16.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-489/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttive 93/36/CEE e 93/42/CEE - Appalti pubblici - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture - Forniture per gli ospedali)
2009/C 113/04
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e X. Lewis, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: D. Tsagkaraki e S. Chala, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), nonché degli artt. 17 e 18 della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1) — Rifiuto di dispositivi medici, nell’ambito di gare d’appalto relative a forniture per gli ospedali pubblici in Grecia, per ragioni attinenti alla loro «adeguatezza generale e sicurezza d’uso», nonostante la loro certificazione mediante marcatura CE e, in ogni caso, senza applicazione del procedimento previsto dalla direttiva 93/42/CEE
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, avendo respinto le offerte di dispositivi medici recanti la marcatura di conformità CE senza che le competenti autorità aggiudicatrici degli ospedali ellenici si siano conformate alla procedura descritta nella direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, nonché degli artt. 17 e 18 della direttiva 93/42, come modificata dal regolamento n. 1882/2003. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |