo può presentare osservazioni. Se, successivamente, il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato e tali osservazioni non inducono a una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.
( 36 ) Sentenza 22 giugno 2000, causa C-147/96, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-4723, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). V., per un’applicazione recente, ordinanza 21 giugno 2007, causa C-163/06 P, Finlandia/Commissione (Racc. pag. I-5127, punto 40).
( 37 ) Sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit. (punto 27).
( 38 ) Causa C-39/93 P, (Racc. pag. I-2681).
( 39 ) Punti 27 e 28.
( 40 ) Citate sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France (punto 40) e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (punto 35).
( 41 ) Sentenza 19 maggio 1993, causa C-198/91 (Racc. pag. I-2487).
( 42 ) Sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91 (Racc. pag. I-3203).
( 43 ) Ordinanza impugnata, punto 31.
( 44 ) Sentenza 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione (Racc. pag. I-6061, punto 14).
( 45 ) V., in tal senso, sentenza 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Racc. pag. 3173, punto 21).
( 46 ) GU 2007, L 232, pag. 7. Tali istruzioni possono essere consultate anche sul sito Internet http://curia.europa.eu/fr/instit/txtdocfr/index_tpi.htm.
( 47 ) GU 2007, L 232, pag. 1. Tali istruzioni possono essere consultate anche sul sito Internet Internet http://curia.europa.eu/fr/instit/txtdocfr/index_tpi.htm.
( 48 ) V., in particolare, ordinanza 8 novembre 2007, causa C-242/07 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-9757, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
( 49 ) Sentenza della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti (Racc. pag. 1045, punto 46), e ordinanza del Tribunale 13 aprile 2000, causa T-263/97, GAL Penisola Sorrentina/Commissione (Racc. pag. II-2041, punto 47).
( 50 ) Sentenza 10 gennaio 2002, causa C-480/99 P, Plant e a./Commissione e South Wales Small Mines (Racc. pag. I-265, punto 49).
( 51 ) V, per quanto riguarda le spese, sentenza 15 maggio 2003, causa C-193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I-4837).