CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 13 marzo 2008 ( 1 )

Causa C-277/06

Interboves GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

«Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all’esportazione — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità — Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali — Periodo di riposo di 12 ore — Obbligo»

I — Introduzione

1.

Con il presente rinvio pregiudiziale, il Finanzgericht Hamburg (Germania) chiede alla Corte di interpretare il punto 48.7, lett. a) e b), dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE ( 2 ), relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE ( 3 ) (in prosieguo: la «direttiva 91/628»).

2.

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la Interboves GmbH (in prosieguo: la «Interboves») allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in relazione al rifiuto di quest’ultimo di concedere alla Interboves una restituzione all’esportazione di bovini vivi richiesta nel giugno 2002, in quanto la durata del trasporto (marittimo) di tali animali avrebbe superato quella prevista al punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628.

II — Contesto normativo

3.

L’art. 33, n. 9, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 4 ), subordina il pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi al rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

4.

Il 18 marzo 1998, la Commissione delle Comunità europee ha adottato il regolamento (CE) 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ( 5 ). Tale regolamento, che è stato adottato sul fondamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 6 ), in particolare del relativo art. 13, n. 9 ( 7 ), e che ha preceduto il regolamento n. 1254/1999, è rimasto in vigore fino al 13 aprile 2003, data a partire dalla quale è stato sostituito dal regolamento della Commissione (CE) 9 aprile 2003, n. 639, recante modalità d’applicazione ai sensi del regolamento n. 1254/1999 per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione ( 8 ). Il regolamento n. 615/98 si applicava quindi alle dichiarazioni presentate anteriormente all’adozione del regolamento n. 639/2003 ( 9 ), fra cui quella in discussione nella causa principale.

5.

L’art. 1 del regolamento n. 615/98 prevede che, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nello Stato terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva 91/628 e delle disposizioni del regolamento n. 615/98.

6.

A sensi dell’art. 2, n. 2, della direttiva 91/628 si deve intendere per:

«(…)

b)

“trasporto”: ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

(…)

g)

“viaggio”: il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione;

h)

“periodo di riposo”: un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

(…)».

7.

Il punto A 2, lett. d), del capitolo I dell’allegato della direttiva 91/628 prevede che, durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un’alimentazione adeguata agli intervalli stabiliti dal capitolo VII del medesimo allegato.

8.

Il punto 48 che figura nel capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 riguarda in particolare i periodi di viaggio e di riposo. Tale capitolo dispone:

«(…)

2.

La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.

3.

La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

strame sufficiente sul pavimento del veicolo;

il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

accesso diretto agli animali;

possibilità di un’adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);

pannelli mobili per creare compartimenti separati;

presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l’erogazione di acqua durante le soste;

in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l’abbeveraggio degli animali durante il viaggio.

4.

Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

(…)

d)

Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 ( 10 ) devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un’ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

5.

Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

(…)

7.

a)

Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b)

In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.

8.

Nell’interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

(…)».

III — Fatti della causa principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9.

Con dichiarazione 12 giugno 2002 la Interboves comunicava allo Hautptzollamt l’esportazione di 33 bovini vivi nella ex Repubblica federale di Iugoslavia, chiedendo per questo la concessione della restituzione all’esportazione.

10.

Con decisione 23 luglio 2003 lo Hauptzollamt respingeva tale domanda, con la motivazione che la Interboves non si era attenuta, nel trasporto degli animali, al punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628.

11.

Nella decisione, lo Hauptzollamt spiegava che dalla sua analisi del piano di trasporto indicato dalla Interboves emergeva che il viaggio di trasporto dei bovini era durato 23 ore, ossia 14 ore e 30 minuti di trasporto su mare a bordo di un traghetto da Bari (Italia) a Igoumenitsa (Grecia) nonché 8 ore e 30 minuti di trasporto su strada fino a Evzoni, al confine tra la Grecia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, senza alcun periodo di riposo. Considerando che il punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 stabilisce che, dopo 14 ore di trasporto, dev’essere previsto un periodo di riposo di 12 ore in seguito allo sbarco nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze per gli animali che siano stati trasportati via mare tra due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico di detti animali, lo Hauptzollamt negava la restituzione.

