23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/24


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV

(Causa C-526/06) (1)

(Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione - Transito comunitario - Infrazione - Prova della regolarità dell'operazione di transito o del luogo dell'infrazione - Mancata concessione del termine di tre mesi per la produzione di tale prova - Rimborso dei dazi doganali - Nozione di «legalmente dovuto»)

(2008/C 51/39)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Road Air Logistics Customs BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 236 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) e dell'art. 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Rimborso o sgravio dei dazi — Importo non legalmente dovuto — Determinazione del luogo in cui si è prodotta l'infrazione

Dispositivo

L'art. 236, n. 1, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la mancata determinazione da parte dell'autorità doganale nazionale del luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale, ai sensi dell'art. 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, ha la conseguenza di rendere non legalmente dovuto l'importo dei dazi doganali.

Tuttavia, lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se, in conformità all'art. 379, n. 2, del regolamento n. 2454/93, ha indicato all'obbligato principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e la suddetta prova non è stata apportata entro tale termine.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.