29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 luglio 2009 — Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-511/06 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido citrico - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Ruolo di leader - Diritti della difesa - Elementi di prova tratti da un procedimento svolto in uno Stato terzo - Definizione del mercato rilevante - Circostanze attenuanti)

2009/C 205/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Archer Daniels Midland Co. (rappresentanti: C.O. Lenz, Rechtsanwalt, L. Martin Alegi, Solicitor, E. Batchelor e M. Garcia, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e X. Lewis, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 27 settembre 2006, nella causa T-59/02, Archer Daniels Midland Co./Commissione delle Comunità europee, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, C(2001) 3923 def., relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (procedimento COMP/E-1/36.604 — Acido citrico) concernente un'intesa nel mercato dell'acido citrico, e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione della Commissione 5 dicembre 2001, 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico), dal momento che la Commissione delle Comunità europee non le ha dato la possibilità di far valere i suoi diritti con riferimento ai fatti su cui si è basata per qualificare la Archer Daniels Midland Co. come leader dell’intesa.

2)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge come inoperante il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo all’erronea applicazione, ad opera della Commissione delle Comunità europee, del titolo B, lett. b), della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese.

3)

L’art. 3 della decisione 2002/742/CE è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. come pari ad EUR 39,69 milioni.

4)

L’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. in ragione dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione 2002/742/CE, come parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è fissato in EUR 29,4 milioni.

5)

L’impugnazione è respinta per il resto.

6)

La Archer Daniels Midland Co. è condannata a sopportare i tre quarti delle proprie spese nonché le spese della Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nonché la metà delle proprie spese, oltre alle spese della Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda il procedimento d’impugnazione.

7)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché la metà delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento d’impugnazione.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.