12.

Con decisione 21 giugno 2005 lo Hauptzollamt respingeva l’opposizione della Interboves contro il rifiuto di concedere la restituzione all’esportazione, ritenendo che la durata del trasporto marittimo dovesse essere considerata un prolungamento di quello su strada e non che, come sosteneva la Interboves, la durata del trasporto marittimo non dovesse essere conteggiata nel tempo di trasporto. Secondo lo Hauptzollamt, per verificare se la durata totale del trasporto fosse conforme al punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, occorreva quindi sommare la durata del trasporto marittimo a quella dei periodi di trasporto su strada precedenti e successivi, per un totale, nella specie, di 32 ore e 45 minuti (ossia 14 ore e 30 minuti di trasporto marittimo e 18 ore e 15 minuti di trasporto su strada fino alla destinazione finale).

13.

Il 21 luglio 2005 la Interboves proponeva un ricorso d’annullamento contro tale decisione dinanzi al Finanzgericht Hamburg, facendo valere di essersi attenuta alle disposizioni della direttiva 91/628.

14.

Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni del capitolo IV dell’allegato della direttiva 91/628, sulle quali potevano del resto sussistervi tali dubbi, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il punto 48.7, lett. a) (…) dell’allegato della direttiva 91/628/CEE disciplini le condizioni fondamentali del trasporto marittimo in modo che in linea di principio — una volta soddisfatte le condizioni di cui ai punti 48.3 e 48.4 (…) dell’allegato alla direttiva 91/628/CEE (…) — anche nel caso di un trasporto di animali su c.d. traghetti Roll-on/Roll-off i tempi del trasporto su strada prima e dopo il trasporto marittimo non devono essere sommati.

2)

Se il punto 48.7, lett. b), (…) dell’allegato della direttiva 91/628/CEE contenga una disposizione specifica per i c.d. traghetti Roll-on/Roll-off che circolano all’interno della Comunità, la quale trova applicazione in aggiunta alle condizioni di cui al punto 48.4, lett. [d]), (…) dell’allegato alla direttiva 91/628/CEE, con la conseguenza che, dopo l’arrivo del traghetto nel porto di destinazione, non comincia un nuovo periodo di trasporto massimo di 29 ore [cfr. punto 48.4, lett. d), (…) dell’allegato alla direttiva], ma deve invece essere effettuata una pausa di dodici ore, solo nel caso in cui la durata del trasporto in mare sia stata superiore a quanto previsto in generale ai punti da 48.2 a 48.4 [in pratica 29 ore, ai sensi del punto 48.4, lett. d]».

15.

Conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la Interboves, lo Hauptzollamt, i governi belga, greco e svedese, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Essi hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 23 maggio 2007, ad eccezione dello Hauptzollamt e del governo belga, che non erano rappresentati.

IV — Analisi

16.

Si deve ricordare che il punto 48 che figura al capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628 stabilisce le norme concernenti gli intervalli per l’abbeveraggio, l’alimentazione nonché i periodi di viaggio e di riposo, applicabili al trasporto delle specie animali elencate all’art. 1, n. 1, lett. a) di tale direttiva tra cui i bovini, ad eccezione del trasporto aereo.

17.

Il punto 48.2 di tale allegato precisa che la durata del viaggio non deve essere superiore a 8 ore. Tuttavia, tale durata può essere prolungata quando per il veicolo ricorrano le condizioni supplementari di cui al punto 48.3 dello stesso allegato. Così, quando il mezzo di trasporto sia un veicolo per il trasporto stradale rispondente alle condizioni del detto punto 48.3 — cosa di cui il giudice del rinvio non dubita — il punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 dispone che, dopo 14 ore di trasporto, gli animali devono beneficiare di almeno un’ora di riposo, in particolare per essere alimentati e abbeverati, dopodiché possono riprendere il viaggio per altre 14 ore. Questo stesso punto 48.4, lett. d), stabilisce quindi che la durata massima del trasporto sui veicoli stradali rispondenti alle condizioni di cui al detto punto 48.3 è di 28 ore.

