30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën
(Causa C-484/06) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Prima e sesta direttiva IVA - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'IVA - Arrotondamento per articolo per difetto)
(2008/C 223/12)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), 22, nn. 3, lett. b), prima frase e 5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell'art. 2, primo e secondo comma, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 71, pag. 1301) — Norme riguardanti l'arrotondamento degli importi dell'imposta sul valore aggiunto
Dispositivo
1) |
In mancanza di una normativa comunitaria, spetta agli Stati membri determinare i metodi e le norme per l'arrotondamento degli importi dell'imposta sul valore aggiunto e gli Stati membri, all'atto di siffatta determinazione, sono tenuti a rispettare i principi sui quali si fonda il sistema comune di tale imposta, in particolare i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. |
2) |
Il diritto comunitario, al suo stato attuale, non prevede nessun obbligo specifico in base al quale gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare i soggetti passivi ad arrotondare gli importi dell'imposta sul valore aggiunto per articolo per difetto. |