18.

A tale riguardo, tengo a precisare che la formula attuale, ripresa anche dal giudice del rinvio e da alcune delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, secondo cui il punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628 autorizzerebbe un trasporto della durata massima di 29 ore, è solo un’interpretazione imprecisa della regola 14 + 1 + 14 prevista da tale disposizione ( 11 ). Infatti, la norma di cui al detto punto 48.4, lett. d), stabilisce unicamente un periodo massimo di trasporto su strada di 28 ore, intervallato da un periodo minimo di riposo di 1 ora, e questi due periodi sommati costituiscono la durata minima del viaggio di 29 ore. Di conseguenza, la durata di un viaggio potrebbe essere ad esempio di 50 ore, ossia due periodi (massimi) di trasporto di 14 ore ciascuno, intervallati da un periodo di riposo di 22 ore.

19.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il punto 48.7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628 rinvia alla norma di cui al punto 48.2 (ossia una durata massima del viaggio di 8 ore), salvo che le condizioni di cui ai punti 48.3 e 48.4 dello stesso allegato, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate. Dalla lettura del testo del punto 48.7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628 emerge quindi che la durata minima di 29 ore di viaggio prevista al detto punto 48.4, lett. d), non si applica, per regola generale, al trasporto marittimo. Tale modalità di trasporto comprende quanto meno, e come hanno rilevato tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, il trasporto su una nave specializzata rispondente a condizioni di comfort equiparabili a quelle esistenti in una stalla (denominata comunemente «nave stalla»).

20.

Inoltre, il punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 precisa che, in caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali (in prosieguo: il «trasporto su traghetto»), questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 48.2-48.4.

21.

Nell’ambito della prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, in sostanza e in primo luogo, sulla possibilità di qualificare il trasporto su traghetto, di cui al punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, come trasporto marittimo, ai sensi del punto 48.7, lett. a), di detto allegato. In caso di soluzione affermativa e in secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se, quando il trasporto su traghetto si inserisce tra due periodi di trasporto su strada, questi ultimi non siano collegati tra loro, come si presume nel caso di un identico piano di viaggio in cui la tratta marittima venga effettuata a bordo di una nave stalla.

22.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, dopo un trasporto su traghetto la cui durata sembra superare le 14 ore, ossia il periodo massimo previsto al punto 48.4, lett. d) dell’allegato della direttiva 91/628, prima di un periodo minimo di riposo di 1 ora, gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore ai sensi del detto punto 48.7, lett. b), oppure se il trasporto su strada possa continuare subito dopo lo sbarco, per una durata massima di 28 ore.

23.

Per risolvere tali questioni, occorre adottare un’interpretazione sistematica e teleologica del punto 48 dell’allegato della direttiva 91/628 per quanto riguarda le condizioni di viaggio dei bovini durante il trasporto su strada, durante il trasporto su traghetto e quando vengono trasportati a mezzo di una nave stalla.

24.

Il detto punto 48 distingue le modalità di trasporto in funzione delle garanzie qualitative offerte in ordine alla tutela della salute degli animali, nella fattispecie dei bovini.

25.

Infatti, mentre la durata massima del trasporto su strada, prevista dal punto 48.4, lett. d) dell’allegato della direttiva 91/628, è di 28 ore, il trasporto marittimo di bovini su una nave stalla, previsto al punto 48.7, lett. a) dello stesso allegato, non è soggetto ad alcun limite di durata, in ragione delle condizioni di viaggio notevolmente migliori garantite agli animali.

26.

Fra questi due estremi si colloca il trasporto su traghetto, sul quale si incentrano le questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio. Infatti, benché i bovini non vengano scaricati dal veicolo stradale sul traghetto come nel caso di un trasporto per mezzo di una nave stalla, essi beneficiano di condizioni più rispettose della loro salute di quelle che si verificano durante il trasporto su strada, in ragione delle garanzie supplementari stabilite al punto 26 che figura al capitolo I dell’allegato della direttiva 91/628. Infatti, mentre i bovini subiscono molti soprassalti durante il trasporto su strada, il punto 26, sub i), di detto capitolo prevede un sistema di fissaggio del veicolo durante il trasporto su traghetto. Del pari, mentre durante il trasporto su strada i bovini possono essere alimentati e/o abbeverati solo nei periodi di sosta, ciò può avvenire in qualunque momento durante il trasporto su traghetto, conformemente al detto punto 26, sub iii).

27.

Senza voler anticipare la soluzione delle questioni pregiudiziali, risulta che il legislatore comunitario abbia riconosciuto la particolarità del trasporto su traghetto laddove ha stabilito, al punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, disposizioni ad hoc, anche in relazione alla durata del trasporto, tenendo conto delle condizioni qualitative del trasporto in questione. Nel prosieguo delle presenti conclusioni esaminerò gli effetti prodotti da tali condizioni sulla determinazione della durata del trasporto su traghetto.

28.

Ciò detto, il riferimento, al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, al punto 26 che figura nel capitolo I dell’allegato della direttiva 91/628, mi induce subito a risolvere la prima parte della prima questione nel senso che non vi è dubbio che il trasporto su traghetto debba essere qualificato come trasporto marittimo. Infatti, come ho già avuto modo di rilevare nelle mie conclusioni relative alla causa Schwaninger Martin sopracitata, il trasporto su traghetto, nonostante le sue particolarità, rientra nel trasporto marittimo ( 12 ). Peraltro, il punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628 fa riferimento a tale modalità di trasporto come a un «trasporto marittimo».

29.

Di conseguenza, ritengo che si possa sostenere senza molte esitazioni che il detto punto 48.7, lett. a), contenga le disposizioni generali relative al trasporto marittimo, ivi compreso il trasporto su traghetto. Ne consegue che tale disposizione si applica a tutti i tipi di trasporto marittimo che soddisfino le condizioni stabilite ai punti 48.2-48-4, ad eccezione delle durate del viaggio e dei periodi di riposo.

30.

Per risolvere interamente la prima questione posta dal giudice del rinvio rimane da chiarire se tutti i periodi di trasporto su strada precedenti e successivi al trasporto su traghetto siano collegati tra loro.

31.

A tale riguardo, la ricorrente nella causa principale e la Commissione sostengono che i due periodi di trasporto su strada non siano mai collegati. Il governo svedese afferma invece che essi sono sempre collegati fra loro, in quanto si tratterebbe di un unico viaggio ininterrotto. Tale governo precisa inoltre che solo la sua tesi sarebbe conforme allo scopo della direttiva 91/628.

32.

A mio parere, la questione posta non può essere risolta in modo così categorico. In definitiva, come ho appena dimostrato, l’esigenza di calcolare cumulativamente i due periodi di trasporto su strada dev’essere valutata in funzione della durata del trasporto su traghetto, vale a dire verificando se la durata di tale trasporto raggiunga o meno quella prevista al punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628.

33.

Ho già rilevato che il trasporto su traghetto, nonostante sia qualificato come trasporto marittimo, presenta caratteristiche particolari. Tali caratteristiche sono state riconosciute dal legislatore comunitario nelle disposizioni della direttiva 91/628, in particolare al punto 48.7, lett. b), dell’allegato di quest’ultima. A tale proposito, il rinvio operato da tale disposizione, in fine, al piano generale di cui ai punti 48.2-48.4 del detto allegato implica che, a differenza di quanto stabilito dalle regole applicabili al trasporto marittimo in generale [punto 48.7, lett. a)], in caso di trasporto di bovini su traghetto si deve tenere conto della durata massima di trasporto di 28 ore prevista al detto punto 48.4, lett. d) dello stesso allegato. Occorre tuttavia precisare che, durante il trasporto marittimo, il periodo di riposo di cui al detto punto 48.4, lett. d), non ha alcun senso. Infatti, sia sulle navi stalla che sui traghetti, gli animali possono essere abbeverati e/o alimentati in qualsiasi momento: nel primo caso, in ragione delle condizioni analoghe a quelle di una stalla, e, nel secondo, per l’esistenza e il rispetto delle disposizioni del punto 26, sub iii), che figura al capitolo I dell’allegato della direttiva 91/628, che consentono di garantire l’abbeveraggio e l’alimentazione degli animali.

34.

Ne consegue che, una volta raggiunto il periodo di 28 ore di trasporto su traghetto, gli animali beneficeranno, all’arrivo nel porto di destinazione, di un periodo di riposo di 12 ore, conformemente al detto punto 48.7, lett. b). In proposito, occorre precisare che le 12 ore previste da tale disposizione hanno la stessa funzione di «neutralizzazione» dei periodi di trasporto effettuati prima di tale riposo svolta dal periodo di 24 ore di cui al punto 48.5 dell’allegato della direttiva 91/628, applicabile al trasporto su strada. Ciò implica che, dopo il periodo di riposo di 12 ore successivo a un trasporto su traghetto di durata superiore a 28 ore, può iniziare un nuovo periodo di trasporto.

35.

Tale interpretazione della funzione del periodo di riposo di 12 ore trova conferma, da un lato, nel tenore letterale del punto 48.7, lett. b), dell’allegato della direttiva 91/628, che non rinvia al punto 48.5 dello stesso, e, dall’altro, nella natura del trasporto su traghetto, che, come si è rilevato in precedenza, offre condizioni qualitative più rispettose della salute degli animali di quelle del trasporto su strada.

36.

Nel caso in cui il trasporto su traghetto si inserisca tra due periodi di trasporto su strada, ipotesi prevista dal giudice del rinvio, il nesso tra questi ultimi, a mio parere, dipende dalla durata del trasporto su traghetto.

37.

Se la durata del trasporto su traghetto raggiunge il limite massimo di 28 ore, il periodo di riposo di 12 ore, di cui devono beneficiare i bovini, neutralizza la durata di qualsiasi precedente modalità di trasporto anteriore.

38.

Se la durata del trasporto su traghetto non raggiunge il limite massimo di 28 ore, i due periodi di trasporto su strada devono essere collegati, in considerazione dello scopo perseguito dalla direttiva 91/628, ossia la tutela della salute degli animali durante il trasporto. Infatti, sostenere, in questo caso e al pari della Commissione, l’interpretazione secondo cui i periodi di trasporto su strada non sarebbero collegati tra loro significherebbe trattare più favorevolmente un periodo di trasporto su traghetto che un periodo di riposo. Infatti, mentre dopo un periodo di riposo di 20 ore, preceduto da un trasporto su strada della durata di 14 ore, il periodo di trasporto su strada successivo non può superare le 14 ore, conformemente al piano generale di cui al punto 48.4, lett. d), dell’allegato della detta direttiva ammettere, in un caso di specie simile, che dopo un trasporto su traghetto di 20 ore sia possibile un periodo di trasporto massimo di 28 ore, senza prendere in considerazione la durata del trasporto su strada che ha preceduto quello effettuato via mare, significherebbe ignorare lo scopo perseguito dalla direttiva 91/628 di ridurre, per quanto possibile, il trasporto degli animali su lunghe distanze e quindi limitare la durata del trasporto nell’interesse del loro benessere. L’importanza di tale obiettivo è stata peraltro ribadita dalla Corte nella sentenza 23 novembre 2006, ZVK ( 13 ), in relazione all’interpretazione della nozione di «trasporto» ai sensi della direttiva 91/628.

39.

L’interpretazione consistente nel collegare i periodi di trasporto su strada in funzione della durata del trasporto su traghetto garantisce una tutela proporzionata degli animali durante il viaggio, limitando per quanto possibile il cumulo di lunghi periodi di trasporto. A mio parere, tale interpretazione è conforme all’obiettivo che intendeva conseguire il legislatore comunitario, vale a dire un livello equivalente di protezione degli animali durante il loro trasporto, tenendo conto delle diverse condizioni qualitative di ciascun mezzo di trasporto, così da prevedere norme adeguate per ciascuno di tali mezzi, in particolare per quanto riguarda la durata del trasporto.

40.

Pertanto, non mi sembra fondata la tesi sostenuta dal governo svedese, secondo cui, per garantire la tutela della salute degli animali, si dovrebbe ritenere che esista un unico viaggio ininterrotto. Anche se si deve ammettere che il trasporto viene effettuato con un unico viaggio ( 14 ), quest’ultimo è composto tuttavia da modalità di trasporto diverse, soggette a regole anch’esse diverse. Inoltre, l’argomento esposto dal governo svedese sembra introdurre un trattamento discriminatorio di talune modalità di trasporto, nella fattispecie il trasporto marittimo, tradendo la ratio della direttiva 91/628.

41.

Pertanto non posso accogliere la tesi sostenuta in particolare dalla Commissione, secondo cui i periodi di trasporto su strada precedente e successivo al periodo di trasporto su traghetto non sarebbero mai collegati, né quella proposta dal governo svedese, secondo cui tali periodi sarebbero sempre collegati nell’ambito di un unico viaggio ininterrotto. A mio parere occorre invece risolvere la seconda parte della prima questione posta dal giudice del rinvio nel senso che il collegamento tra il periodo di trasporto su strada che precede e quello che segue un periodo di trasporto su traghetto dipende dalla questione se sia raggiunta la durata massima di tale trasporto stabilita al punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, conformemente al rinvio operato dal punto 48.7, lett. b), di tale allegato.

42.

L’analisi svolta in precedenza e la soluzione su esposta della prima questione consentono quindi, in sostanza, di risolvere la seconda questione posta dal giudice del rinvio.

43.

A tale proposito, tengo a ricordare che, con la seconda questione, il giudice a quo chiede se, dopo un trasporto su traghetto la cui durata sembra superare le 14 ore, vale a dire il periodo massimo di trasporto previsto al detto punto 48.4, lett. d), gli animali debbano beneficiare di un riposo di 12 ore ai sensi del detto punto 48.7, lett. b), oppure se il trasporto su strada possa essere effettuato immediatamente dopo lo sbarco per un periodo massimo di 28 ore.

44.

Come ho già rilevato in precedenza, dopo un trasporto su traghetto la cui durata raggiunge 28 ore, può iniziare un altro periodo di trasporto, tenendo tuttavia conto dell’esistenza di un eventuale periodo di trasporto su strada precedente a quello su traghetto.

45.

Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio che il trasporto su strada che ha preceduto quello su traghetto è stato neutralizzato da un periodo di riposo di oltre 24 ore (conformemente al punto 48.5 dell’allegato della direttiva 91/628) e che il problema sollevato dinanzi al giudice del rinvio è se, dopo un trasporto su traghetto di una durata che si asserisce eccessiva (14 ore e 30 minuti), possa iniziare un nuovo periodo di trasporto. Orbene, come hanno dimostrato i miei rilievi relativi alla prima questione pregiudiziale, un trasporto su strada può aver luogo immediatamente dopo l’arrivo nel porto di destinazione di un traghetto che abbia coperto un tragitto la cui durata non ha raggiunto 28 ore. Inoltre, la riserva che ho precedentemente formulato in ordine all’esigenza di collegare tra loro i periodi di trasporto su strada non è pertinente alla causa principale, considerata la neutralizzazione del periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto su traghetto.

46.

Ad ogni buon conto, aggiungo che l’alternativa prevista dal giudice del rinvio, consistente nell’applicare un periodo di riposo di 12 ore dopo un periodo di trasporto su traghetto di 14 ore, deve essere respinta non solo per il motivo su esposto, ma anche per altri motivi attinenti all’interpretazione sistematica della direttiva 91/628. In particolare, tale interpretazione equivarrebbe a trattare più favorevolmente un trasporto su strada della durata di 14 ore, che, conformemente al punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, deve essere seguito da un periodo di riposo «di almeno 1 ora», rispetto a un trasporto su traghetto, che dovrebbe essere seguito da un periodo di riposo di 12 ore, mentre quest’ultima modalità di trasporto garantisce agli animali condizioni qualitative di viaggio più rispettose della loro salute di quelle del trasporto su strada ( 15 ).

47.

In base a quanto precede, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali nel senso che, in primo luogo, il punto 48.7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628 disciplina le condizioni fondamentali applicabili al trasporto marittimo, compreso il trasporto su traghetto di cui al punto 48.7, lett. b), di detto allegato. In secondo luogo, il collegamento tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto dipende dalla questione se sia raggiunta la durata massima di tale trasporto prevista al punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, conformemente al rinvio di cui al punto 48.7, lett. b), del detto allegato. Di conseguenza, se la durata del trasporto su traghetto non raggiunge il limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare immediatamente dopo l’arrivo nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo conformemente alla direttiva 91/628 occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto quello del trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48.5 dell’allegato della direttiva 91/628, abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada che ha preceduto il tragitto marittimo. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella causa principale, il viaggio di cui è causa rispondesse alle condizioni sopra indicate.

V — Conclusione

48.

In base all’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottopostele dal Finanzgericht Hamburg:

«1)

Il punto 48.7, lett. a), dell’allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che disciplina le condizioni fondamentali applicabili al trasporto marittimo, compreso il trasporto che collega regolarmente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, di cui al punto 48.7, lett. b), di detto allegato.

2)

Il collegamento tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto che collega regolarmente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia raggiunta la durata massima di tale trasporto prevista al punto 48.4, lett. d), dell’allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, conformemente al rinvio operato dal punto 48.7, lett. b), dello stesso allegato.

Di conseguenza, se la durata del trasporto che collega regolarmente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, non raggiunge il limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare immediatamente dopo l’arrivo nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo conformemente alla direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto che collega regolarmente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48.5 dell’allegato di tale direttiva, abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al tragitto marittimo.

Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella causa principale, il viaggio di cui è causa rispondesse alle condizioni sopra indicate».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU L 340, pag. 17.

( 3 ) GU L 148, pag. 52.

( 4 ) GU L 160, pag. 21.

( 5 ) GU L 82, pag. 19.

( 6 ) GU L 148, pag. 24.

( 7 ) La formulazione dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento n. 805/68 era identica a quella dell’art. 33, n. 9, del regolamento n. 1254/1999.

( 8 ) GU L 93, pag. 10.

( 9 ) V. art. 9 del regolamento n. 639/2003.

( 10 ) Vale a dire i bovini, ad eccezione dei vitelli.

( 11 ) V. le mie conclusioni presentate il 28 febbraio 2008 nella causa C-207/06, Schwaninger Martin, ancora pendente dinanzi alla Corte (nota 7).

( 12 ) Paragrafo 26.

( 13 ) C-300/05, Racc. pag. I-11169, punto 19.

( 14 ) Ricordo che, secondo l’art. 2, lett. g), della direttiva 91/628, il viaggio si definisce come il «trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione».

( 15 ) V. anche, in tal senso, le mie conclusioni nella causa Schwaninger Martin, citate supra (paragrafi 31-35).